D. Pres.P. Trento 25/09/2003, n. 28-149/Leg. | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Pres.P. Trento 25/09/2003, n. 28-149/Leg.

Regolamento di esecuzione della L.P. 15 maggio 2002, n. 7 "Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica".
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Pres. P. 30/09/2024, n. 18-24/Leg.
- D. Pres. P. 14/06/2019, n. 5/6 Leg.
- D. Pres. P. 20/10/2017, n. 19-72/Leg.
- D. Pres. P. 20/10/2015, n. 16-30/Leg.
- L.P. 23/10/2014, n. 11
- D. Pres. P. 20/10/2008, n. 46-153/Leg.
- D. Pres. P. 27/10/2003, n. 34 - 155/Leg.
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento contiene le norme di esecuzione della

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TITOLO II - RICETTIVITÀ ALBERGHIERA
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Capo I - Unità Abitative
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Art. 2 - Definizione

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge provinciale per unità abitative s'intendono gli spazi dell'esercizio alberghiero destinati all'alloggio degli ospiti e costituiti da uno o più locali tra loro comunicanti e dotati di un unico accesso esterno.

2. Le unità abitative di cui al comma 1 sono:

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Art. 3 - Calcolo delle superfici

1. Ai fini del calcolo della superficie utile delle unità abitative si considera la superficie del piano calpestabile libero da ogni arredo e delimitato dalla porta; per il raggiungimento della superficie minima delle camere si considera a

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Art. 4 - Letto aggiunto

1. In ciascuna camera è consentita l'aggiunta occasionale e temporanea di un letto nel caso in cui gli ospiti accompagnino un minore di età; l'aggiunta di un letto è consentita anche nelle camere in cui è

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Capo II - Gestioni unitarie
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Art. 5 - Autorizzazioni per la gestione dei servizi

1. Nel caso di affidamento della gestione del servizio di prima colazione o del servizio di somministrazione di alimenti e bevande realizzato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge provinciale, si applicano le disposizioni previste dall'

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Art. 6 - Convenzioni per la gestione unitaria

1. Le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge provinciale sono stipulate per iscritto fra il soggetto fornitore del servizio di alloggio e uno o più soggetti fornitori dei servizi di prima colazione, di somministrazione di alimenti e bevande o di altri servizi accessori.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 devono prevedere:

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Capo III - Caratteristiche e requisiti degli esercizi alberghieri
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Art. 7 - Dipendenze degli esercizi alberghieri

1. Le dipendenze devono essere dotate di almeno 4 unità abitative “, o di un numero infe

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Art. 7-bis - Pertinenze degli esercizi alberghieri

N4

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Art. 7-ter. - Case sugli alberi negli esercizi alberghieri

N11

1. Negli esercizi alberghieri previsti dall’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) della legge provinciale le case sugli alberi possono essere realizzate nel limite massimo del 20 per cento dei posti letto complessivi.

2. Negli esercizi alberghieri previsti dall’articolo 5, comma 1, lettera c) della legge provinciale le case sugli alberi possono essere realizzate nel limite massi

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Art. 8 - Aree delimitate dei villaggi alberghieri

1. La delimitazione dei villaggi alberghieri deve essere realizzata con adeguata recinzione in soluzione continua e fornita di ingre

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Art. 9 - Dizioni riservate

1. L'uso delle dizioni previste dall'articolo 5 della legge provinciale è riservato esclusivamente agli esercizi alberghieri classificati con la tipologia corrispondente.

2. In a

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Art. 10 - Traduzioni in lingua estera

1. Le dizioni riservate agli esercizi alberghieri possono essere tradotte in lingua estera per fini promozionali ed informativi; l'u

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Capo IV - Requisiti minimi
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Art. 11 - Requisiti degli esercizi alberghieri

1. Il cambio settimanale della biancheria che gli esercizi alberghieri devono assicurare ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b) della legge provinciale riguarda le lenzuola e le federe, nonché il tovagliato e il necessario per il vano cucina o il locale giorno adibito a cucina; l'esercizio alberghiero deve altresì assicurare il cambio bisettimanale degli asciugamani e dei teli da bagno.

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Art. 12 - Dimensioni delle unità abitative

1. Le camere autorizzate per uno o due posti letto devono avere una superficie minima utile rispettivamente di 8 e 12 metri quadrati; tale superficie minima utile è aumentata, rispetto alla misura di 12 metri quadrati, di 6 metri quadrati per ogni ulteriore posto letto autorizzato.

2. Il vano cucina deve avere una superficie minima utile di 2 metri quadrati e deve essere separato con una porta dalle camere dell'appartamento se annesse al va

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Art. 13 - Dimensioni alternative per gli appartamenti

1. Le unità abitative di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), possono essere realizzate anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, purché siano rispettate le dimensioni degli altri locali come previste dal medesimo articolo 12, nonché le seguenti di

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Art. 14 - Dotazioni delle unità abitative

1. La dotazione minima delle unità abitative deve essere costituita da un tavolo, un armadio o cabinaarmadio e, per ogni posto letto, un letto, una sedia o una seduta poltrona/divano e un comodino o equivalente; nelle unità abitative senza bagno privato ciascuna camera deve essere inoltre dotata di specchio, presa di corrente, lavandino con acqua corrente calda e fredda e asciugamani in numero adeguato agli ospiti.

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Capo V - Classifica alberghiera
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Art. 15 - Parametri per la classifica alberghiera

1. L'allegata tabella A individua i parametri strutturali e funzionali per la classifica alberghiera, ivi compresi i parametri per l'attribuzione della dizione aggiuntiva "superior", nonché ulteriori parametri correlati alla presenza minima di strutture e di servizi accessori.

2. Ai fini di cui all'articolo 9, comma 2, della legge provinciale le struttur

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Art. 16 - Diminuzioni temporanee dell'offerta ricettiva

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 della legge provinciale il gestore dell'esercizio alberghiero può continuare l'attività senza necessità di modifiche della classifica nei seguenti casi:

a) indisponibilità di alcune unità abitative, anche se il numero minimo scende al di sotto di quello di cui all'articolo 2, comma 1 della legge provinciale;

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Capo VI - Disposizioni varie
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Art. 17 - Diminuzione temporanea del servizio di somministrazione di alimenti e bevande

1. Fermo restando il rispetto della normativa provinciale in materia di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, al fine di favorire

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Art. 18 - Attività commerciali

1. Negli esercizi alberghieri è consentita l'apertura di uno o più esercizi commerciali al dettaglio a condizione che sia garantita la prevalenza dell'attività alberghiera e la superficie della struttura di vendita attivata oppure, in caso di più strutture, la somma delle loro superfici, non ecceda complessivamente il limite di superficie previsto, per gli esercizi di vicinato, dall'articolo 2, comma 1, lettera a) della

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Art. 19 - Visto di corrispondenza

N26

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Art. 19-bis - Annotazione del vincolo di non frazionabilità

N4

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Capo VII - Prezzi e pubblicità

N8

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TITOLO III - RICETTIVITÀ EXTRA-ALBERGHIERA
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Capo I - Requisiti minimi strutturali e di servizio
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Art. 23 - Esercizi di affittacamere

1. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, sanitaria, di prevenzione incendi e di sicurezza, gli esercizi di affittacamere devono possedere i seguenti requisiti strutturali minimi:

a) una superficie minima delle camere di almeno 8 e 12 metri quadrati per le camere autorizzate rispettivamente per uno o due posti letto, aumentata di 6 metri quadrati per ogni ulteriore posto letto autorizzato; per il raggiungimento della superficie minima si considera anche la cabina-armadio fino ad un massimo di 2 metri quadrati;

b) una superficie minima del vano cucina e del locale giorno adibi

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Art. 24 - Esercizi rurali

1. Gli esercizi rurali devono essere ubicati in edifici esistenti inseriti in aree montane o tradizionalmente vocate all'esercizio di attività agricole e silvo-pastorali purché si tratti di ambienti scarsamente interessati da fenomeni di urbanizzazione.

2. Gli edifici di cui al comma 1 devono essere costituiti da manufatti storici tipici dell'architettura rurale tradizionale come casolari, masi, malghe, mulini, case storiche e simili, anche qualora siano già stati oggetto di restauro, di risanamento o di ristrutturazione ovvero, nel caso di ruderi, di ricostruzione, e devono avere parametri di superfici, di altezze e di rapporti illuminometrici tali da non richiedere per la destinazione ad esercizio ricettivo ampliamenti, sopraelevazioni o nuove aggiunte, salvo quelle consentite dalle norme di attuazione del piano regolatore generale o del regolamento edilizio del comune territorialmente competente.

3. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, sanitaria, di prevenzione incendi e di sicurezza, gli esercizi rurali devono possedere i seguenti requisiti strutturali minimi:

a) una superficie minima di almeno 8 metri quadrati per le camere autorizzate per un posto letto, aumentata di 4 metri quadrati per ogni ulteriore posto letto autorizzato; per il raggiungimento della superficie minima si considera anche la cabina-armadio fino ad un massimo di 2 metri quadrati;

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Art. 25 - Bed and breakfast

1. I locali destinati all'esercizio di bed and breakfast devono possedere i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalla legge e dai regolamenti comunali per l'uso abitativo.

2. N15 Nell'esercizio di bed and breakfast devono essere assicurati i seguenti requisiti minimi di servizio:

a) pulizia quotidiana dei locali;

b) cambio della biancheria da camera e da bagno ad ogni cambio di cliente;

c) fornitura costante di energia elettrica, di acqua calda e di riscaldamento dei locali.

2-bis. Il servizio di prima colazione può essere assicurato utilizzando prodott

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Art. 26 - Case e appartamenti per vacanze

1. Le case e appartamenti per vacanze devono possedere i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalla legge e dai regolamenti comunali per l'uso abitativo anche con riferimento alle superfici minime delle camere e degli altri locali.

2. Nelle case e appartamenti per vacanze

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Art. 27 - Ostelli per la gioventù

1. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, sanitaria, di prevenzione incendi e di sicurezza, gli ostelli per la gioventù devono possedere i seguenti requisiti strutturali minimi:

a) una superficie minima delle camere di 8 e 10 metri quadrati per le camere autorizzate rispettivamente per uno o due posti letto; la superficie minima è aumentata, rispetto alla misura di 10 metri quadrati, di 4 metri quadrati per ogni ulteriore posto letto autorizzato eventualmente sovrapposto al letto base;

b) una superficie minima dei bagni privati di almeno 3 metri quadrati ed una dotazione minima costituita da un lavandino, una vasca o una doccia ed un wc;

b bis) per le camere dotate di almeno 5 posti letto il bagno è suddiviso in due distinti vani composti

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Art. 28 - Case per ferie

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 36 della legge provinciale, sono case per ferie gli esercizi ricettivi che alternativamente:

a) sono gestiti ed organizzati per assicurare il soggiorno degli ospiti;

b) sono attrezzati per il soggiorno di persone organizzate su base volontaria per assicurare la gestione diretta della struttura durante il periodo di permanenza; le case per ferie rientranti in questa tipologia assumono la dizione di "case vacanze gruppi".

2. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, sanitaria, di prevenzione incendi e di sicurezza, le case per ferie di cui al comma 1, lettera a) devono possedere i seguenti requisiti strutturali minimi:

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Art. 28-bis - Alberghi diffusi

N4

1. In coerenza con le finalità indicate dall'articolo 36 bis, comma 1, della legge, gli immobili da destinare all'esercizio di albergo diffuso, qualora non ricadano in aree in cui è ammessa dagli strumenti di pianificazione urbanistica la destinazione ricettiva, sono individuati dal piano regolatore generale e devono risultare localizzati preferibilmente in comuni o loro frazioni soggetti a progressivo abbandono della popolazione o a bassa turisticità.

2. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, sanitaria, di prevenzione incendi e di sicurezza, l'albergo diffuso deve possedere i seguenti requisiti strutturali minimi:

a) una superficie minima delle camere di almeno dieci e sedici metri quadrati per le camere autorizzate rispett

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Art. 28-ter - Comunicazione degli alloggi per uso turistico

N25

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Capo II - Norme comuni
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Art. 29 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. Ai sensi della

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Art. 29-bis - Case sugli alberi negli esercizi extra alberghieri

N11

1. Negli esercizi extra alberghi

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Art. 30 - Dizioni riservate ed insegna

1. L'uso delle dizioni previste dall'articolo 30 della legge provinciale e delle dizioni previste dall'articolo 36, comma 3 della legge provinciale o dall'articolo 28, comma 1, lettera b), è riservato es

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Art. 31 - Traduzioni in lingua estera

1. Le dizioni riservate agli esercizi extra-alberghieri possono essere tradotte in lingua estera per fini promozionali ed informativ

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Art. 32 - Tabella dei prezzi

N9

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Art. 33 - Cartellino dei prezzi

N10

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31183 12118224
Art. 34 - Elenchi degli esercizi extra-alberghieri

N27

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TITOLO IV - MARCHIO DI QUALITÀ E MARCHI DI PRODOTTO TURISTICO
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Capo I - Marchio di qualità
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Art. 35 - Procedura di definizione del marchio

1. Al fine di procedere alla valorizzazione qualitativa dell'offerta ricettiva complessiva attraverso lo strumento del marchio di qualità, "la struttura provinciale competente in materia di turismo promuove l'elaborazione di un progetto anche avvalendosi"N14

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Art. 36 - Riconoscimento, modifica e revoca del riconoscimento del marchio

1. Il marchio di qualità è riconosciuto dalla Giunta provinciale previa domanda da parte del soggetto gestore alla quale devono essere allegati:

a) il progetto e la documentazione previsti all'a

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Art. 37 - Gestione del marchio

1. Il soggetto gestore del marchio opera attraverso sistemi di attribuzione e di controllo trasparenti e imparziali al fine di ottenere la massima credibilità sia nei confronti degli aderenti che dei consumatori.

2. Il soggetto gestore del marchio svolge le seguenti funzioni:

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Capo II - Marchi di prodotto turistico
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Art. 38 - Procedura di definizione, riconoscimento e revoca del riconoscimento del marchio

1. La Giunta provinciale riconosce i marchi di prodotto turistico aventi le caratteristiche previste dal presente articolo e dall'articolo 18 della legge provinciale.

2. Il riconoscimento avviene su istanza del soggetto promotore, corredata del relativo disciplinare e dell'elenco degli esercizi ricettivi promotori o aderenti; il soggetto promotore può essere una persona fisica, una persona giuridica o un soggetto associativo comunque costituito che si impegna, in caso di riconoscime

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TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
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Art. 39 - Esercizi alberghieri ed extra-alberghieri esistenti

1. Gli esercizi alberghieri di cui all'articolo 50, comma 2, della legge provinciale sono riclassificati d'ufficio qualora entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge provinciale non si siano dotati dei parametri strutturali di cui all'allegata tabella B.

2. Gli esercizi alberghieri di cui al comma 1 conservano il livello di classifica posseduto anche se non dispongono dei requisiti minimi di cui agli articoli 11, comma 5, e 12 e dei parametri strutturali di cui all'allegata tabella A; è comunque previsto l'obbligo di rispettare tali requisiti minimi e i parametri strutturali di cui all'allegata tabella A nei seguenti casi:

a) ristrutturazione totale ovvero demolizione e ricostruzione, come definiti dalla legislazione provinciale in materia di urbanistica;

b) ristrutturazione parziale o di ogni altra variazione della ricettività, limitatamente alle unità abitative interessate;

c) variazione della tipologia posseduta alla data di entrata in vigore della legge provinciale, limitatamente ai parametri strutturali interessati dal passaggio di tipologia. "Tale disposizione non si applica nel caso di passaggio di tipologia da albergo ad albergo garnì, consistendo tale passaggio in una sottotipologia non comportante alcuna modifica strutturale dell'esercizio alberghiero;"N18

d) variazione del livello di classifica posseduto alla data di entrata in vigore della legge provinciale ", ad esclusione delle variazioni del livello di classifica in senso decrescente"N19; con riferimento ai parametri strutturali relativi alla superficie minima delle camere e dei bagni privati è consentito che, nel limite del 20 per cento delle unità abitative, tali locali abbiano una superficie ridotta, in misura non superiore al 10 per cento, rispetto a quelle indicate nell'allegata tabella A. Il rispetto del parametro di cui all'allegata tabella A, sezione G), numero 1), non è richiesto per gli esercizi alberghieri nei quali si certifichi che l'ascensore non è tecnicamente realizzabile per oggettive impossibilità strutturali.

2-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, in caso di classificazione d'ufficio dell'esercizio alberghiero effettuata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge provinciale, è fatta salva la possibilità per lo stesso di ottenere la riclassificazione alla categoria precedentemente posseduta qualora vengano ripristinate le carenze accertate.N7

3. Le disposizioni di cui all'articolo 50, commi 6 e 7, della legge provinciale si applicano anche agli alberghi o alberghi garnì che, in ragione delle particolari caratteristiche strutturali, sono stati classificati villaggio-albergo ai sensi della legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23 (Disciplina degli esercizi alberghieri, degli esercizi di affittacamere e dell'ospitalità turistica familiare).

4. Gli esercizi alberghieri in possesso del visto di corrispondenza rilasciato ai sensi della legge provinciale n. 23 del 1981, che non abbiano ottenuto la classificazione anteriormente alla data di entrata in vigore della legge provinciale, possono comunque essere classificati sulla base dei requisiti previsti dalla medesima legge provinciale n. 23 del 1981 qualora l'interessato lo richieda alla provincia.

5. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge provinciale n. 9 del 2000 prima dell'entrata in vigore della legge provinciale, adeguano il proprio contenuto a quanto previsto all'articolo 6, comma 2 entro il termine di cui all'articolo 50, comma 2, della legge provinciale.

6. Gli esercizi alberghieri di cui all'articolo 50, comma 2 della legge provinciale possono continuare ad utilizzare il segno distintivo predisposto secondo il modello e le caratteristiche approvate prima dell'entrata in vigore della legge provinciale.

7. Il dirigente del servizio competente in materia di turismo stabilisce, con propria determinazione, sentite le associazioni degli operatori alberghieri più rappresentative a livello provinciale, i casi in cui è consentito utilizzare nel segno distintivo dell'esercizio alberghiero previsto dall'articolo 7, comma 7, della legge provinciale, le dizioni alternative individuate dall'articolo 9.

8. In sede di prima applicazione, la presentazione delle tabelle dei prezzi di cui all'articolo 20 è effettuata entro il 30 giugno 2004; fino a tale data devono essere comunque effettuate le comunicazioni e pubblicazioni previste dal capo III della legge provinciale n. 23 del 1981.

9. Gli esercizi extra-alberghieri di cui all'articolo 50, comma 11 della legge provinciale devono assicurare i requisiti minimi di servizio di cui al Titolo III, Capo I, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge provinciale; è inoltre previsto l'immediato rispetto dei requisiti strutturali minimi nei seguenti casi:

a) ristrutturazione totale ovvero demolizione e ricostruzione, come definiti dalla legislazione provinciale in materia di urbanistica;

b) ristrutturazione parziale o di ogni altra variazione della ricettività, limitatamente alle unità abitative interessate.

 

TABELLA A N20

 

PARAMETRI STRUTTURALI

*

**

***

****S

****

****S

*****

 

Sezione A)

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCALI A SERVIZIO DEGLI ALLOGGIATI

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Vano adibito a guardaroba e deposito bagagli

 

 

 

 

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v

v

 

2) Accesso internet

 

 

v

v

v

v

v

 

3) Locale per deposito attrezzature sportive e di svago

 

 

 

 

v

v

v

 

Sezione B)

 

 

 

 

 

 

 

 

SALE COMUNI OBBLIGATORIE

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Sala prima colazione separata dalla sala ristorante

Sala bar o area bar N31

 

 

 

 

 

v

 

 

v

 

 

v

 

 

v

 

2) N32

 

 

 

 

 

v

v

 

3) Sala soggiorno/lettura “o area soggiorno/lettura”N33 fornita:

 

 

 

 

 

 

 

 

- dei principali quotidiani nazionali

 

 

 

 

v

 

 

 

- dei principali quotidiani nazionali ed internazionali

 

 

 

 

 

v

v

 

 

Sezione C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZI IGIENICI E BAGNI AD USO COMUNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Servizi igienici destinati ai locali di somministrazione di alimenti e bevande con gabinetti distinti per sesso, ma con anti-gabinetto in comune

v

v

 

 

 

 

 

 

 

2) Servizi igienici destinati ai locali di somministrazione di alimenti e bevande con gabinetto e anti-gabinetto distinti per sesso

 

 

v

v

v

v

v

 

 

3) Bagni completi ad uso comune sullo stesso piano delle unità abitative prive di bagno privato nella misura di un bagno ogni sei posti letto o frazione

v

v

 

 

 

 

 

 

 

Sezione D)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITÀ ABITATIVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percentuale minima di:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- unità abitative con bagno privato completo

40

80

100

100

100

100

100

 

 

- suite e/o junior suite (con un minimo di una unità)

 

 

 

 

5

5

10

 

 

- appartamenti dotati di locale giorno adibito a cucina rispetto al numero totale di appartamenti

 

 

 

 

30

30

40

 

 

Sezione E)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERFICIE SALE COMUNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Albergo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- superficie minima delle sale comuni come individuate dall'articolo 11, comma 3 del regolamento - in rapporto al numero dei posti letto espressa in metri quadrati per posto letto (sala ristorante separata dalle altre sale comuni e funzionalmente collegata alla cucina)

1,8

2

2,4

2,4

2,8

3,0

3,2

 

 

- superficie minima della sala prima colazione (quando obbligatoria per l'attribuzione del livello di classifica) - in rapporto al numero dei posti letto espressa in metri quadrati per posto letto collocati in unità abitative prive di servizio autonomo di cucina

 

 

 

 

 

 

0,8

 

 

2) Albergo garnì:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- superficie minima della sala prima colazione e delle sale comuni di cui all'articolo 11, comma 3, lettere b) e c) del regolamento, in rapporto al numero dei posti letto espressa in metri quadrati per posto letto (sala prima colazione separata delle sale comuni)

1,0

1,2

1,4

1,4

1,8

2,0

2,2

 

 

3) Residenza turistico alberghiera:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- superficie minima della sala prima colazione e delle sale comuni di cui all'articolo 11, comma 3, lettere b) e c) del regolamento, in rapporto al numero dei posti letto espressa in metri quadrati per posto letto (sala prima colazione separata dalle sale comuni)

1,0

1,2

1,4

1,4

1,8

2,0

2,2

 

 

- superficie minima della sala ristorante in rapporto al numero dei posti letto espressa in metri quadrati per posto letto collocati in unità abitative prive di servizio autonomo di cucina

1

1

1,2

1,2

1,4

1,4

1,6

 

 

- superficie minima della sala prima colazione per le residenze turistico alberghiere che forniscono esclusivamente il servizio di alloggio e prima colazione e quando obbligatoria per l'attribuzione del livello di classifica - in rapporto al numero dei posti letto espressa in metri quadrati per posto letto collocati in unità abitative prive di servizio autonomo di cucina

0,4

0,4

0,4

0,4

0,6

0,6

0,8

 

 

- superficie minima delle sale comuni di cui all'articolo 11, comma 3, lettere b) e c) del regolamento, in rapporto al numero dei posti letto espressa in metri quadrati per posto letto

0,8

1

1,2

1,2

1,4

1,6

1,6

 

 

Sezione F)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERFICIE UNITÀ ABITATIVE E BAGNI PRIVATI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superficie minima delle unità abitative e dei bagni privati completi espressa in metri quadrati:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- camera singola

8

8

8

8

10

12

12

 

 

- camera doppia

12

12

14

14

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