N26 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall'art. 5, comma 1, del D. Pres. P. 20/10/2008, n. 46-153/Leg. e, successivamente, abrogato dall'art. 2, comma 1, del D. Pres. P. 30/09/2024, n. 18-24/Leg., così recitava:

"Art. 19 - Visto di corrispondenza

1. La domanda intesa ad ottenere il visto di corrispondenza previsto dall'articolo 13 della legge provinciale deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) planimetria, piante quotate, sezioni e prospetti dei fabbricati, in scala non inferiore a 1.100, dello stato attuale, stato di raffronto e stato futuro, in duplice copia;

b) relazione tecnico-descrittiva dell'intervento in duplice copia contenente anche l'indicazione della capacità ricettiva nonché della tipologia e del livello di classifica che si intendono conseguire;

c) prospetto in duplice copia dello stato futuro delle caratteristiche e delle dimensioni delle unità abitative e delle sale comuni.

2. In relazione allo sviluppo del sistema informatico del turismo la Giunta provinciale può stabilire con propria deliberazione modalità per la presentazione della domanda di cui al comma 1 diverse rispetto a quelle individuate nel presente articolo.

2-bis. Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge provinciale il visto di corrispondenza può essere rilasciato, oltre che dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di turismo, da un tecnico purché in possesso dei seguenti requisiti:

a) esperienza almeno triennale nella progettazione di esercizi alberghieri risultante da autocertificazione;

b) attestazione di frequenza ad un apposito corso di approfondimento sulla normativa tecnica di progettazione alberghiera, organizzato dal servizio provinciale competente in materia di turismo ovvero dagli Ordini professionali degli architetti e degli ingegneri della provincia di Trento

2-ter. Il visto di corrispondenza rilasciato dal tecnico è efficace quando risulta trasmesso in duplice copia di cui una al comune competente per territorio e l'altra alla struttura provinciale competente, corredato dalla relazione tecnica e dalle tavole progettuali.

2-quater. Sui visti di corrispondenza rilasciati da un tecnico ai sensi del comma 2-bis la struttura provinciale competente in materia di turismo effettua verifiche a campione in ordine alla conformità e regolarità dei visti medesimi. In caso di riscontrate irregolarità il dirigente della struttura provinciale adotta i provvedimenti conseguenti in ordine all'attribuzione del livello di classifica in conformità ai requisiti effettivamente riscontrati. In presenza delle suddette irregolarità, il tecnico interessato è tenuto a frequentare un nuovo corso di approfondimento di cui all'articolo 2 bis, lettera b) e, nel frattempo, non è titolato a rilasciare nuovi visti."

Dalla redazione