N9 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.P. 23/10/2014, n. 11, così recitava:

“Art. 32 (Tabella dei prezzi) — 1. La comunicazione dei prezzi deve essere effettuata con apposita tabella dei prezzi riportante:

a) la denominazione e la dizione dell'esercizio, la tipologia attribuita, il comune e l'indirizzo ove ha sede l'esercizio e l'eventuale località turistica;

b) il prezzo massimo giornaliero per tipologia di unità abitativa applicato per il trattamento di pernottamento, anche comprensivo della prima colazione per gli esercizi extra-alberghieri di cui all'articolo 30, comma 1, lettera c), della legge provinciale;

c) il prezzo massimo per il letto aggiunto nell'unità abitativa nonché il prezzo massimo applicato in aggiunta ad ogni persona per la consumazione di ciascun pasto ove consentiti.

2. I termini e le modalità per la presentazione delle tabelle dei prezzi previsti dall'articolo 20 si applicano in quanto compatibili agli esercizi extra-alberghieri.”

Dalla redazione