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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“CAPO VII - PREZZI E PUBBLICITÀ
Art. 20 (Tabella dei prezzi) — 1. La comunicazione dei prezzi deve essere effettuata con apposita tabella dei prezzi riportante:
a) la denominazione dell'esercizio, il livello di classifica, la tipologia attribuita, il comune e l'indirizzo ove ha sede l'esercizio e l'eventuale località turistica;
b) il prezzo massimo giornaliero per tipologia di unità abitativa applicato per il trattamento di pernottamento e di prima colazione, il prezzo massimo per il letto aggiunto nell'unità abitativa ai sensi dell'articolo 4 nonché il prezzo massimo applicato in aggiunta ad ogni persona per la consumazione di ciascun pasto.
2. La tabella dei prezzi deve essere presentata entro il 30 giugno precedente al periodo di apertura di cui all'articolo 19, comma 3, della legge provinciale.
3. Le tabelle dei prezzi relative agli esercizi alberghieri situati negli ambiti territoriali omogenei di cui all'articolo 8 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento) devono essere presentate ai soggetti previsti dall'articolo 9 della medesima legge provinciale n. 8 del 2002 competenti per il territorio in cui è situato l'esercizio alberghiero.
4. Per gli esercizi alberghieri situati al di fuori degli ambiti territoriali omogenei di cui al comma precedente ovvero in ambiti territoriali omogenei in cui non è presente alcuno dei soggetti previsti dall'articolo 9 della legge provinciale n. 8 del 2002, le tabelle dei prezzi devono essere presentate ai consorzi di associazioni pro-loco previsti dal titolo IV della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 (Nuova organizzazione della promozione turistica della Provincia autonoma di Trento) ovvero al servizio provinciale competente in materia turismo nel caso in cui non sia presente sul territorio alcun consorzio.
5. I soggetti previsti ai commi 3 e 4 devono inserire i prezzi comunicati ai sensi del comma 1 nel sistema informatico del turismo entro il 30 settembre successivo al termine di cui al comma 2 e devono trasmettere all'esercizio alberghiero una copia della tabella dei prezzi al fine di essere esposta secondo quanto previsto dall'articolo 20 della legge provinciale.
6. La tabella dei prezzi di cui al comma 1 deve essere presentata anche nel caso in cui si renda necessaria una revisione dei prezzi a seguito dell'attribuzione di un livello di classifica diverso rispetto a quello precedentemente posseduto ovvero di subingresso nella gestione dell'esercizio alberghiero; in tal caso i soggetti di cui ai commi 3 e 4 provvedono immediatamente agli adempimenti previsti al comma 5.
7. In relazione allo sviluppo del sistema informatico del turismo la Giunta provinciale può stabilire con propria deliberazione i termini e le modalità per la presentazione delle tabelle dei prezzi diverse rispetto a quelle individuate nel presente articolo.
Art. 21 (Cartellino dei prezzi) — 1. Il cartellino dei prezzi previsto dall'articolo 21 della legge provinciale deve contenere i seguenti dati:
a) la denominazione dell'esercizio alberghiero;
b) il livello di classifica e la tipologia attribuita;
c) il numero assegnato all'unità abitativa;
d) il numero dei posti letto;
e) il prezzo massimo giornaliero dell'unità abitativa applicato per il trattamento di pernottamento e di prima colazione, il prezzo massimo per il letto aggiunto nell'unità abitativa ai sensi dell'articolo 4 nonché il prezzo massimo applicato in aggiunta ad ogni persona per la consumazione di ciascun pasto.
2. I dati indicati nel predetto cartellino devono essere uguali a quelli contenuti nella tabella di cui all'articolo 20.
3. Il cartellino deve essere scritto in lingua italiana, tedesca, inglese e francese.
Art. 22 (Elenchi degli esercizi alberghieri) — 1. Gli elenchi degli esercizi alberghieri previsti dall'articolo 23 della legge provinciale devono contenere per ciascun esercizio alberghiero i seguenti dati:
a) la denominazione dell'esercizio alberghiero;
b) il livello di classifica e la tipologia;
c) i recapiti telefonici e telematici;
d) il marchio di qualità e i marchi di prodotto turistico eventualmente assegnati;
e) il numero di unità abitative e di posti letto;
f) il prezzo massimo giornaliero per unità abitativa applicato per il trattamento di pernottamento e di prima colazione nonché il prezzo massimo applicato in aggiunta ad ogni persona per la consumazione di ciascun pasto;
g) i simboli delle principali dotazioni e dei principali servizi.
2. La pubblicazione degli elenchi degli esercizi alberghieri prevista dall'articolo 23, comma 1, della legge provinciale deve essere realizzata su supporto cartaceo o mediante la rappresentazione informatica dei dati di cui al comma 1.”
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