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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sicilia 10/08/2022, n. 16
L. R. Sicilia 10/08/2022, n. 16
L. R. Sicilia 10/08/2022, n. 16
L. R. Sicilia 10/08/2022, n. 16
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Sent. Corte Cost. 06/07/2023, n. 136
- L.R. 22/02/2023, n. 2
- L.R. 13/12/2022, n. 18
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Art. 1 - Art. 10 Omissis
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Art. 11 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19 in materia di disciplina di risorse idriche1. All'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19 e successive modificazioni, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: "1-bis. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, nel rispetto della normativa vigente e delle competenze dell'Autorità di regolazione |
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Art. 12 - Omissis
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Art. 13 - Disposizioni varie1. - 2. Omissis 3. Dopo l'articolo 16 della L.R. 3 agosto 2022, n. 15 è aggiunto il seguente: "Art. 16-bis. - Accesso alle strutture 1. Nel rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, del benessere psico-fisico dei cani ospitati e per la prevenzione della diffusione di malattie infettive o zoonosiche degli animali, l'accesso presso le strutture di cui all'articolo 16 è consentito ai soli presidenti di associazioni animaliste riconosciute a livello regionale previa autorizzazione del direttore sanitario delle strutture ed in presenza dei veterinari dell'ASP competente per territorio.". 4. Omissis 5. All'articolo 1 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7-bis. Per le finalità del presente articolo, il Governo della Regione provvede ad avviare la procedura per la riprogrammazione delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 o per l'anticipazione delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2021-2027, sospendendo, nelle more della definizione, le disposizioni attuative emanate con il decreto inter assessoriale di cui al comma 6.". 6. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, dopo le parole "S.A.S. S.p.A." sono aggiunte le parole "e Istituto regionale per il Credito Agevolato (IRCA)" e le parole "a decorrere dall'anno 2022" sono sostituite dalle parole "a decorrere dall'anno 2023". 7. All'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: "1-ter. In via temporanea e limitatamente alle misure agevolative le cui procedure siano state avviate prima del 30 giugno 2022, il comma 1 si applica anche alle agevolazioni regionali non cofinanziate con fondi comunitari concesse entro il 31 dicembre 2022.". 8. Omissis 9. Al comma 3 dell'articolo 4 della L.R. 3 agosto 2022, n. 15, la parola "sei" è sostituita dalla parola "sessanta". 10. Omissis 11. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 15, della legge regionale n. 13/2022 non si applicano alle procedure discendenti dall'applicazione del comma 17 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni. |
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Art. 14 - Art. 15 Omissis
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Art. 16 - Mancata attivazione dei contributi straordinari assegnati agli enti locali1. I contributi straordinari assegnati ai sensi delle disposizioni di seguito indicate sono revocati, nell'ipotesi in cui i comuni assegnatari non provvedano a richiederne entro il 31 dicembre 2023 N2 l'erogazione fornendo, ove necessario, il piano di utilizzo delle relative risorse: a) comma 10 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 |
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Art. 17 - Deroghe all'articolo 25 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 91. Qualora all'esito dei controlli da effettuarsi a norma dell'articolo 114-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifica |
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Art. 18 - Modifiche al comma 16 dell'articolo 14 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 131. Al comma 16 dell'articolo 14 della legge regionale 25 maggio 2 |
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Art. 19 - Omissis
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Art. 20 - Ulteriori modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 131. Alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 9 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente: "9. Per le finalità del presente comma sono destinate occorrenze finanziarie nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 25 milioni di euro per l'anno 2023, che costituiscono limite annuale, a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione, previa verifica di coerenza con le procedure di gestione e le linee di intervento ivi previste. Il Governo della Regione provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, la modifica del programma di attuazione della spesa del Fondo di sviluppo e coesione (FSC)."; b) il comma 10 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente: "10. Per le finalità di cui al presente articolo, il Governo della Regione provv |
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Art. 21 - Modifiche ai commi da 30 a 35 dell'articolo 14 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 131. I commi da 30 a 35 dell'articolo 14 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 sono sostit |
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Art. 22 - Oneri istruttori autorizzazioni ambientali e semplificazione delle procedure di autorizzazioni ambientali di competenza regionale1. Al comma 3 dell'articolo 91 della legge regionale 7 maggio 201 |
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Art. 23 - Art. 25 Omissis
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Art. 26 - Contributi rete viaria autostrade del mare1. L'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, è autorizzato a concedere contributi per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, incentivando le autostrade del mare che collegano la S |
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Art. 27 - Art. 28 Omissis
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Art. 29 - Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2019, n. 91. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 20 giugno 20 |
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Art. 30 - Comitato Tecnico servizi di trasporto su gomma e marittimo1. Ai fini di un'adeguata erogazione dei servizi di trasporto su gomma e marittimo, è istituito un Comitato Tecnico con lo scopo di vigilare sull'adem |
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Art. 31 - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 131. Al comma 15 dell'articolo 12 della legge regionale 25 maggio 2 |
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Art. 32 - Art. 34 Omissis
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Art. 35 - Entrata in vigore |
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Allegati e Tabelle Omissis
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