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L. R. Sicilia 11/08/2015, n. 19

Disciplina in materia di risorse idriche.
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Art. 1. - Principi e finalità

1. La Regione, ai sensi dell’articolo 14, lettera i), dello Statuto, considera l’acqua bene comune pubblico non assoggettabile a finalità lucrative quale patrimonio da tutelare, in quanto risorsa pubblica limitata, essenziale ed insostituibile per la vita e per la comunità, di alto valore ambientale, culturale e sociale. Considera, altresì, che la disponibilità e l’accesso all’acqua potabile ed all’acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni collettivi costituiscono un diritto umano, individuale e collettivo, non assoggettabile a ragioni di mercato, così come sancito dalla Risoluzione n. 64 approvata dall’Assemblea generale dell’ONU il 28 luglio 2010.

2. La presente legge si prefigge l’obiettivo di definire i principi per la tutela, il governo pubblico e partecipativo della gestione delle acque, il conseguimento dell’equilibrio idrogeologico del suolo contrastando il rischio frane ed alluvioni nonché il processo di desertificazione, in grado di garantire un uso della risorsa rispettoso dei criteri di sostenibilità, solidarietà, trasparenza, equità sociale ed efficacia. Disciplina, altresì, funzioni e compiti per il governo pubblico del ciclo integrato dell’acqua sotto il profilo quantitativo e qualitativo, tenendo conto prioritariamente della salvaguardia dei diritti e delle aspettative delle generazioni future, promuovendo:

a) l’uso responsabile e sostenibile della risorsa idrica, in quanto bene comune pubblico essenziale ed insostituibile per la vita e per la comunità, secondo criteri d

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Art. 2. - Riordino delle competenze amministrative

1. All’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, oltre alle funzioni individuate dall’articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono attribuite anche le seguenti:

a) redazione e aggiornamento di un ‘bilancio idrico regionale’, inteso come processo di valutazione di tutte le componenti in ingresso ed in uscita del sistema idrico, al fine di esplicitare: il diritto all’acqua; l’equilibrio tra prelievi e capacità naturale di ricostituzione del patrimonio idrico; la presenza di una quantità minima di acqua, in relazione anche alla naturale dinamica idrogeologica ed ecologica, necessaria a permettere il mantenimento di biocenosi autoctone ed il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, per garantire la tutela e la funzionalità degli ecosistemi acquatici naturali;

b) redazione e aggiornamento del Piano di gestione del distretto idrografico della Sicilia, in attuazione dell’articolo 13, comma 1, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lettera a), n. 2, e dell’

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Art. 3. - Individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali

1. Al fine della gestione del servizio idrico integrato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana, l’Assessore regionale per l’energia e per i servizi di pubblica utilità individua in numero di 9 gli Ambiti territoriali ottimali (ATO) coincidenti con le zone omogenee dei bacini idrografici o con i preesistenti Ambiti territoriali ottimali.

2. In ogni Ambito territoriale ottimale, di cui al comma 1, è costituita un’Assemblea territoriale idrica, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, contabile e tecnica. L’Assemblea è compost

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Art. 4. - Gestione del servizio idrico integrato

1. La gestione del servizio idrico integrato è realizzata senza finalità lucrative, persegue obiettivi di carattere sociale e ambientale ed è finanziata attraverso meccanismi tariffari.

2. La disciplina dell’affidamento della gestione del servizio idrico integrato è di prevalente interesse pubblico e non riveste carattere lucrativo. Per tale ragione, può essere affidata dalle Assemblee Territoriali Idriche di cui all’articolo 3, comma 2, ad enti di diritto pubblico, quali Aziende speciali, Aziende speciali consortili, consorzi tra comuni, società a totale partecipazione pubblica, a condizione che i comuni, che compongono le Assemblee, esercitino nei confronti dei soggetti affidatari un controllo analogo. N2

3. La gestione del medesimo servizio idrico integrato può essere affidata, per un periodo non superiore a nove anni, all’esito di procedure di evidenza pubblica e con esclusione delle procedure di affidamento di cui agli articoli 56 e 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come recepito nella Regione con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, a soggetti privati, ivi comprese le società miste a partecipazione pubblica. Tale affidamento ha luogo previa verifica, da parte delle Assemblee territoriali idriche, della sussistenza di

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Art. 5. - Regime Transitorio

1. Nelle more della definizione degli ambiti di cui all’articolo 3 e comunque entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, restano in vigore le attuali perimetrazioni degli Ambiti territoriali ottimali e conservano efficacia gli strumenti di pianificazione esistenti.

2. Le funzioni dei commissari straordinari e liquidatori delle soppresse Autorità d’ambito, coincidenti con i commissari straordinari di cui alla legge regional

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Art. 6. - Gestione del sistema acquedottistico della Sicilia e del relativo servizio di erogazione di acqua per uso idropotabile

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del

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Art. 7. - Personale delle soppresse Autorità d’Ambito Ottimale

1. Al compimento delle attività di cui al comma 2 dell’articolo 5, il personale in servizio delle Autorità d’Ambito territoriali ottimali proveniente da pubbliche amministrazioni transita, unitamente alle funzioni, alle Assemblee ter

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Art. 8. - Strumento di democratica partecipazione per il servizio idrico integrato

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Art. 9. - Adeguamento degli impianti

1. L’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità destina i f

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Art. 10. - Erogazione quantitativo minimo vitale d’acqua

1. L’erogazione giornaliera per l’alimentazione e l’igiene umana, considerata diritto umano e quantitativo minimo vitale garantito

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Art. 11. - Modelli tariffari

N4

1. La G

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Art. 12. - Istituzione Commissioni tecniche presso gli ATO idrici posti in liquidazione

1. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, istituisce presso gli ATO idrici posti in liquidazione, che abbiano già affidato la gestione del Servizio idrico integrato ad enti di diritto privato, commissioni tecniche allo scopo di verificare eventuali inadempimenti contrattuali, sulla base delle convenzioni stipulate e in ottemperanza alle previsioni di cui all’

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Art. 13. - Norme a favore dei comuni in situazioni di emergenza idrica

1. Al comma 4 dell’

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Art. 13-bis - Norma transitoria

N1

1. Nelle more della definizione e del concreto avvio del modello tariffario regionale di cui alle disposizioni della presente legge, e comunque non oltre il 31 di

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Art. 14. - Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

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