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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sicilia 20/06/2019, n. 9
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- L.R. 10/08/2022, n. 16
- L.R. 25/05/2022, n. 13
- L.R. 15/12/2020, n. 30
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CAPO I - Strumenti di programmazione, gestione e cooperazione delle attività di pesca |
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Art. 1 - Oggetto, principi e finalità1. In attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera 1), dello Statuto, la presente legge disciplina il sostegno della Regione alla pesca mediterranea. A tale fine la Regione persegue i seguenti obiettivi: a) definire e tutelare l'identità e la specificità della pesca mediterranea coniugando sostenibilità economica, sociale, culturale e ambientale; |
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Art. 2 - Piani di gestione locale1. La Regione favorisce, attraverso i Piani di gestione locale, un sistema di pesca conforme al principio dello sviluppo sostenibile, come definito dall'articolo 3-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e basalo sull'uso delle risorse locali. A tal fine valorizza le reti di connessione delle imprese produttive attraverso il sostegno all'innovazione ed il coinvolgimento degli enti di ricerca. 2. Gli obiettivi del Piano di gestione locale sono: a) la definizione di modelli di sviluppo per la modernizzazione del settore ittico locale e la salvaguardia dei livelli occupazionali e reddituali; b) l'uso sostenibile delle ris |
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Art. 3 - Cooperazione mediterranea transfrontaliera1. La Regione promuove, attraverso l'Osservatorio della pesca mediterranea "Giovanni Tumbiolo", l'istituzione, nell'ambito della cooperazione transfron |
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Art. 4 - Rete di coordinamento dei comuni marinari siciliani1. Presso il Dipartimento regionale della pesca mediterranea è istituita la rete di coordinamento dei comuni marinari siciliani. Tale rete provvede alla definizione e all'attuazione di politiche finalizzate allo svi |
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CAPO II - Tutela delle tradizioni culturali della pesca |
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Art. 5 - Registro delle identità della pesca mediterranea e dei borghi marinari1. È istituito presso il Dipartimento regionale della pesca mediterranea il registro delle identità della pesca mediterranea e dei borghi marinari. Il registro è tenuto in modalità telematica ed è consultabile per finalità didattiche e divulgative. 2. Il registro è redatto in conformità alle indicazioni della Commissione intergovernativa per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, anche al fine di contribuire ad implementare la "Lista rappresentativa del Patrimonio Culturale immateriale" (Representative list of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) e l |
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Art. 6 - Tutela e valorizzazione delle feluche1. La Regione riconosce e valorizza il sistema tradizionale di pesca delle feluche dello Stretto di Messina. 2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Dipartimento regionale della pesca mediterranea approva il programma di valorizzazione che contiene: |
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Art. 7 - Strade e Rotte del tonno rosso1. La Regione, al fine di valorizzare il patrimonio storico, culturale e antropologico delle tonnare fisse attraverso la qualificazione e l'incremento dell'offerta turistica integrata, disciplina la realizzazione delle strade e delle rotte del tonno rosso, di seguito definite Strade del tonno. 2. Le Strade del tonno |
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CAPO III - Commercio dei prodotti ittici |
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Art. 9 - Mercati ittici all'ingrosso1. Per mercato all'ingrosso dei prodotti ittici si intende lo stabilimento riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, in cui a |
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Art. 10 - Organizzazione dei produttori ittici e dell'acquicoltura1. La Regione riconosce e valorizza il ruolo delle organizzazioni di produttori ittici e dell'acquicoltura di cui al regolamento (UE) n. 1379/2013 del |
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Art. 11 - Vigilanza sanitaria e controllo sulle specie ittiche all'interno dei mercati ittici1. Presso i mercati ittici e effettuato dalle ASP il servizio di vigilanza sanitaria e di controllo sulle specie e qualità dei prodotti ittici, al qua |
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Art. 12 - Polizia e vigilanza all'interno dei mercati ittici1. Il servizio di polizia nei mercati ittici è assicurato dal Comando di polizia locale dei rispettivi comuni ovvero da istituti di vigilanza privati incaricati dai comuni medesimi. I relativi oneri sono a carico dei comuni. 2. Il servizio di vigila |
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CAPO IV - Pesca professionale e attività connesse |
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Art. 13 - Attività di pesca professionale1. La pesca professionale è l'attività definita dall'articolo 2 del |
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Art. 14 - Turismo azzurro1. La Regione, nell'ambito delle politiche di gestione integrata della costa e al fine di diversificare il reddito dei pescatori, promuove la pesca multifunzionale tramite lo sviluppo di attività complementari quali il pescaturismo, l'ittiturismo, il turismo della |
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Art. 15 - Registro regionale del Turismo azzurro1. È istituito presso il Dipartimento regionale della pesca mediterranea il registro degli operatori del Turismo azzurro. 2. Il registro di cui al comma 1 è composto da tre sezioni: una per il pescaturismo, una per l'ittiturismo ed una per le cooperative di pesca che forniscono servizi di supporto logistico e per le organizzazioni del settore della promozione turistica e culturale del mare. 3. L'iscrizione al registro regionale di cui al presente articolo è requisito necessario per l'esercizio delle relative atti |
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Art. 16 - Pescaturismo1. Il pescaturismo è l'attività esercitata dagli imprenditori ittici, in forma individuale, societaria o cooperativa, consistente nell'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su unità da pesca professionale per finalità turistiche e ricreative. 2. Nelle attività di pescaturismo sono ricomprese: |
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Art. 17 - Obblighi dell'operatore di pescaturismo1. L'operatore di pescaturismo, nell'esercizio dell'attività, deve: a) ricondurre |
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Art. 18 - Ittiturismo1. L'ittiturismo è l'insieme delle attività indicate dall'art. 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, esercitate dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo, singoli o a |
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Art. 19 - Segnalazione inizio attività di ittiturismo1. Per l'esercizio dell'ittiturismo l'operatore ittico presenta una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune nel quale intende avviare l'attività. 2. La SCIA co |
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Art. 20 - Obblighi dell'operatore di ittiturismo1. L'operatore di ittiturismo, nell'esercizio della sua attività, deve: a) dare inizio all'attività entro il termine di un anno dalla data di presentazione della SCIA; b) com |
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Art. 21 - Attività connesse al pescaturismo e all'ittiturismo1. Nell'esercizio delle attività di pescaturismo e ittiturismo possono essere svolte le attività connesse di seguito elencate: a) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prod |
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Art. 22 - Promozione del pescaturismo e dell'ittiturismo1. La Regione sostiene la promozione nazionale e internazionale delle attività di pescaturismo e ittiturismo e favorisce l'adesione a reti, circuiti, |
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Art. 23 - Norme speciali per le attività di ristorazione e ospitalità nell'ittiturismo e nel pescaturismo1. Nelle piccole strutture ricettive di ittiturismo e pescaturismo, aventi un massimo di sedici coperti o posti letto, è consentito l'utilizzo: a) della cucina domestica e delle relative attrezzature, compresi gli elettrodomestici, con l'osservanza delle eventuali prescrizioni indicate dall'autorità sanitaria; |
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Art. 24 - Street food del pescatore1. Le imprese ittiche possono vendere prodotti della pesca, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di struttur |
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Art. 25 - Norme speciali per la somministrazione di alimenti a bordo.1. A bordo delle imbarcazioni su cui è esercitato il pescaturismo è consentita: a) la somministrazione di alimenti pronti a |
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Art. 26 - Norme speciali per la vendita diretta dei prodotti ittici nelle aziende di pescaturismo e di naturismo1. Nelle imbarcazioni e nelle strutture di pescaturismo e ittiturismo è consentita la lavorazione e la vendita diretta al consumatore dei prodotti itt |
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Art. 27 - Acquicoltura e trasformazione ittica1. La disciplina prevista dalla presente legge per le attività di pescaturismo e ittiturismo si applica, in quanto compatibile, anche alle imprese di |
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CAPO V - Attività didattiche legate al mare e alla pesca |
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Art. 28 - Attività didattiche nelle aziende ittituristiche e pescaturistiche1. Al fine di sviluppare le attività di cui all'articolo 14, comma 2, è istituito il circuito regionale di accoglienza didattica e formativa, anche a |
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Art. 29 - Registro regionale delle imprese ittituristiche e pescaturistiche che esercitano attività didattiche1. È istituito, presso il Dipartimento regionale della pesca mediterranea, il registro regionale degli ittiturismo e dei pescaturismo didattici. 2. Al registro sono iscritte le imprese di cui al comma 1 che, in possesso dei requisiti previsti con decreto dell'assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterran |
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Art. 30 - Barca didattica e sociale. Definizioni1. Per barca didattica si intende l'esercizio, da parte degli imprenditori ittici, di attività educative, culturali e promozionali finalizzate a divulgare la cultura del mare e della pesca. Tali attività riguardano: a) la conoscenza delle diverse marinerie e dei relativi prodotti; |
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CAPO VI - Pesca sportiva e ricreativa |
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Art. 31 - Definizioni di pesca sportiva e pesca ricreativa1. La pesca sportiva è la pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale. |
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Art. 32 - Divieti di pesca ricreativa1. Fermi restando i divieti previsti dai Piani di gestione locale e dai disciplinari delle riserve e delle aree marine protette, la pesca ricreativa da natante è vietata: a) a distanza inferiore a 500 metri da unità di pesca professionale; |
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Art. 33 - Attrezzi della pesca ricreativa1. La pesca ricreativa è consentita esclusivamente con gli attrezzi individuali di seguito elencati: a) coppo o bilancia; |
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Art. 34 - Limiti all'uso di attrezzi da pesca ricreativa1. L'uso degli attrezzi per la pesca ricreativa è sottoposto alle seguenti limitazioni: a) non possono essere utilizzate bilance di lato superiore a sei metri; |
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Art. 35 - Disciplina generale della pesca ricreativa1. Il pescatore ricreativo e il pescatore sportivo non possono catturare giornalmente pesci, molluschi o crostacei in quantità superiore a cinque chilogrammi complessivi salvo il caso di pesce singolo di peso superiore. Non può essere catturato giornalmente più di un |
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CAPO VII - Disposizioni varie |
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Art. 36 - Tutela biologica riccio di mare1. Al fine di tutelare le popolazioni del riccio di mare, l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, su propo |
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Art. 37 - Golfi di Castellammare, Patti e Catania1. Al fine di sviluppare piani locali di pesca sostenibile e di proteggere la biodiversità degli ecosistemi marini locali, entro sei mesi dalla data d |
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Art. 38 - Osservatorio della Pesca del Mediterraneo - Giovanni Tumbiolo1. L'Osservatorio della Pesca del Mediterraneo di cui all'articolo 7 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 16 assume la denominazione di "Osservat |
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Art. 39 - Fondo di solidarietà regionale della pesca e dell'acquacoltura1. È istituito il fondo di solidarietà regionale della pesca destinato alla concessione di contributi alle imprese di pesca e ai relativi equipaggi e alle imprese dell'acquacoltura, nonché agli operatori della pesca artigianale, ivi incluse le imprese autonome appartenenti alla piccola pesca, colpiti da calamità naturali, avversità meteomarine di carattere eccezionale o di naufragi o in caso di intervento straordinario di salvatag |
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Art. 39-bis. - Contributo straordinario per le famiglie dei marittimi trattenuti presso la costa mediterranea del Nord Africa1. È istituito un contributo straord |
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CAPO VIII - Sanzioni |
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CAPO IX - Norme finali |
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Art. 41 - Abrogazioni e modifiche di norme.1. L'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25 e abrogato. 2. Gli articoli 148 e 149 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 sono abrogati. 3. Il comma 1 dell'articolo 147 della legge regionale n. 32/2000 e sostituito dal seguente: "1. Presso il Dipartimento regionale della pesca mediterranea è istituita la Commissione consultiva regionale della pesca (CCRP). La Commissione è composta da: a) l'assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, con funzioni di Presidente; |
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Art. 43 - Entrata in vigore1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
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