L. R. Sicilia 25/05/2022, n. 13 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Sicilia 25/05/2022, n. 13

Legge di stabilità regionale 2022-2024.
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Capo I - DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ACCORDO STIPULATO TRA LO STATO E LA REGIONE IL 14 GENNAIO 2021
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Art. 1. - Disposizioni attuative dell'Accordo stipulato tra lo Stato e la Regione il 14 gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 in materia di contenimento strutturale della spesa

1. Omissis

2. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 9/2021 dopo le parole: “L'inosservanza delle disposizioni del presente comma ed il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro comporta la revoca degli organi di amministrazione delle società” sono aggiunte le parole “e degli enti di cui all'

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Art. 2. - Art. 3 Omissis

 

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Art. 4. - Autorizzazione al Fondo Pensioni Sicilia utilizzo risultato di amministrazione per esecuzione sentenze in favore del personale ex E.A.S.

1. Al fine di provvedere al pagamento del trattamento pensionistico sostitutivo ed integrativo al personale ex dipendente dell'Ente Acquedotti Siciliano per sentenze esecutive emesse nei confronti di Regione siciliana, Eas in liquidazione e Fondo Pensioni Sicilia alla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo Pensioni Sicilia è autorizzato per l'esercizio finanziario 2022 ad utilizzare un importo massimo di euro 18.310.642,15 a valere sugli avanzo di ammin

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Capo II - DISPOSIZIONI FINANZIARIE
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Art. 5. - Agevolazioni in favore delle imprese localizzate nelle zone economiche speciali della Sicilia

1. Al fine di incentivare lo sviluppo dell'economia delle Zone Economiche Speciali (ZES) di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 e successive modificazioni, a tutte le imprese operanti nei settori delle attività indicate nella tabella 5.1 dei Piani di Sviluppo Strategico ZES approvati con delibera di Giunta regionale n. 277 dell'8 agosto 2019, che hanno la sede principale o la sede secondaria ai sensi dell'articolo 2197 del Codice civile all'interno delle ZES della Sicilia, rientrano in Sicilia nel beneficio di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legge n. 91/2017 e successive modificazioni e incrementano nella predetta sede principale o secondaria, nel periodo compreso tra la data di accoglimento dell'istanza ed il 31 dicembre dell'anno successivo rispetto all'anno precedente la data di accoglimento, il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, è riconosciuto, dall'anno 2022 ed entro il 31 dicembre 2023, un contributo, a decorrere dalla data di accoglimento dell'istanza, parametrato ai ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui agli articoli 2425 e 2425-bis del Codice civile derivanti dall'attività svolta dall'impresa nella ZES nell'a

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Art. 6. - Disposizioni in materia di trasporto pubblico e mobilità

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 9

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Art. 7. - Omissis

 

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Art. 8. - Riserve sul Fondo autonomie locali

1. A valere sui trasferimenti regionali di parte corrente per l'anno 2022 di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, in considerazione delle particolari difficoltà riferite al fenomeno migratorio in cui versano i comuni di Lampedusa e Linosa, di Pozzallo, di Augusta, di Porto Empedocle, di Siculiana, di Caltanissetta, di Portopalo di Capo Passero e di Pachino, riconosce un contributo straordinario di 850 migliaia di euro da ripartire tra i predetti comuni e da erogare in misura pari al sessanta per cento a titolo di anticipazione ed il restante quaranta per cento a seguito dell'avvenuta rendicontazione (Missione 18, Programma 1, capitolo 191332).

2. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2022, i seguenti contributi straordinari:

a) - b) Omissis

c) 1.500 migliaia di euro in favore del comune di Ragusa per le finalità della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 e successive modificazioni.

3. I contributi di cui al comma 2 sono erogati nella misura del 60 per cento a titolo di anticipazione ed il restante 40 per cento a seguito dell'avvenuta rendicontazione. Agli oneri derivanti dal comma 2, quantificati complessivamente in 4.500 migliaia di euro, si provvede a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni.

4. Al fine di ristorare i comuni interessati dagli eventi alluvionali dell'8 agosto 2020, è destinata per l'anno 2022, a valere nell'ambito dei trasferime

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Art. 9. - Fondo regionale di Protezione civile

1. Per le finalità di cui al comma 8 dell'articolo 3 della legge

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Art. 10. - Disposizioni per il settore della forestazione

1. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni le parole “per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, rispettivamente negli importi massimi complessivi di 104.300 migliaia di euro, euro 100.494.933,10 ed euro 161.271.777,71.” sono sostituite dalle parole “per gli esercizi finanziari 2021, 2022, 2023 e 2024, rispettivamente negli importi massimi complessivi di euro 104.300.000,00, euro 170.647.440,10, euro 91.435.813,37 ed euro 51.830.000,00.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale n. 9/2021 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

“3. Le risorse relative ai fondi regionali per le finalità dei commi 2 e 8 dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, di cui al comma 1 sono iscritte nelle esercizi finanziari nelle Missioni e Programmi per gli importi di seguito indicati:

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Art. 11. - Omissis

 

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Capo III - DISPOSIZIONI VARIE
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Art. 12. - Disposizioni varie

1. Al comune di Pedara è destinata, per l'esercizio finanziario 2022, la somma di 530 migliaia di euro per l'acquisto di aree da adibire ad opere di urbanizzazione primaria.

2. Per l'esercizio finanziario 2022, è erogato un contributo straordinario di 500 migliaia di euro per il completamento e il restauro di Palazzo Iacono sede municipale al comune di Vittoria.

3. Omissis

4. Per l'esercizio finanziario 2022, è erogato un contributo straordinario pari a 470 migliaia di euro per il recupero del campo sportivo in località Scavuzzo nel comune di Realmonte (AG).

5. Omissis

6. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e successive modificazioni dopo le parole “Le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito.” sono aggiunte le parole “Le funzioni del Presidente della società sono svolte secondo quanto stabilito dai commi 6 e 7 dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni. Il consiglio di amministrazione della società, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina la misura del compenso nel rispetto dei limiti della normativa vigente e con oneri a carico dei rispettivi bilanci.”.

7. La Regione, al fine di assicurare supporto tecnico-scientifico alla definizione delle politiche regionali di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, istituisce l'Osservatorio regionale sui Cambiamenti Climatici e ne determina la composizione, le modalità di funzionamento e l'allocazione organizzativa.

8. In particolare l'Osservatorio di cui al comma 7, quale organo consultivo di natura tecnico-scientifica, svolge i seguenti compiti e funzioni:

a) esprime pareri sui piani regionali settoriali e intersettoriali relativamente agli aspetti di compatibilità climatica;

b) fornisce supporto tecnico-scientifico in ordine alla Strategia regionale di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;

c) effettua valutazioni preventive sui quantitativi di emissioni climalteranti indotti dalla pianificazione regionale;

d) valuta attraverso indicatori specifici i fattori di rischio climatico per il territorio regionale e monitora l'efficacia delle politiche regionali di mitigazione e adattamento;

e) valuta lo stato di avanzamento delle azioni di adattamento nei diversi settori di intervento e la loro integrazione in piani di adattamento locali e/o altre pianificazioni esistenti;

f) detiene la contabilità delle emissioni climalteranti regionali, attraverso il ricorso al sistema statistico nazionale ed europeo ovvero tramite il supporto degli istituti di ricerca operanti nel settore;

g) produce la reportistica relativa agli impatti socio-economici e ambientali dei cambiamenti climatici su scala regionale;

h) propone campagne informative presso i cittadini e gli stakeholder sulle tematiche specifiche.

9. L'Osservatorio di cui al comma 7 è composto da sette esperti, di cui uno in rappresentanza delle Università Siciliane, uno in rappresentanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), uno in rappresentanza dell'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), uno in rappresentanza dell'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), uno in rappresentanza dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA Sicilia), uno in rappresentanza delle associazioni ambientaliste siciliane e uno in rappresentanza della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.

10. I componenti dell'Osservatorio di cui al comma 7 sono nominati con provvedimento della Giunta, previo parere delle competenti Commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana, e restano in carica per cinque anni, con possibilità di un solo rinnovo consecutivo del mandato. L'incarico di componente dell'Osservatorio è svolto a titolo gratuito e, in ogni caso, senza oneri a carico del bilancio regionale.

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Art. 13. - Altre disposizioni varie

1. - 2. Omissis

3. All'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 3 aprile 2019, n. 3 la cifra “10.000” è sostituita dalla cifra “5.000”.

4. - 5. Omissis

6. N24 [Le disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, trovano applicazione per il personale regionale collocato in quiescenza, anche per il tramite di Irfis FinSicilia S.p.A., che provvede all'erogazione delle relative risorse nell'ambito delle disponibilità dei fondi di propria spettanza, previa stipula di convenzione con il Dipartimento regionale della Funzione pubblica.]

7. Omissis

8. La Regione promuove la realizzazione di incubatori di imprese culturali e creative, costituite sotto la forma societaria cooperativa, definiti come organizzazioni che hanno lo scopo di favorire, promuovere, accelerare il processo di creazione, innovazione, sviluppo di attività d'impresa nel settore culturale e creativo. A tal fine la Giunta regionale agisce di concerto con le centrali cooperative, definite come le associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 operanti nel territorio della Regione.

9. Sono imprese culturali e creative le imprese e loro reti e consorzi che hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, attività concernenti l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, all'editoria e al giornalismo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati.

10. Gli incubatori di cui al comma 8 sono organizzazioni costituite sotto la forma societaria cooperativa, operanti in Sicilia da almeno tre anni nelle attività di cui al comma 9, oppure sotto la forma di consorzi, associazioni e reti tra società cooperative, comprese le società cooperative tra professionisti, costituite in Sicilia da almeno tre anni con oggetto le attività di cui al comma 9.

11. Per il sostegno alla creazione di nuovi incubatori di imprese culturali e creative cooperative, la Regione siciliana destina la somma 1.200 migliaia di euro da ripartirsi in quota uguale tra ciascuna delle centrali cooperative che promuovono la costituzione di un incubatore di imprese culturali e creative, soggetto beneficiario della intera quota della somma destinata a sostegno, a titolo di contributo a fondo perduto.

12. Per le finalità di cui ai commi 8, 9, 10 e 11 è autorizzata la spesa di 1.200 migliaia di euro a valere sulle risorse della politica unitaria di coesione. Il Governo della Regione provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, la modifica dei programmi operativi di attuazione della spesa dei Fondi strutturali europei e dei fondi nazionali di coesione. N10

13. - 14. Omissis

15. All'articolo 1 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera f-ter) le parole “on air” sono sostituite dalle parole “open air”;

b) al comma 4 sono apportate le seguenti modifiche:

1) N27 [dopo le parole “nei piani di utilizzo delle aree demaniali marittime approvati ai sensi della presente legge” sono aggiunte le parole “o realizzate negli stabilimenti balneari autorizzati su terreni privati”;]

2) le parole “validi per tutta la durata delle concessioni demaniali marittime” sono sostituite dalle parole “validi nel caso di concessioni demaniali marittime per tutta la durata delle stesse”.

16. - 17. Omissis

18. All'articolo 10 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive modificazioni, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-bis. Le risorse di cui al comma 4 sono destinate alle age

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Art. 14. - Ulteriori disposizioni varie

1. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 21 luglio 2021, n. 18, è sostituito dal seguente “Costituisce nuova installazione il subingresso nell'attività di altro soggetto, previa acquisizione di licenza da parte del subentrante ai sensi della normativa statale vigente.”. N18

2. Al fine di dare attuazione ai piani di risanamento adottati da Sicilia Digitale S.p.A. nonché da AST S.p.A. nonché di consentire a MAAS-Mercati agro alimentari Sicilia, SEUS S.p.A. e S.A.S. S.p.A. e Istituto regionale per il Credito Agevolato (IRCA) di procedere alla riorganizzazione delle proprie strutture, le medesime Società, nel rispetto degli obiettivi di cui al comma 2, articolo 4, della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, possono procedere, a decorrere dall'anno 2023, a nuove assunzioni, sulla base di uno specifico piano sottoposto alla valutazione dell'Assessorato regionale dell'economia ed approvato dalla Giunta regionale. Le assunzioni, sia a tempo indeterminato che determinato, possono essere effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) fatte salve eventuali deroghe, siano comunque rispettati i limiti di spesa previsti dal comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 9/2021;

b) il piano assunzionale sia coerente con la pianta organica rideterminata dalla società con una riduzione non inferiore al tre per cento rispetto a quella vigente alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) sia garantito l'equilibrio economico-finanziario del bilancio che deve essere asseverato dall'organo di controllo interno. N1

3. La Regione promuove interventi di riqualificazione e/o manutenzione straordinaria sugli immobili di proprietà della stessa e/o degli enti strumentali afferenti al GAP da destinare ad alloggi e residenze per il diritto allo studio universitario, al fine di addivenire alla riduzione della spesa per locazioni passive sostenuta per le medesime finalità, in attuazione dell'Accordo Stato-Regione sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione siciliana il 14 gennaio 2021. N22

4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 20 milioni di euro.

5. Agli oneri di cui al comma 4 si fa fronte con le somme vincolate nel risultato di amministrazione presunto 2021 dei vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili.

6. All'articolo 10, comma 1 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 10 le parole “all'impianto di trasformazione” sono sostituite dalle parole “agli impianti”.

7. L'articolo 14 della legge regionale n. 10/2014 è sostituito dal seguente:

"Art. 14. - Impianto regionale di trattamento, trasformazione o smaltimento dell'amianto

1. In coerenza con la normativa vigente in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti, con decreto dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità sono definite le tipologie e il numero di impianti di trattamento, trasformazione o smaltimento dell'amianto da realizzare sul territorio regionale nel rispetto delle disposizioni contenute nel piano di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4. N14

8. All'articolo 5, comma 3, della legge regionale n. 10/2014 e successive modificazioni, le parole “entro 120 giorni dall'adozione del Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento, e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, a darne comunicazione alla A.R.P.A. territorialmente competente, indicando tutti i dati relativi alla presenza di amianto” sono sostituite dalle parole “entro il 31 dicembre 2022, a darne comunicazione al Comune territorialmente competente, indicando tutti i dati relativi alla presenza di amianto. Ove necessario il suddetto termine può essere riaperto dall'Amministrazione regionale competente.”.

9. All'articolo 5 della legge regionale n. 10/2014 e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

“3-bis. Le comunicazioni di cui al comma 3 sono trasmesse dai Comuni all'A.R.P.A. territorialmente competente e al Dipartimento regionale della protezione civile che, con proprio provvedimento, ne dispone le modalità.”.

10. All'articolo 5, comma 6, della legge regionale n. 10/2014 e successive modificazioni, le parole “di cui ai commi 3, 4 e 5” sono sostituite dalle parole “di cui ai commi 4 e 5”.

11. - 13. Omissis

14. Al fine di provvedere agli interventi di adeguamento dei locali adibiti ad archivio dell'Assessorato regionale dell'economia è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di euro 978.600,00 (Missione 1, Programma 3). N23

15. La Regione provvede ad anticipare la quota relativa agli interventi

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Capo IV - DISPOSIZIONI FINALI
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Art. 15. - Abrogazioni e modifiche di norme

1. - 2. Omissis

3. Al comma 21 dell'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modificazioni sono soppresse le parole “ed all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze”.

4. Omissis

5. All'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36 e successive modificazioni sono apportate le seguenti

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Art. 16 - Art. 18 Omissis

 

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Art. 19. - Effetti della manovra e copertura finanziaria

1. Gli effetti della manovra finanziaria della presente legge e la relativa copertura sono indicati nel prospetto allegato.

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Art. 20. - Entrata in vigore

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Tabelle e Allegati - Omissis

 

 

 

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