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L. R. Sicilia 03/08/2022, n. 15

Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Sent. Corte Cost. 15/06/2023, n. 121
- L.R. 22/02/2023, n. 2
- L.R. 10/08/2022, n. 16
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Art. 1. - Principi e finalità

1. La Regione, in attuazione dei principi di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281 e successive modificazioni nonché dell'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, tutela gli animali in quanto esseri senzienti, al fine di assicurare loro un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche e condanna gli atti di crudeltà verso gli animali e il loro abbandono.

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Art. 2. - Definizioni

1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui ai Regolamenti (UE) n. 625/2017 del 15 marzo 2017 e (UE) n. 429/2016 del 9 marzo 2016 e successive modificazioni del Parlamento europeo e del Consiglio, con relativi regolamenti delegati e di esecuzione, e le seguenti:

a) cani padronali: cani provvisti di proprietario con massimo grado di affiliazione con l'uomo che non vengono lasciati liberi di vagare;

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Art. 3. - Attribuzioni della Regione

1. L'Assessorato regionale della salute:

a) autorizza i rifugi sanitari e per il ricovero di cui alla presente legge;

b) favorisce accordi tra le amministrazioni locali e le associazioni animaliste, per il controllo dei territori al fine di limitare gli abbandoni, le nascite indesiderate e prevenire ed eliminare la recrudescenza del fenomeno degli avvelenamenti;

c) produce

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Art. 4. - Attribuzioni dei comuni

1. I comuni sono responsabili degli animali di affezione sprovvisti di proprietario e, in corresponsabilità con il gestore, di quelli presenti nelle strutture di ricovero e custodia intestate al comune.

2. I comuni, in accordo con il servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale competente per territorio, curano il prelievo dei cani vaganti e dei gatti sul territorio, direttamente o indirettamente, in convenzione con società o enti privati tramite privati cittadini iscritti nell'elenco comunale per il contrasto al randagismo di cui all'articolo 25, le associazioni per la protezione degli animali iscritte all'elenco regionale di cui all'articolo 24, i lavoratori forestali o altri soggetti terzi, utilizzando mezzi e strutture idonee a garanzia del buon esito dell'intervento.

3. I comuni curano l'affido, l'adozione e la reimmissione dei cani prelevati, secondo le indicazioni tecniche e le modalità indicate dal decreto assessoriale di cui all'articolo 30, al fine di evitare la formazione di branchi che possano mettere a rischio la pubblica incolumità, da effettuarsi entro sessanta giorni previo parere del servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale competente per territorio.

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Art. 5. - Attribuzioni delle aziende sanitarie-provinciali

1. Le aziende sanitarie provinciali provvedono:

a) all'implementazione dell'anagrafe regionale degli animali di affezione, direttamente o tramite medici veterinari liberi professionisti autorizzati;

b) a garantire la sterilizzazione dei cani e dei gatti di proprietà del comune presso le strutture veterinarie pubbliche;

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Art. 6. - Piano triennale degli interventi di prevenzione del randagismo e programma annuale

1. La Giunta regionale, sentiti le aziende sanitarie provinciali, il Garante regionale dei diritti degli animali, le associazioni per la protezione degli animali iscritte all'elenco regionale di cui all'articolo 24, gli ordini provinciali dei medici veterinari e l'ANCI, adotta, previo parere della Commissione legislativa permanente "Salute e servizi sociali e sanitari" dell'Assemblea regionale siciliana, il

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Art. 7. - Garante regionale dei diritti degli animali

1. È istituito il "Garante regionale dei diritti degli animali", di seguito denominato "Garante", al fine di vigilare sulla tutela del benessere animale e perseguire una migliore convivenza con la collettività umana.

2. Il Garante è nominato con decreto del Presidente della Regione, previo parere della Commissione legislativa permanente "Salute, servizi sociali e sanitari" dell'Assemblea regionale siciliana,

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Art. 8. - Funzioni del Garante regionale dei diritti degli animali

1. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. Il Garante:

a) vigila sull'applicazione della normativa in materia di tutela dei diritti degli animali;

b) vigila sull'attività degli enti, delle istituzioni e dei soggetti, regionali o comunali, che operano con animali;

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Art. 9. - Anagrafe regionale degli animali di affezione

1. L'anagrafe regionale degli animali di affezione, in stretta connessione con l'anagrafe nazionale, è regolamentata nel rispetto della normativa vige

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Art. 10. - Contributo di solidarietà

1. A decorrere dai dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge fermo restando l'onorario spettante ai medici veterinari liberi professionisti autorizzati dalle AASSPP alle operazioni di identificazione e registrazione è istituito un contributo di solidarietà a carico dei proprietari e dei detentori di cani, da corrispondersi in occasione delle operazioni di identificazione e registrazione o di passaggio di proprietà presso l'anagrafe canina nelle seguenti misure:

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Art. 11. - Banca dati regionale del DNA

1. Nell'ambito delle strategie di lotta e contrasto al fenomeno del randagismo, coerentemente con la finalità del miglioramento dei servizi per i cittadini in ambito sanitario e socio-sanitario e di controllo delle nascite degli animali di affezione, a decorrere dai ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge è istituita presso l'Assessor

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Art. 12. - Obblighi e divieti dei proprietari e dei detentori

1. Il proprietario o il detentore, anche temporaneo, degli animali di affezione, compreso chi ne fa commercio, è responsabile della salute, dell'incolumità, del benessere e della riproduzione degli stessi ed è tenuto ad assicurare condizioni di vita adeguate sotto il profilo dell'alimentazione, dell'igiene, della salute, del benessere, della sanità dei luoghi di ricovero e contenimento e degli spazi di movimento, seco

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Art. 13. - Rinuncia alla proprietà o detenzione e abbandono di animali

1. Il proprietario o detentore, in caso di sopravvenuta e giustificata impossibilità di tenere l'animale con sé, può richiedere al comune di essere autorizzato a consegnarlo

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Art. 14. - Cani di quartiere

1. Su richiesta delle associazioni di cui all'articolo 24 o dei cittadini di cui all'articolo 25, il comune può riconoscere un cane vagante come cane

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Art. 15. - Strutture di ricovero e custodia di cani e gatti

1. Sono strutture di ricovero e custodia di cani e gatti ai sensi della presente legge:

a) ambulatorio veterinario pubblico, la cui gestione sanitaria è affidata all'azienda sanitaria provinciale, struttura destinata all'erogazione degli interventi di identificazione e registrazione ed eventualmente anche di sterilizzazione e di cura del cane e del gatto;

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Art. 16. - Rifugi sanitari e rifugi per il ricovero

1. Il decreto di attuazione di cui all'articolo 30 stabilisce i requisiti e le modalità per l'autorizzazione dei rifugi.

2. Alle associazioni animaliste di cui all'articolo 24 può essere affidata la gestione dei rifugi pubblici.

3. Ai rifugi pubblici è preposto un responsabile incaricato dal comune, che si occupa degli adempimenti amministrativi e delle istruzioni impartite dal direttore sanitario-veterinario.

4. Nei rifugi privati, ivi compresi quelli convenzionati, i predetti adempimenti sono assolti dal gestore.

5. Nei rifugi, tutti gli operatori devono essere formati e, per ogni 80 cani, è previsto almeno un addetto all'accudimento degli animali e alla pulizia delle gabbie.

6. I rifugi hanno un registro di carico-scarico, debitamente vidimato dal servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale competente o in formato elettronico, che contenga almeno le informazioni sul microchip, sulla provenienza, sulla data d'ingresso, sulla destinazione e sulla data di uscita o del decesso dell'animale e della relativa causa.

7. Gli animali ospitati sono sud

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Art. 16-bis. - Accesso alle strutture

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Art. 17. - Micro-canili e casa famiglia per cani

1. La casa famiglia per cani è una struttura privata, recintata e debitamente attrezzata, autorizzata dall'azienda sanitaria provinciale, ove un privato cittadino, iscritto nell'elenco comunale per il contrasto al randagismo o ad un'associazione per la protezione

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Art. 18. - Apertura al pubblico delle strutture di ricovero e custodia

1. Al fine di favorire l'adozione dei cani e dei gatti ivi ospitati, le strutture di ricovero e custodia prevedono regolari orari di apertura al pubblico, per almeno due ore al giorno continuative, dal lunedì al venerdì e p

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Art. 19. - Prelievo sul territorio e controllo della popolazione di cani vaganti

1. Chiunque rinvenga un animale vagante lo segnala agli uffici comunali che ne curano il prelievo dal territorio ed il trasporto presso le strutture sanitarie pubbliche o in regime di convenzione.

2. Il prelievo sul territorio attraverso sistemi di sedazione e telenarcosi è sempre svolto da un medico veterinario abilitato ed iscritto all'apposito albo nazionale.

3. Nel caso in cui il segnalante sia disponibile a farsi carico dell'animale, il sindaco o suo delegato, esperiti gli accertamenti sanitari, può darlo in affido allo stesso. I

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Art. 20. - Cani a rischio di aggressività e corsi di modificazione comportamentale

1. È istituito, presso l'anagrafe regionale degli animali, il registro dei cani a rischio di aggressività.

2. Sono iscritti nel registro dei cani a rischio di aggressività i cani che, dopo valutazione comportamentale, vengono dichiarati a rischio elevato per l'incolumità pubblica e degli altri animali.

3. La valutazione comportamentale è condotta da medici veterinari dell'azienda sanitaria provinciale appositamente formati. Qualora necessario, l'azienda sanitaria provinciale competente per territorio attiva un percorso mirat

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Art. 21. - Soppressione di animali

1. La soppressione degli animali è effettuata da medici veterinari in modo eutanasico ed è consentita esclusivamente nel caso di soggetti gravemente

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Art. 22. - Norme di tutela igienica della collettività

1. I proprietari o i detentori che conducono cani nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico provvedono, muniti di appositi dispositivi, alla rimozione delle deiezioni solide dei propri animali.

2. I soggetti di cui al comm

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Art. 23. - Protezione dei gatti in libertà

1. I comuni possono stipulare con le associazioni animaliste appositi protocolli d'intesa per il censimento delle colonie feline in stato di libertà, per la loro gestione e per ass

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Art. 24. - Elenco regionale delle associazioni per la protezione degli animali

1. Presso l'Assessorato regionale della salute è istituito l'elenco regionale delle associazioni per la protezione degli animali, cui sono iscritte le

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Art. 25. - Elenco comunale per il contrasto al randagismo

1. Presso gli uffici comunali di cui all'articolo 4, comma 5, lettera a), è istituito un elenco per il contrasto al randagismo cui possono iscriversi

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Art. 26. - Codice deontologico e di autoregolamentazione delle associazioni animaliste e per la protezione degli animali

1. Le associazioni di cui all'articolo 24 ed i privati cittadini di cui all'articolo 25 si attengono alle leggi vigenti operando nell'ottica della coll

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Art. 27. - Accesso di cani e gatti ai giardini, parchi e aree pubbliche

1. Ai cani e gatti, accompagnati dal detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge, secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori. I cani sono condotti al guinzaglio. Ogni restrizione o divieto è autorizzato dal sin

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Art. 28. - Accesso di cani e gatti negli uffici regionali aperti al pubblico

1. Negli uffici regionali aperti al pubblico l'accesso di cani e gatti, accompagnati dal detentore, è sempre consentito. La misura massima del numero

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Art. 29. - Inumazione di cani e gatti

1. I cani e gatti deceduti sono cremati o seppelliti, o in terreni di proprietà privata o in aree individuate a tale scopo dal comune, secondo le pres

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Art. 30. - Norme di attuazione

1. Con decreto dell'Assessorato regionale della salute, previo parere della Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana compe

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Art. 31. - Vigilanza

1. Le aziende sanitarie provinciali, le Città metropolitane, i liberi Consorzi comunali, i comuni, il Corpo forestale della Regione, il Garante vigila

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Art. 32. - Norma di salvaguardia

1. Le convenzioni per la custodia dei cani prelevati sul territorio, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulate con i rifug

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Art. 33. - Trasferimenti in altre regioni

1. Ai comuni, senza oneri a carico della Regione, è consentito il trasferimento in altre regioni degli animali rinvenuti sul territorio siciliano, esclusivamente al fine dell'adozione presso privati cittadi

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Art. 34. - Sanzioni

1. N6 [Fatte salve le sanzioni previste da

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Art. 35. - Norma finanziaria

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Art. 36. - Abrogazione della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15
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Art. 37. - Entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2.

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