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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sicilia 06/04/1996, n. 16
L. R. Sicilia 06/04/1996, n. 16
L. R. Sicilia 06/04/1996, n. 16
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 16/01/2024, n. 1
- L.R. 21/11/2023, n. 25
- L.R. 27/07/2023, n. 9
- L.R. 25/05/2022, n. 13
- L.R. 13/08/2020, n. 19
- L.R. 14/04/2006, n. 14
- L.R. 19/05/2003, n. 7
- L.R. 03/05/2001, n. 6
- L.R. 19/08/1999, n. 13
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Finalità1. La Regione valorizza le risorse ambientali per lo sviluppo sostenibile del territorio ed il miglioramento della qualità della vita della popolazione, in conformità |
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Art. 2 - Definizione1. Nell'ambito della presente legge, l'espressione "Amministrazione forestale" si riferisce agli Uffici centrali e periferici della Direzione regionale |
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Art. 3 - Applicabilità delle norme statali1. Per quanto non diversamente disposto, si applicano, nel territorio della Regione, le norme del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modifiche ed integrazioni e le succes |
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Art. 4 - Definizione di bosco1. Si definisce bosco a tutti gli effetti di legge una superficie di terreno di estensione non inferiore a 10.000 mq in cui sono presenti piante forestali, arboree o arbustive, destinate a formazioni stabili, in qualsiasi stadio di sviluppo, ch |
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Art. 5 - Inventario forestale1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, avvalendosi delle strutture centrali e periferiche del dipartimento regionale delle foreste, redige ed aggiorna l'inventario forestale |
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Art. 5-bis - Pianificazione forestale regionale1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge ed all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nel rispetto degli impegni internazionali e comunitari assunti dall'Italia in materia di biodiversità, cambiamenti climatici e lotta alla desertificazio |
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Art. 5-ter - Comitato forestale regionale1. È istituito presso il dipartimento regionale delle foreste, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il comitato forestale regionale, nominato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, così composto: a) il dirigente generale del dipartimento regionale delle foreste, con funzioni di presidente; b) il dirigente preposto al competente servizio del dipartimento regionale delle foreste; c) l'ispettore generale dell'Azienda regionale delle foreste demaniali; |
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Art. 6 - Prescrizioni di massima e di polizia forestale |
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Art. 7 - Forme di gestione del patrimonio forestale1. Le funzioni attribuite alle comunità montane dall'articolo 9, com |
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Art. 8 - Attività regolamentate |
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Art. 9 - Vincolo idrogeologico1. Gli ispettorati forestali competenti per territorio, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, procedono alla revisione ed all'aggiornamento degli ambiti territoriali sottoposti a vincolo idrogeologico e dei relativi atti amministrativi con cui questo è imposto. 2. Per l'aggiornamento degli atti relativi al vi |
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Art. 10 - Attività edilizie |
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Art. 11 - Protezione della flora spontanea1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, possono essere disposti divieti o limitazioni alla raccolta di piante o di parti di piante appartenenti a specie o varietà della flora spontanea della Regione. 2. Nel decreto |
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Art. 12 - Applicazione della normativa statale in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei |
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Art. 13 - Piani di gestione forestale sostenibile1. Per la gestione del patrimonio boschivo, tutti i soggetti pubblici e privati operano, di norma, sulla base di piani di gestione forestale sostenibile, di seguito denominati "piani". 2. I piani vengono redatti sulla base di apposite prescrizioni tecniche fissate dal comitato forestale regionale, tenendo conto del ruolo multifunzionale riconosciuto al patrimonio |
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Art. 14 - Attività complementari degli uffici centrali e periferici del Dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, in relazione alle rispettive competenze1. L'Azienda regionale delle foreste demaniali è autorizzata a svolgere, in aggiunta ai suoi compiti principali, le seguenti attività: a) gestione di riserve naturali; b) gestione di terreni boscati o comunque di interesse naturalistico o paesaggistico, di proprietà di enti locali o di altri enti pubblici; c) impianto di essenze arboree su terreni di proprietà di enti pubblici o di enti morali, sempreché destinati alla pubblica fruizione; d) restauro e miglioramento di giardini pubblici comunali o di giardini privati aperti al pubblico che rivestano particolare interesse sotto il profilo paesaggistico ed ambientale; e) interventi di conservazione, miglioramento e valorizzazione su terreni, anche privati, compresi nel territorio di parchi naturali; f) interventi di forestazione per la produzione di legname destinato alla trasformazione ed alla lavorazione in genere; g) realizzazione e gestione di impianti di lavorazione o trasformazione dei prodotti del bosco; h) formazione e gestione di arboreti e di giardini botanici, con scopi scientifici e divulgativi; i) coltivazione e commercializzazione di piante officinali e di funghi; |
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Art. 15 - Centro vivaistico regionale1. Il centro vivaistico regionale, istituito ai sensi de |
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Art. 16 - Consulenza tecnico-scientifica1. Ai fini della pianificazione e della gestione delle attività di propria competenza, gli uffici centrali e periferici del Dipartimento regionale del |
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Art. 17 - Aziende speciali, agenzie ed altre forme di gestione forestale1. La Regione e gli enti locali territoriali possono provvedere alla gestione tecnica d |
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Art. 18 - Incentivi alle pluriattività1. Nel territorio della Regione sic |
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Art. 18-bis. - Contributi regionali alle aziende silvo-pastorali dei comuni |
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TITOLO I - Norme sulla forestazione |
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Capo II - Espropriazione ed occupazione di immobili |
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Art. 19 - Dichiarazione di pubblica utilità |
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Art. 20 - Disciplina delle espropriazioni |
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Art. 21 - Disciplina dell'occupazione d'urgenza |
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Art. 22 - Indennità di espropriazione1. Per le aree edificabili l'indennità è determinata a norma degli art |
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Art. 23 - Espropriazioni di modesto valore1. Quando il valore de |
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Art. 24 - Procedimenti in corso1. Nella materia di cui al presente titolo anche ai fini della definizione dei |
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Art. 25 - Conferimenti volontari1. I proprietari che intendano conferire al demanio della Regione i loro terreni presentano, entro il 31 marzo di ciascun anno, una dichiarazione di disponibilità agli uffici provinciali dell'Azienda regionale delle foreste demaniali competenti per territorio. In tal caso il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 22, comma 2. La suddetta dichiarazione di disponibilità ha la durata di cinque anni, fermo restando il diritto di revoca che può essere esercitato trascorsi due anni dalla presentazione dell'istanza. 2. Nel caso di dichiarazione di disponibilità, l'indennità è aumentata de |
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Art. 26 - Occupazione temporanea di terreni1. Per qualsiasi intervento rientrante nelle finalità di cui alla presente legge, il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale" può procedere anche all'occupazione temporanea di terreni. N36 |
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Art. 27 - Espropriazione di terreni rimboschiti con contributo pubblico1. È autorizzata l'acquisizione dei rimboschimenti effettuati con finanziamenti pubblici per la |
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TITOLO I - Norme sulla forestazione |
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Capo III - Disciplina degli interventi forestali |
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Art. 28 - Programma poliennale di interventi idraulico-forestali |
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Art. 29 - Specificazione degli interventi |
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Art. 30 - Rideterminazione dei bacini idrografici montani |
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Art. 30-bis - Attività di prevenzione e presidio territoriale nelle aree montane |
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Art. 31 - Piano per l'acquisizione dei terreni1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto in ordine alla riduzione di emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera, di contrastare il fenomeno della desertificazione e di realizzare gli interventi di cui all'articolo 28 nonché il miglioramento, l'ampliamento ed una maggiore razionalizzazione del demanio forestale e pascolivo e delle aree protette, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, tramite l'Azienda regionale delle foreste demaniali, tenendo conto anche delle offerte ricevute, è autorizzato a predisporre, nei limiti delle disponibilità finanziarie, un piano di acquisizione di terreni nel rispetto dei seguenti criteri prioritari, nell'ordine di seguito riportato: |
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Art. 32 - Nulla-osta in materia di impatto ambientale1. Dopo il comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 12 genn |
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TITOLO II - Della prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi |
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Art. 33 - Prevenzione e lotta agli incendi della vegetazione1. Nel rispetto delle norme statali e comunitarie relative alla previsione e prevenzione del rischio di incendi la Regione avvalendosi in via prioritaria del Dipar |
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Art. 33-bis - Definizione di incendio boschivo |
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Art. 34 - Piano per la difesa della vegetazione dagli incendi1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, è approvato il piano per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione contro gli incendi. 2. Il piano, predisposto dal Corpo forestale della Regione, individua: a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti gli incendi; b) le aree a rischio d'incendio boschivo, rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti, nonché la individuazione dei punti sensibili richiedenti operazioni periodiche di decespugliamento o di eliminazione della vegetazione secca od altro materiale combustibile; |
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Art. 34-bis - Previsione e prevenzione del rischio di incendi1. Per quanto concerne l'attività di previsione e prevenzione d |
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Art. 34-ter - Lotta attiva contro gli incendi boschivi1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi terrestri ed aerei. 2. Ai fini di cui a |
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Art. 35 - Interventi urgenti nei punti sensibili1. Anche nelle more dell'approvazione del piano di cui all'articolo 34, il dipartimento regionale delle foreste e l'Azienda regionale delle foreste demaniali sono autorizzati a proced |
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Art. 36 - Norme speciali per le aree naturali protette1. Gli enti parco e gli enti gestori delle riserve naturali contribuiscono alla elaborazione e all'aggiornamento del piano di cui all'articolo 34, formulando proposte |
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Art. 37 - Attività vietate nei boschi e nei pascoli percorsi da incendi |
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Art. 38 - Interventi nei boschi demaniali danneggiati da incendi |
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Art. 39 - Catasto degli incendi boschivi |
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Art. 40 - Fuochi controllati in agricoltura1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni disciplinano con appositi regolamenti le modalità di impiego di fuochi controllati nelle attività agricole, o sottopongono a revisione i regolamenti già vigenti in materia. 2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad emanare direttive ai co |
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Art. 41 - Manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi1. L'Azienda regionale delle foreste demaniali e le province regionali, secondo i programmi definiti annualmente in attuazione del piano di cui all'articolo 34, eseguono periodicamente lavori di prevenzione degli incendi nelle sedi delle strade aperte al pubblico e nei terreni contermini, ancorché di proprietà privata, per la profondità tecnicamente necessaria in relazione alle condizioni dei luoghi. N56 2. I lavori di cui al comma 1 devono essere limitati alla asportazione di |
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Art. 42 - Ulteriori cautele per la prevenzione degli incendi1. L'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato S.p.A., le Aziende esercenti le ferrovie in concessione, le società di gestione delle autostrade, l'A |
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Art. 43 - Interventi nei boschi degradati1. Per i boschi che si trovino in condizioni di accentuato degrado, il dirigente generale del dipartim |
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Art. 44 - Competenza in ordine alle sanzioni amministrative1. Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, come previste dalla presente legge, si applicano le norm |
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Art. 45 - Servizio elicotteri1. Per migliorare e potenziare l'azione di difesa dei boschi dagli incendi, nonché i servizi tecnici connessi all'attività forestale, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a dotarsi di elicotteri, alla cui gestione provvede con il personale |
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Art. 45-bis - Norme speciali1 |
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Art. 45-ter - Elenco speciale dei lavoratori forestali1. È istituito l'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale, presso i competenti uffici periferici provinciali del dipartimento regionale del lavoro. 2. All'elenco speciale sono iscritti a domanda tutti i lavoratori già utilmente inseriti nelle graduatorie distrettuali o che abbiano espletato compiutamente, a partire dall'anno 1996, almeno quattro turni di lavoro di cinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali, esclusi i casi di malattia, infortunio o documentate cause di forza maggiore, alle dipendenze dell'Amministrazion |
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TITOLO III - Delle prestazioni lavorative nel settore forestale e degli addetti alla difesa dei boschi dagli incendi |
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Capo I - Misure riguardanti l'occupazione forestale |
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Art. 46 - Formazione dei contingenti1. Ferma restando l'articolazione in distretti forestali di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, per le esigenze connesse all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, gli uffici centrali e periferici del Dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, in relazione alle rispettive competenze, si avvalgono, in ciascun distretto, dell'opera: a) di un contingente di operai a tempo indeterminato; b) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centocinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali; c) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali. N65 2. La dotazione complessiva dei contingenti distrettuali per ci |
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Art. 47 - Contingente operai a tempo indeterminato1. Il contingente degli operai a tempo indeterminato è formato dai lavoratori già appartenenti all'analogo contingente previsto dalla legge regionale 5 giu |
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Art. 48 - Contingenti operai con garanzia occupazionale di 151 e 101 giornate lavorative1. Il contingente distrettuale della fascia di garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate lavorative è formato dal personale già inserito nella suddetta fascia. Conseguono altresì l'inserimento nella suddetta fascia gli operai già iscritti nella fascia di centouno giornate lavorative, secondo una graduat |
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Art. 49 - Graduatoria unica distrettuale1. In ogni distretto è istituita, per il completamento del contingente previsto dall'articolo 48, comma 5, una graduatoria unica comprendente tutti i lavoratori che abbiano avuto, successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, o abbiano in corso, alla data di entrata in vigore della presente leg |
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Art. 50 - Formazione e aggiornamento delle graduatorie dei contingenti forestali1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le Commissioni provinciali per la manodopera agricola, istituite ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 marzo 1970, n. 83, presso gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, provvedono |
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Art. 51 - Accertamento dei requisiti per gli operai a tempo indeterminato1. L'iscrizione nel contingente degli operai a tempo indeterminato è subordinato all'accertamento dell'idoneità fisica e professionale. |
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Art. 52 - Meccanismo di sostituzione per la copertura dei posti resisi disponibili1. Il meccanismo di sostituzione, al fine della copertura dei posti resisi successivamente disponibili, troverà attuazione attraverso lo scorrimento d |
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Art. 53 - Avviamento al lavoro degli operai con garanzie occupazionali1. Al fine dell'avviamento al lavoro degli operai con garanzie occupazionali verrà formulata un'unica graduatoria distrettuale comprendente nell'ordine i lavoratori a tempo indeterminato, i centocinquantunisti e i centunisti secondo la posizione da ciascuno ricoperta nella grad |
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Art. 54 - Contingente ad esaurimento1. In ogni singolo distretto è istituito un contingente ad esaurimento con garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate annue formato da operai che hanno avuto un rapporto di lavoro a tempo determinato con gli uffici centrali e periferici del Dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, in relazione alle rispettive competenze, non inferiore a cinquecento giornate lavorative ai fini previdenziali in |
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Art. 55 - Assunzione di operai per l'ulteriore fabbisogno occupazionale |
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TITOLO III - Delle prestazioni lavorative nel settore forestale e degli addetti alla difesa dei boschi dagli incendi |
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Capo II - Misure riguardanti i lavoratori impegnati nei servizi antincendio |
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Art. 56 - Determinazione dei contingenti distrettuali1. Per le esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi gli uffici centrali e periferici del Dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, in relazione alle rispettive competenze, si avvalgono, in ciascun distretto, di contingenti di operai ai quali viene attribuita una garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali. N76 1-bis. Per le maggiori esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi, l'amministrazione forestale si avvale anche di un contingente di operai con garanzia occupazionale di cento cinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali, già inseriti nelle graduatorie uniche di cui all'articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni. N106 2. Gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno. 3. In relazione a specifiche esigenze tecniche ed all'andamento climatico, la data di avviamento al lavoro potrà, anche limitatamente a determinati territori, essere variata, fermo restando il r |
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Art. 57 - Modalità di formazione del contingente distrettuale1. Nella prima applicazione della presente legge il contingente distrettuale antincendio è formato, prioritariamente dai lavoratori iscritti negli elenchi di cui all'articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 66, e successive modifiche, con garanzia occupazionale di centouno e cinquantuno giornate lavorative; al completamento si provvede con i lavoratori della graduatoria unica di cui all'articolo 49. Per la formazione del contingente di cui all'articolo 56, comma 5, lettera a), si può concorrere anche senza specifica qualifica fatta salva la priorità per i soggetti che abbiano cons |
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Art. 58 - Lavoratori in sovrannumero1. Fermo restando il criterio per la formazione del contingente distrettuale disciplinato dall'articolo 57, nelle graduatorie previste dall'articolo 56 |
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Art. 59 - Criteri per la formazione delle graduatorie per ciascuna qualifica1. Per la formazione del contingente distrettuale nel rispetto delle previsioni contenute nell'articolo 57, comma 1, vengono preordinate graduatorie per ciascuna qualifica degli aventi titolo secondo un punteggio da assegnarsi con il seg |
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Art. 60 - Formazione ed aggiornamento delle graduatorie1. Le operazioni per la formazione delle graduatorie di ciascun contingente distrettuale sono effettuate dalle competenti Commissioni provinciali per la manodopera agricola entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. A tal fine gli uffici di collocamento provvederanno ad inoltr |
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Art. 61 - Incompatibilità1. L'inclusione nel contingente previsto dall'articolo 56 è incompatibile con la permanenza in uno dei contingenti distrettuali previsti dagli articoli 46 e 54. 2. In caso di sopravvenuta inidoneità fisica, accertata ai |
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Art. 62 - Corsi di addestramento professionale1. Gli operai addetti alle squadre antincendio di pronto intervento frequenteranno brevi corsi di addestramento professionale da tenersi all'inizio del |
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Art. 62-bis - Lavoratori in soprannumero1. Ai fini della presente legge, la previsione "anche in soprannumero" |
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TITOLO IV - Disposizioni organizzative |
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Capo I - Norme riguardanti l'Amministrazione forestale |
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Art. 63 - Utilizzazione dei fabbricati demaniali1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentiti il dirigente generale del dipartimento regionale delle foreste e l'ispettore generale dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, anche in relazione alle esigenze rappresentate dalla Direzione regionale delle foreste, individua i fabbricati demaniali da destinare: a) a sedi di servizio degli uffici centrali e periferici del Dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, in relazione all |
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Art. 64 - Lavori in economia1. I lavori di rimboschimento, rinsaldamento e opere costruttive connesse, di ricostituzione boschiva, gli interventi di prevenzione e repressione degli incendi boschivi e gli interventi colturali e manutentori ivi compresi quelli per la gestione dei demani, dei vivai forestali e delle riserve naturali, sono, di |
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TITOLO IV - Disposizioni organizzative |
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Capo II - Norme riguardanti il Corpo forestale della Regione |
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Art. 65 - Attribuzioni del Corpo forestale della Regione1. Il Corpo forestale della Regione, in relazione anche alla specifica professionalità ed alla qualifica di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, opera nell'ambito del territorio regionale p |
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Art. 66 - Strutture operative del Corpo forestale1. Al fine di consentire una più efficace azione di intervento nei settori istituzionali, possono essere costituiti, con decreto dell'Assessore region |
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Art. 68 - Corsi di aggiornamento1. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 29 dicembre 1 |
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Art. 69 - Vigilanza sulla riserva dello "Zingaro"1. Le funzioni di vigilanza e di sorveglianza entro il perimetro della riserva dello "Zingaro" sono affidate al Corpo forestale della Regione. 2. Ad esso competono, inoltre, l'organizzazione di visite guidate, il funzi |
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Art. 69-bis - Vigilanza sulla riserva naturale di Monte Cofano |
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TITOLO IV - Disposizioni organizzative |
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Capo III - Norme riguardanti il personale forestale |
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Art. 70 - Ruolo del Corpo regionale delle foreste1. Per far fronte alle necessità operative derivanti dai nuovi e maggiori compiti attribuiti al Corpo forestale della Regione dalla normativa regionale statale e comunitaria in materia di difesa del suolo, di tutela delle aree protette e di protezione civile, l'organico dei sottufficiali e delle guardie previsto dalla tabella M di cui alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integr |
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Art. 71 - Agenti tecnici forestali1. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36, è sostituito dai seguenti: “Ferme restando le mansioni in atto previste dalla vigente normativa per gli agenti tecnici forestali, agli stessi sono estese, con riferimento alle attività di com |
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Art. 72 - Modalità per l'assunzione delle guardie forestali1. L'assunzione delle guardie forestali è effettuata, anche in deroga a disposizioni che regolano l'accesso agli impieghi nei ruoli degli uffici centrali e periferici del Dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, in relazione alle rispettive competenze, mediante pubblico concorso per titoli ed esami al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 30. Non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento di limiti di età per l'ammissione ai pubblici impieghi; b) idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio nel Corpo forestale della Regione, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, e successive modifiche ed integrazioni; e nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1991, n. 138, e successive mo |
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Art. 73 - Modalità per l'assunzione dei sottufficiali forestali1. L'assunzione dei sottufficiali forestali è effettuata, anche in deroga a disposizioni che regolano l'accesso agli impieghi nei ruoli degli uffici centrali e periferici del Dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, in relazione alle rispettive competenze, mediante pubblico concorso per titoli ed esami al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 30. Non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento di limiti di età per l'ammissione ai pubblici impieghi; b) idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio nel Corpo forestale della Regione, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, e successive modifiche ed integrazioni e nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 19 |
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Art. 74 - Dimissioni dal corso per la nomina a guardia o sottufficiale1. Sono dimessi dal corso gli allievi guardie o sottufficiali che: a) dichiarano di rinunciare al corso; |
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Art. 75 - Distintivi di grado delle guardie e sottufficiali forestali1. Ai fini della determinazione della anzianità necessaria per indossare i distintivi di grado nel computo del servizio effettivo nella qualifica non si tiene conto dei servizi comunque riconosciuti, anche ai soli fini giuridici. |
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TITOLO V - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 76 - Riordino delle carriere del personale del Corpo forestale1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Regione presenta un disegno di legge in materia di riordino del |
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Art. 77 - Equiparazioni tra Corpo forestale della Regione e Corpo forestale dello Stato ai fini dell'attribuzione dell'indennità mensile pensionabile1. Fino al riordino della legislazione di cui all'articolo 76, ai fini dell'attribuzione dell'indennità mensile pensionabile di cui all'articolo 42 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e all'articolo 7 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11, vengono fissate le seguenti equiparazioni con le analoghe qualifiche del Corpo forestale dello Stato al 1° settembre 1995:
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Art. 78 - Interpretazione autentica1. All'articolo 5 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 nella settima fascia funzionale tra gli assistenti amministrativi, tecnici ed equiparati |
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Art. 79 - Inquadramento di personale regionale nei ruoli del Corpo forestale1. Il personale dell'Amministrazione regionale che riveste la qualifica di dirigente o assistente tecnico, in servizio alla data del 30 giugno 1995 presso l'Amministrazione forestale e sempreché tale rapporto sia continuato sino alla data di entrata in vigore della presente legge, può conseguire, a domanda, il passaggio alla qualifica, rispettivamente, di dirigente tecnico forestale o di |
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Art. 80 - Interventi di imboschimento a contributo comunitario1. Nelle more dell'adeguamento della normativa regionale alla legge 22 maggio 1973, n. 269, nel primo triennio di applicazione del regolamento CEE n. 2 |
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Art. 81 - Preventivo di spesa per l'utilizzazione dei lavoratori a tempo indeterminato |
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Art. 82 - Modifica di norme1. All'articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, sono aggiunti, alla fine, i seguenti commi: “Il personale di cui al primo comma da destinare alla conduzione degli au |
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Art. 83 - Programmazione degli interventi di sistemazione idraulica ed idraulica-forestale nei bacini idrografici montani |
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Art. 84 - Interventi di miglioramento fondiario |
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Art. 85 - Acquisizione di terreni devastati da frane nella zona della Timpa di Acireale1. Le disposizioni dell'articolo 1 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 24, sono estese ai terreni della zona della Timpa di Acireale, devastati dalle frane provocate dall'alluvione del marzo 1 |
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Art. 87 - Utilizzo degli stanziamenti disponibili |
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Art. 88 - Spese di funzionamento degli Uffici del Corpo forestale1. A decorrere dall'anno 1996 l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a provvedere direttamente, alle spese per immatricola |
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Art. 89 - Norme finanziarie1. Per le finalità della presente legge sono autorizzate, per il triennio 1996/98, le spese indicate a fianco di ciascun articolo:
(in milioni di lire)
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Art. 90 - Entrata in vigore1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. |
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