Articolo abrogato dall'art. 58, comma 1, della L.R. 14/04/2006, n. 14, così recitava:

“Art. 87 - Utilizzo degli stanziamenti disponibili

1. Per assicurare la completa utilizzazione degli stanziamenti previsti per le finalità degli articoli 4 e 8 della legge regionale 5 giugno 1989 n. 11, la disponibilità non ancora erogata viene utilizzata per tutte le acquisizioni dei terreni da effettuarsi in virtù della citata legge, nonché per quelle previste dalla presente legge.”

Dalla redazione