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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 12 - Applicazione della normativa statale in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei
1. Le disposizioni della legge 23 agosto 1993, n. 352, in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati, si applicano nel territorio della Regione, con le modifiche ed integrazioni di cui ai commi successivi.
2. Sono immediatamente applicabili le disposizioni degli articoli 5, 6, 13, 18, 19, dell'articolo 20 comma 2, degli articoli 21, 22 e 23 della legge 23 agosto 1993, n. 352.
3. Trova, altresì, immediata applicazione il decreto del Ministro dell'industria di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 23 agosto 1993, n. 352.
4. La competenza a disporre i divieti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1993 n. 352 è attribuita in via esclusiva ai comuni, che vi provvedono con appositi regolamenti.
5. Per l'attuazione delle disposizioni degli articoli 2, 3 e 4, della legge 23 agosto 1993, n. 352 è emanato apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 marzo 1947, n. 204, su proposta formulata dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, di concerto con l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.
6. Per l'attuazione delle disposizioni degli articoli 7 e 8 della legge 23 agosto 1993, n. 352, provvede, con propri decreti, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
7. Per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1993, n. 352, provvede, con propri decreti, l'Assessore regionale per la sanità.
8. In conformità a quanto previsto dalla legge 23 agosto 1993, n. 352, nelle disposizioni di cui ai precedenti commi 6 e 7, devono essere previste le modalità della collaborazione e della partecipazione delle associazioni micologiche.
9. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e dell'Assessore regionale per la sanità, sono determinati i criteri per l'individuazione delle associazioni micologiche di rilevanza regionale.
10. Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per la sanità sono determinate le specie e varietà di funghi freschi spontanei la cui commercializzazione è ammessa, con eventuali condizioni e limiti relativi a particolari specie e varietà, nonché le modalità relative al controllo igienico dei funghi freschi spontanei destinati alla vendita al dettaglio.
11. Le funzioni di vigilanza, che l'articolo 11 della legge 23 agosto 1993, n. 352 attribuisce al Corpo forestale dello Stato, sono esercitate dal Corpo forestale regionale.
12. L'Amministrazione forestale, le province e i comuni promuovono iniziative, anche mediante convenzioni con associazioni micologiche o naturalistiche, per la divulgazione delle conoscenze relative agli aspetti di conservazione e di tutela ambientale collegati alla raccolta di funghi epigei, nonché di quelle relative agli aspetti igienici collegati al consumo alimentare di funghi.
13. La Regione, le province e i comuni, anche mediante convenzioni con associazioni micologiche di rilevanza regionale, possono promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici e di formazione professionale, convegni di studio ed iniziative culturali e scientifiche che riguardino gli aspetti di conservazione e di tutela ambientale collegati alla raccolta dei funghi epigei ed ipogei nonché la tutela della flora fungina.
14. Le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle norme legislative o regolamentari, richiamate nel presente articolo, sono irrogate con provvedimenti dell'Ispettore ripartimentale per le foreste competente per territorio, per quanto attiene alle norme sulla raccolta di funghi, e con provvedimenti del direttore generale dell'unità sanitaria locale competente per territorio, per quanto attiene alla commercializzazione dei funghi freschi spontanei.
15. Non si applicano nel territorio della Regione le disposizioni degli articoli 10, 15 e 16 della legge 23 agosto 1993, n. 352.
16. Fino all'entrata in vigore delle norme attuative di cui ai commi precedenti, sono fatti salvi gli usi e i regolamenti locali vigenti nelle materie di cui al presente articolo.”
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