Articolo abrogato dall'art. 58, comma 1, della L.R. 14/04/2006, n. 14, così recitava:

“Art. 38 - Interventi nei boschi demaniali danneggiati da incendi

1. Nei boschi demaniali e in quelli a qualsiasi titolo nella disponibilità dell'Amministrazione forestale, distrutti o danneggiati da incendi, i lavori di ricostituzione sono preceduti da accertamenti finalizzati alla rimozione delle cause connesse ad eventuali carenze strutturali.

2. Gli interventi di cui al comma 1, sentito il Comitato tecnico-amministrativo dell'AFDRS, sono limitati alle opere riconosciute indispensabili per la salvaguardia e il ripristino della copertura vegetale.”

Dalla redazione