Articolo modificato dall'art. 137, comma 3, della L.R. 23/12/2000, n. 32; sostituito dall'art. 29, della L.R. 14/04/2006, n. 14 e, successivamente, abrogato dall’art. 14, comma 41, della L.R. 25/05/2022, n. 13, così recitava:

“Art. 29 - Specificazione degli interventi

1. Gli interventi di cui all'articolo 28 consistono in:

a) opere di difesa e conservazione del suolo a presidio degli invasi già realizzati o in corso di realizzazione;

b) opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini;

c) opere di regolazione dei corsi d'acqua;

d) opere di rinaturazione e di difesa del suolo nei bacini imbriferi montani particolarmente degradati;

e) interventi integrati di rinaturazione e recupero di suoli abbandonati;

f) nuove opere di rimboschimento e costituzione di fasce boschive;

g) interventi di tipo conservativo del patrimonio boschivo;

h) interventi di difesa dei boschi e della vegetazione dagli incendi;

i) interventi di tipo conservativo e di miglioramento da attuare nelle aree protette;

j) manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere ed interventi di cui alle lettere precedenti, già realizzate da altri soggetti;

k) interventi finalizzati all'ampliamento e/o al miglioramento e alla maggiore razionalizzazione del demanio forestale e pascolivo.

2. Il programma triennale di interventi è predisposto, nell'ambito delle rispettive competenze, dal dipartimento regionale delle foreste e dall'Azienda regionale delle foreste demaniali, sulla base degli indirizzi dettati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

3. Lo schema di programma è sottoposto al parere preventivo di una commissione composta dal dirigente generale del dipartimento regionale delle foreste, dall'ispettore generale dell'Azienda delle foreste demaniali e dal capo di gabinetto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, o loro delegati.

4. Lo schema di programma è composto da due sezioni:

a) la sezione predisposta dal dipartimento regionale delle foreste, relativa agli interventi di difesa del suolo, sulla base di quanto previsto dall'articolo 14, comma 18, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 nel testo coordinato con la L.R. 2 agosto 2002, n. 7 e con la L.R. 19 maggio 2003, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, che contiene gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) e f), del comma 1, gli interventi di manutenzione straordinaria dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche, oltre agli interventi di cui alle lettere h) ed j) del comma 1, per la parte di competenza;

b) la sezione, predisposta dall'Azienda regionale delle foreste demaniali, relativa agli interventi di cui alle lettere e), f), g), i) e k), del comma 1, oltre agli interventi di cui alle lettere h) ed j) del comma 1, per la parte di competenza.

5. Lo schema di programma, il programma triennale ed il relativo elenco annuale sono approvati anche separatamente dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

6. La competenza alla progettazione e alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è attribuita rispettivamente al dipartimento regionale delle foreste ed all'Azienda regionale delle foreste demaniali sulla base della ripartizione di cui alle lettere a) e b) del comma 4.”

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