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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sicilia 29/04/2014, n. 10
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- L.R. 25/05/2022, n. 13
- L.R. 10/07/2018, n. 10
- L.R. 17/05/2016, n. 8
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Art. 1. - Finalità1. La Regione, ai fini della salvaguardia della salute dei cittadini dai rischi derivanti dall’esposizione a |
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Art. 2. - Obiettivi1. Costituiscono obiettivi della presente legge: a) la tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro dai rischi connessi con l’esposizion |
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Art. 3. - Servizio amianto del Dipartimento regionale della protezione civile1. Nell’ambito del Dipartimento regionale della protezione civile è istituito il Servizio amianto che ha i seguenti compiti: a) coordinare efficacemente le procedure di competenza dei singoli rami di amministrazione regionale, dell’A.R.P.A., delle aziende del Servizio sanitario regionale e degli enti locali; |
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Art. 4. - Iniziative della Regione1. Il Servizio amianto del Dipartimento regionale della protezione civile per il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 2 promuove, coordina e realizza, entro i termini indicati, le seguenti iniziative: a) entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la ridefinizione ed aggiornamento, secondo le direttive del Piano nazionale amianto 2013 e le prescrizioni di cui all’articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modifiche ed integrazioni, del “Piano di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto” approvato con decreto del Presidente della Regione 27 dicembre 1995. Il nuovo “Piano di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto” ha una vali |
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Art. 5. - Monitoraggio del rischio e delle patologie correlati all’amianto1. Il Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed Osservatorio epidemiologico dell’Assessorato regionale della salute coordina, su scala regionale, la raccolta trimestrale dei dati provinciali dei soggetti esposti ed ex esposti all’amianto. Inoltre sulla base dei dati del Registro regionale dei mesoteliomi, istituito con decreto assessoriale 24 giugno 1998 e potenziato con decreto assessoriale 24 novembre 2003, in ottemperanza al D.P.C.M. 10 dicembre 2002, n. 308, redige un report annuale, diffuso dal sito web dell’Assessorato, evidenziante l’andamento del fenomeno patologico correlato con la contaminazione da amianto in ogni ambito del territorio regionale. 2. Presso il Servizio amianto del Dipartimento regionale della protezione civile è istituito il Registro pubblico degli edifici, degli impianti, dei mezzi di trasporto e dei siti con presenza certa o con conclamata contaminazione da amianto con obbligo di indicare il tipo, la quantità ed il livello di conservazione dell’amianto nonch� |
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Art. 6. - Riunione regionale sull’amianto1. Con cadenza semestrale il dipartimento regionale della protezione civile, di concerto con i dipartimenti regionali competenti dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, dell’Assessorato regionale della salute e dell’Assessorato regionale dell’energia e |
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Art. 7.Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto |
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Art. 8. - Centro di riferimento regionale1. In ottemperanza alle finalità di cui al comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, nonché per eli |
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Art. 9. - Laboratori1. I laboratori pubblici e privati che svolgono attività di analisi sull’amianto devono essere in possesso dei re |
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Art. 10. - Interventi di bonifica1. L’Assessore regionale per l’energia ed i servizi di pubblica utilità emana, entro 30 giorni dall’adozione del Piano regionale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), un bando per la concessione di contributi ai com |
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Art. 11. - Programmi di prevenzione e di informazione1. Il Servizio amianto del Dipartimento regionale della protezione civile, in collaborazione con le Aziende sanitarie provinciali, con le Facoltà di medicina e chirurgia delle Università siciliane, con i rappresentanti dei medici di medicina generale e con l’INAIL, predispone |
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Art. 12. - Contributi delle associazioni1. Il Servizio amianto del Dipartimento regionale della protezione civile e gli Assessorati regionali |
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Art. 13. - Vigilanza e sanzioni1. Ferme restando le competenze attribuite dalla vigente legislazione statale, le funzioni di vigilanza e controllo sugli adempimenti previsti dalla presente legge sono assicurate dal Servizio amianto |
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Art. 14. - Impianto regionale di trattamento, trasformazione o smaltimento dell'amianto |
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Art. 15. - Clausola valutativa1. Il Servizio amianto del Dipartimento regionale della protezione civile acquisite tutte le informazioni necessarie dagli Assessorati regionali per la salute, per la famiglia, le politiche soci |
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Art. 16. - Clausola finanziaria1. Per le finalità di cui all’articolo 3 è autorizzata la spesa di 21 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2014 e di 27 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2015 e 2016 cui si provvede mediante riduzione di parte delle disponibilità dell’U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1 |
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Art. 17. - Entrata in vigore1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno della sua |
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