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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sicilia 15/05/2000, n. 10
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- L.R. 10/12/2001, n. 20
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- L.R. 26/11/2000, n. 24
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TITOLO I - Organizzazione amministrativa e norme sulla dirigenza |
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Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione1. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, al fine di: a) accrescere l'efficienza dell'Amministrazione regionale in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei paesi della Comunità europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici; |
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Art. 2 - Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità1. Il Presidente della Regione e gli Assessori esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) l'individuazione, sentiti i dirigenti generali, delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destin |
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Art. 2-bis - Direttive del Presidente e degli Assessori1. Il Presidente della Regione, con il supporto del proprio servizio di valutazione e controllo strategico, emana la direttiva annuale di indirizzo per la programmazione strategica e la formulazione delle direttive generali degli Assessori per l'attività amministrativa e la gestione. La direttiva identifica gli elementi essenziali del ciclo di programmazione e controllo ed è rivolta ad armonizzare i processi di programmazione strategica degli Assessori e a garantire omogeneità di contenuto e di comportamento dei singoli rami di amministrazione. La direttiva individua i principali obiettivi strategici che c |
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Art. 3 - Potere di organizzazione1. L'Amministrazione regionale assume ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa e definisce, anche in coerenza con i princìpi della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, al fine di assicurare l'attuazione dei seguenti princìpi: a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicit |
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Art. 4 - Tipologia delle strutture operative1. L'organizzazione amministrativa della Regione è articolata in strutture di massima dimensione, strutture di dimensione intermedia, denominate aree e servizi, ed unità operative di base. Le strutture operative della Regione sono aggregate, per funzioni omogenee, nella Presidenza della Regione e in assessorati sottoposti rispettivamente alla direzione politica del Presidente della Regione e degli Assessori regionali. 2. Le strutture di massima dimensione sono articolate in strutture di dimensione intermedia, denominate aree e servizi, in unità operative di base e uffici semplici. Alle aree fanno capo funzioni strumentali di coordinamento infrassessoriale e attività serventi rispetto a quelle svolte dalle strutture di massima dimensione e dalle loro artico |
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Art. 5 - Organico regionale1. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui ai titoli IV e VII la dotazione organica del personale dell'Amministrazione regionale è costituita dal personale inquadrato anche in soprannumero nei ruoli dell'Amministrazione regionale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, distinto per qualifiche secondo la normativa previgente con riferimento alle tabelle allegate alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni. Nell'attesa della nuova classificazione, il personale può essere adibito a mansioni proprie di altre qualifiche della fascia funzionale di appartenenza, sentite le organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali, nel rispetto delle specificità tecniche e/o professionali in relazione alle peculiarità dell |
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Art. 6 - Ordinamento della dirigenza1. Nell'Amministrazione regionale e negli enti di cui all'articolo 1 la dirigenza è ordinata in un unico ruolo articolato in due fasce, in relazione al livello di professionalità e di responsabilità. La distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del trattamento economico ed ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali. Nella prima applicazione della presente legge è altresì istituita una terza fascia in cui è inquadrato il personale con la qualifica di dirigente amministrativo e tecnico o equiparato ai sensi della normativa previgente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Presso la Presidenza della Regione è istituito il ruolo unico dei dirigenti dell'Amministrazione regionale. Con regolamento d |
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Art. 7 - Funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione1. I dirigenti di struttura di massima dimensione comunque denominata, nell'ambito di quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 2, esercitano fra gli altri i seguenti compiti e poteri: a) formulano proposte ed esprimono pareri al Presidente della Regione ed agli Assessori regionali nelle materie di rispettiva competenza; b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definiti dal Presidente della Regione e dagli Assessori regionali; c) attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità |
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Art. 8 - Funzioni dei dirigenti1. I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 2, esercitano fra gli altri i seguenti compiti e poteri: a) formulano propos |
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Art. 9 - Modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali1. Per il conferimento di ciascun incarico dirigenziale e per il passaggio ad incarichi dirigenziali diversi, si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, dell'attività svolta, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento, alla rotazione ed alla revoca degli incarichi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2103 del codice civile. 2. Gli incarichi di direzione degli uffici dell'Amministrazione regionale e di quelli degli enti di cui all'articolo 1 sono conferiti a tempo determinato. Gli incarichi hanno un |
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Art. 10 - Responsabilità dirigenziale1. Ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare i dirigenti sono responsabili: a) dei risultati dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti; b) della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi stabiliti dall'organo politico e relativi al rendimento ed ai risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa; |
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Art. 11 - Datori di lavoro1. Al comma 3 dell'articolo 35 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, le parole: «i direttori preposti alle direzioni dalle quali in base ai rispettivi funzioni grammi dipendono i gruppi competenti in materia di personale» sono sostituite dalle se |
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Art. 12 - Rapporto di esclusività1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dirigenti cui è stata assegnata la direzione di strutture di qualsias |
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Art. 13 - Trattamento economico1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per l'area dirigenziale, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita per tutti i rami dell'Amministra |
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Art. 14 - Formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale1. Nell'ambito delle attuali disposizioni di legge, la formazione e l'aggiornamento professionale del dirigente sono assunti dall'Amministrazione regionale quale metodo permanente per assicurare il costante adeguamento delle competenze manageriali agli sviluppi culturali, normativi, tecnologici ed organizzativi di riferimento della prestazione stessa, per favorire la crescita di una cultura di gestione orientata ai risultati ed all'innovazione. Tale finalità è perseguita come essenziale obiettivo per il |
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Art. 15 - Portavoce |
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Art. 16 - Organizzazione, funzioni e responsabilità di specifici uffici regionali1. Le determinazioni connesse agli adempimenti previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, per la Segreteria generale, per gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e per l'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana sono assunte dal Presidente della Regione, su proposta, rispettivamente, del Segretario generale e dell'Avvocato generale. 2. L'Ufficio di segreteria della Giunta, la Segreteria generale, il Dipartimento regionale del Cerimoniale e dei siti presidenziali, gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e l'Ufficio legislativo e legale e gli uffici costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della presente legge alle dipendenze della Presidenza della Regione, con sed |
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Art. 17 - Durata del periodo del tirocinio1. La durata del periodo di tirocinio previsto dall'articolo 50 della legge regionale n. 7 del 1971 coincide con il periodo di prova. |
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Art. 18 - Applicazione di normativa statale1. In materia di sostegno della maternità e della paternità per il diritto alla cura ed alla formazione si applicano, ove più favorevoli, le norme d |
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Art. 19 - Trasferimenti per motivi di salute1. I dipendenti dell'Amministrazione regionale che siano stati o siano affetti da patologie oncologiche conclamate, possono essere trasferiti, a richie |
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Art. 20 - Disposizioni finali1. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, a far data dalla definizione del conferimento degli incarichi diri |
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TITOLO II - Commissione di garanzia per la trasparenza, l'imparzialità delle pubbliche amministrazioni |
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Art. 21 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 101. La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di cui all'articolo 31 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, assume le ulteriori competenze di cui alla presente legge e la seguente denominazione: «Commissione di garanzia per la trasparenza, l'imparzialità delle pubbliche amministrazioni e la verifica delle situazioni patrimoniali». 2. La Commissione conserva la composizione prevista dall'articolo 31 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, tranne per quanto riguarda la presidenza. |
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TITOLO III - Disciplina del rapporto di lavoro e contrattazione collettiva |
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Art. 22 - Disciplina del rapporto di lavoro1. I rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti di cui all'articolo 1 sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II del libro V del Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, salve le disposizioni diverse indicate nella presente legge. |
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Art. 23 - Estensione di normative1. Al rapporto di impiego del personale regionale e di quello posto alle dipendenze degli enti di cui all'articolo 1, si applicano le seguenti disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni: Titolo I - articolo 7 (gestione delle risorse umane); Titolo II, capo III - articolo 33 (passaggio diretto); - articolo 33-bis (temporaneo servizio all'estero); |
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Art. 24 - Contrattazione collettiva1. La contrattazione collettiva per il personale regionale e per quello dipendente dagli enti di cui all'articolo 1, è articolata su due livelli, regionale e integrativa, a livello di unità amministrativa periferica. La contrattazione regionale - quadro determina gli àmbiti e le unità contrattuali della contrattazione integrativa in c |
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Art. 25 - ARAN Sicilia1. Ai sensi del comma 16 dell'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è istituita l'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione Sicilia (ARAN Sicilia) che rappresenta legalmente gli enti di cui all'articolo 1, e che svolge le funzioni e i compiti attribuiti all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche. 2. Gli enti sottoposti al controllo della Regione e gli enti locali possono avvalersi dell'assistenza dell'ARAN Sicilia ai fini della contrattazione integrativa. 3. Il Comitato direttivo dell'Agenzia è nominato dal Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale ed è costituito da tre componenti scelti secondo i criteri di cui al successivo comma. Il Presidente della Regione designa il presidente dell'ARAN Sicilia. Ai componenti del comitato è riconosciuto un compen |
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Art. 26 - Rappresentanza unitaria del personale1. Vengono costituiti organismi di rappresentanza unitaria del personale a norma dell'articolo 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396. 2. |
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Art. 27 - Indirizzi per la contrattazione collettiva e procedimento contrattuale1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva regionale sono deliberati dalla Giunta regionale, per i dipendenti dell'Amministrazione regionale, e da un comitato di settore costituito dai presidenti o legali rappresentanti degli enti di cui all'articolo 1, per la contrattazione relativa agli stessi, nell'ipotesi di individuazione di un comparto autonomo a norma del comma 2 dell'articolo 24. 2. Al comitato di settore di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, gli indirizzi del comitato di settore vengono sottoposti alla Giunta regionale che, entro dieci giorni, può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria regionale. 4. L'ARAN Sicilia informa costantemente la Giunta regionale |
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Art. 28 - Oneri per la contrattazione, verifica, assegnazione di bilancio1. L'Assessore per il bilancio e le finanze quantifica l'onere da destinare alla contrattazione collettiva regionale a carico del bilancio della Regione con apposita norma da inserire nella legge di bilancio. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione per la contrattazione |
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Art. 29 - Interpretazione di clausole controverse1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensua |
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Art. 30 - Aspettative e permessi sindacali1. Al fine del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, la contrattaz |
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TITOLO IV - Conferimento di funzioni agli enti locali |
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Art. 31 - Ripartizione delle competenze tra Regione ed enti locali1. In armonia con il princìpio di sussidiarietà e con i princìpi enunciati dall'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni amministrative che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale sono conferite agli enti locali. 2. Restano riservati alla Regione le funzioni, i compiti e gli adempimenti di natura istituzionale esercitati nell'interesse della Regione e del suo funzionamento come ente territoriale previsto dalla Costituzione, le funzioni, i compiti e gli adempimenti di natura istituzionale concernenti i rapp |
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Art. 32 - Partecipazione degli enti locali ai processi di programmazione1. I comuni e le province hanno, nell'ambito della legge, ogni più ampia facoltà di assumere iniziative per qualsiasi questione che non esuli dalla loro competenza o che non sia attribuita ad altra autorità. 2. Ai comuni e alle province sono affi |
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Art. 33 - Funzioni e compiti amministrativi della Provincia regionale1. La Provincia regionale, oltre a quanto già specificamente previsto dalle leggi regionali, esercita le funzioni ed i compiti amministrativi di inter |
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Art. 34 - Funzioni e compiti amministrativi del Comune1. Spettano al Comune tutte le funzioni ed i compiti amministrativi che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto espressamente attribuito dalla legge regional |
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Art. 35 - Regolamenti di esecuzione1. Con decreti del Presidente della Regione da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere della Conferenza Regione - autonomie locali, della Commissione affari istituzionali e della Commissione bilancio dell'Assemblea regionale siciliana vengono individuati i procedimenti di competenza rispettivamente delle province regionali e dei comuni. N24 |
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TITOLO V - Istituzione dello sportello unico per le attività produttive |
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Art. 36 - Sportello unico per le attività produttive1. Al fine di razionalizzare e semplificare le procedure amministrative connesse al sistema produttivo, i comuni esercitano le funzioni inerenti allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) garantendo piena attuazione alle disposizioni di cui all’art. 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed a quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e successive modifiche ed integrazioni. 2. L’Assessore regionale per le attività produt |
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Art. 37 - Procedimento amministrativo1. I procedimenti amministrativi in materia di esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 20 |
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TITOLO VI - Disposizioni in materia di protezione civile |
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Art. 38 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 141. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, dopo le parole «di protezione civile» sono aggiunte le seguenti: «per tal fine può essere comandato, presso il predetto ufficio personale degli enti locali». 2. Per le |
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TITOLO VII - Riordino del sistema pensionistico |
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Art. 39 - Blocco dei pensionamenti anticipati1. Nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 è sospesa l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'articolo 1 |
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Art. 40 - Interpretazione autentica dell'articolo 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 361. Nel termine «liquidazione» di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 e successive modifiche ed integrazio |
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Art. 41 |
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Tabella A - DIPARTIMENTI REGIONALI ED UFFICI EQUIPARATIPresidenza della Regione - Segreteria generale. - Ufficio legislativo e legale. - Dipartimento regionale della protezione civile. - Dipartimento regionale della programmazione. - Dipartimento regionale degli affari extraregionali. - Dipartimento regionale Autorità di bacino. - Dipartimento regionale del Cerimoniale e dei siti presidenziali. Assessorato regionale delle attività produttive |
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