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L. R. Sicilia 20/06/2019, n. 10

Disposizioni in materia di diritto allo studio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 25/05/2022, n. 13
- L.R. 15/04/2021, n. 9
- L.R. 16/10/2019, n. 17
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CAPO I - Principi e disposizioni generali
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Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Con la presente legge la Regione riconosce e garantisce il diritto allo studio e alla formazione sul proprio territorio. A tal fine, nel rispetto dei principi di buon andamento, efficienza, efficacia e adeguatezza della pubblica amministrazione, disciplina gli interventi regionali a sostegno delle polit

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Art. 2 - Principi e finalità

1. La Regione considera l'istruzione e la formazione fattori primari per lo sviluppo e la realizzazione della persona umana e strumento per la crescita democratica e per lo sviluppo culturale, economico, sociale del territorio, per la formazione alla legalità, anche nell'ottica della prevenzione e del contrasto ad ogni forma di criminalità.

2. Il sistema regionale di istruzione e formazione si fonda sui valori del pluralismo e si realizza coerentemente ai principi di libertà di scelta e centralità della persona, autonomia di insegnamento e pari opportunità e si conforma ai principi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e di pluralismo dell'offerta formativa, anche per il tramite di operatori privati qualificati e abilitati attraverso lo strumento dell'accreditamento.

3. La Regione orienta le proprie politiche garantendo l'accesso a tutti i gradi dell'istruzione e della formazione, nonché il sostegno al completamento del percorso scolastico e formativo e al

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Art. 3 - Destinatari

1. Destinatari della presente legge sono:

a) le studentesse e gli studenti frequentanti in Sicilia le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado;

b) le studentesse e gli studenti frequentanti in Sicilia le istituzioni scolastiche paritarie private e degli enti locali, di ogni ordine e grado;

c) le studentesse e gli studenti frequentanti in Sicilia i servizi educativi per l'infanzia e le scuole per l'infanzia statali e paritarie;

d) le studentesse e gli studenti dei corsi d'obbligo del sistema regionale di istruzione e fo

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Art. 4 - Competenze della Regione

1. Le competenze della Regione riguardano:

a) la programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione;

b) la programmazione di standard minimi di qualità dell'offerta formativa sul territorio regionale, anche con riferimento all'istruzione e formazione professionale, statale e paritaria;

c) la programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica e universitaria anche residenziale;

d) la programmazione degli interventi a sostegno del funzionamento delle scuole;

e) la predisposizione di uno studio che analizzi i costi standard di sostenibilità per og

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Art. 5 - Competenza dei liberi Consorzi comunali, delle Città metropolitane e dei comuni

1. Le competenze dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane relativamente all'istruzione secondaria superiore nonché dei comuni, con riferimento agli altri gradi inferiori dell'istruzione scolastica, riguardano:

a) la gestione di scuole paritarie di ogni ordine e grado;

b) gli interventi in favore degli studenti in

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Art. 6 - Valorizzazione dell'offerta formativa sul territorio e sviluppo del capitale umano

1. La Regione, per le parti di competenza, esercita il ruolo d'indirizzo politico e programmazione in materia di educazione e di istruzione, favorendo

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CAPO II - Servizi ed interventi
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Art. 7 - Tipologia dei servizi e delle prestazioni

1. La Regione, i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane, ciascuno in relazione alle proprie competenze, assicurano ad ogni persona il diritto-dovere ai servizi educativi, all'istruzione ed alla formazione mediante azioni e modalità, previste nella presente legge e nell'ordinamento regionale, volte a:

a) accrescere la qualità dell'offerta formativa ed educativa;

b) facilitare l'assolvimento del diritto-dovere e dell'obbligo di istruzione;

c) favorire l'accesso e la frequenza ai servizi educativi e ai percorsi di istruzione e formazione;

d) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono l'accesso e la libertà di scelta sin dalla prima infanzia dei percorsi educativi da parte delle famiglie;

e) costruire e rafforzare la qualificazione personale ed il senso civico dei discenti e della comunità;

f) valorizzare l'identità siciliana e sostenere le minoranze linguistiche e culturali;

g) favorire l'accrescimento e il consolidamento della cultura della legalità e del contrasto ad ogni forma di violenza, anche di genere;

h) individuare criteri per la progettazione pluriennale dei piani dei servizi da erogare al sistema educativo di istruzione e formazione regionale;

i) stimolare la progettazione e la realizzazione di percorsi di innovazione didattica, metodologica e organizzativa finalizzati a sostenere i passaggi all'interno del sistema dell'istruzione;

j) valorizzare i centri provinciali di istruz

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Art. 8 - Piano regionale per il diritto allo studio

1. Per l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, nonché per l'individuazione dei servizi e delle prestazioni di cui all'articolo 7, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera di Giunta, è ado

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Art. 9 - Consulta regionale per il diritto allo studio

1. La Regione identifica il metodo della concertazione quale strumento fondamentale per l'attuazione dei fini della presente legge e per la realizzazione delle azioni che in essa si prefigge. A tal fine promuove, anche attraverso la stipula di accordi o intese, la più ampia collaborazione istituzionale con enti locali, istituzioni scolastiche e formative, università, nonché con altri soggetti, pubblici o privati, portatori di interessi giuridicamente e socialmente rilevanti nelle materie di cui alla presente legge.

2. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, al fine di dare attuazione in modo integrato e coordinato alle azioni di cui alla presente legge a garanzia dei principi di trasparenza e semplificazione e al fine di stabilire rapporti funzionali con i portatori di interesse, istituisce, con decreto, la Consulta regionale per il diritto allo studio alla quale è demandato il compito di redigere, su proposta del medesimo Assessore, il Piano regionale di cui all'articolo 8.

3. La Consulta regionale per il diritto allo studio è composta da:

a) Assessore regionale per l'ist

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Art. 10 - Libretto formativo

N2

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Art. 11 - Carta dello studente

1. La Regione integra la carta dello studente, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 e successive modifiche e integrazio

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Art. 12 - Misure sui trasporti pubblici

1. Al fine di consentire la frequenza di ogni tipo di percorso di studio attivato sul proprio territorio, l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, previa delibera della Giunta regionale, provvede a determinare le modalità per il finanziamento delle spese di trasporto degli studenti riservate nell'ambito delle assegnazioni alle autonomie locali, garantendo la gratuità del trasporto p

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Art. 13 - Misure per attività motorie e sportive

1. Al fine di creare le condizioni per le pari opportunità, prevenire la dispersione scolastica, contrastare fenomeni di disagio individuale e migliorare lo stile di vita, la Regione sostiene azioni in favore delle attività motorie e sportive presso le istituzioni scolastiche del territorio regionale, riservando particolare attenzione agli studenti disabili. A tal fin

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CAPO III - Sostegno al diritto allo studio
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Art. 14 - Obbligo di istruzione e diritto-dovere di istruzione e formazione

1. L'obbligo di istruzione ed il correlato diritto-dovere all'istruzione e alla formazione si considerano assolti, nel rispetto delle norme e delle leggi nazionali, anche in seguito alla frequenza dei pri

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Art. 15 - Provvedimenti ed azioni per le infrastrutture e i edilizia scolastica

1. La Regione, nell'interesse della qualità di vita degli studenti e degli operatori, ma anche affinché l'erogazione dell'insegnamento sia efficiente, provvede, per il tramite degli enti pubblici competenti ed avvalendosi del sistema dell'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica, a sostenere l'allestimento di ambienti di apprendimento e laborato

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Art. 16 - Interventi rivolti ai soggetti con disabilita o con bisogni educativi speciali

1. La Regione, di concerto con gli enti locali, promuove e sostiene interventi diretti a garantire, con erogazione puntuale e continuativa, la piena realizzazione della persona, il diritto ai servizi educativi e all'istruzione, all'apprendimento e all'inclusione degli studenti con disabilità certificata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con bisogni educativi speciali (BES), ovvero con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) o con disturbi da deficit di attenzione e iperattività (ADHD), o con disturbi della deglutizione in soggetti disfagici.

2. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, la Regione promuove e sostiene le attività previste dai Piani didattici personalizzati (PDP) delle singole istituzioni scolastiche per favorir

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Art. 17 - Azioni di sostegno a favore delle relazioni interculturali

1. La Regione, attraverso specifici progetti, applicando le indicazioni nazionali contenute nelle linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, indirizza, d'intesa con le istituzioni territoriali interessate, gli interventi volti al miglioramento della qualità delle relazioni interculturali, con specifico riferimento alle caratteristiche stanziali o di transito degli studenti migranti. In tali ambiti e per gli specifici scopi di sostegno, la Regione può sostenere iniziative diversificate anche di mediazione culturale, accoglienza e tutoraggio, in particolare, ai fini dell'inserimento scolastico

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Art. 18 - Sostegno all'integrazione di persone sottoposte a pene detentive o provvedimenti restrittivi

1. La Regione al fine di accompagnare l'inclusione sociale e lavorativa, nonché per far acquisire, recuperare o accrescere le competenze di base e tecnico-professional

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Art. 19 - Sostegno agli studenti ospedalizzati

1. La Regione sostiene il pieno diritto allo studio e all'apprendimento degli studenti in condizione di ospedalizzazione ampliando il servizio educativo-didattico di "Scuola in ospedale" e favorendo la realizzazione dei progetti di istruzione domiciliare per tutti gli studenti impossibilitati alla frequenza scolastica per motivi di salute. Ogni azione in tale ambito è finalizzata a favori

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Art. 20 - Interventi a favore di studenti residenti in aree di marginalità geografica e ad elevato degrado sociale

1. La Regione promuove e sostiene azioni ed interventi mirati a valorizzare e mantenere i processi di insegnamento/apprendimento nelle isole minori e nelle aree montane e/o interne, o nelle aree urbane e metropolitane soggette ad elevato degrado sociale, al fine di garantire il diritto ai servizi educativi ed all'istruzione, favorire la permanenza della popolazione in tali aree, contrastare il decremento demografico, affermare la cultura dell'identità locale e della crescita civile.

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Art. 21 - Misure per il contrasto alla violenza ed alla discriminazione

1. La Regione, nell'ambito delle azioni in favore dell'istruzione e della formazione sul proprio territorio, contribuisce a sostenere l'impegno dei docenti nella formaz

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Art. 22 - Azioni di valorizzazione dell'identità siciliana e di sostegno delle minoranze linguistiche e culturali

1. La Regione, con il coinvolgimento degli enti locali, delle università, delle istituzione per l'alta formazione artistica, coreutica e musicale operanti nella Regione e dell'associazionismo culturale, anche in riferimento alla legge regionale 31 maggio 2011, n. 9 promuove la valorizzazione e il rafforzamento dell'identità siciliana anche in consider

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CAPO IV - Misure relative all'offerta formativa e alla ricerca
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Art. 23 - Interventi per la continuità didattica e l'orientamento

1. La Regione, nell'ottica di un'efficace e mirata azione di prevenzione, contrasto e recupero degli insuccessi, della dispersione e degli abbandoni, privilegia modelli e percorsi di continuità ed innovazione didattica (ivi inclusa la didattica orizzontale e verticale), metodologica e organizzativa.

2. La Regione sostiene, in coerenza con le disposizioni s

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Art. 24 - Iniziative di contrasto alla dispersione scolastica

1. La Regione, al fine di contrastare la dispersione e gli abbandoni scolastici e dare adeguato sostegno al successo formativo, anche attraverso la destinazione di risorse comunitarie all'uopo individuate nella programmazione dei fondi extra regionali, adotta le seguenti misure:

a) istituzione del sistema informatizzato dell'anagrafe scolastica regionale degli studenti, funzionale anche al monitoraggio del fenomeno di dispersione scolastica;

b) nelle more dell'attivazione del sistema informatizzato dell'anagrafe scolastica regionale degli

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Art. 25 - Integrazione fra istruzione e formazione professionale tecnico-superiore

1. La Regione promuove l'integrazione tra i diversi sistemi di istruzione e la formazione professionale tramite un modello educativo, di lungo periodo, orientato allo sviluppo del potenziale umano, sociale e produttivo dei territori in una logica di rete e di innovazione che risponda alla domanda del tessuto produttivo e consideri i bisogni del territorio.

2. La Regione, allo scopo di diffondere la cultura tecnico-scientifica e professionale e di sostenere in modo sistematico lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, prevede:

a) un'offerta più stabile e articolata di percorsi per tecnici superiori di diverso livello;

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Art. 26 - Indirizzi e criteri per la costruzione di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO)

N3

1. L'alternanza scuola-lavoro e l'apprendistato formativo, attraverso l'integrazione tra periodi di formazione in aula e di apprendimento sul posto di lavoro, costituiscono le modalità formative privilegiate per garantire l'acquisizione di competenze generali e tecnico-professionali atte a migliorare lo sviluppo della persona e l'occupazione. La Regione, tramite attività di orientamento e di analisi delle competenze, supporta le istituzioni scolastiche, nel rispetto delle prerogative dei loro organi collegiali, nella predisposizione del percorso più idoneo e coerente con gli indirizzi e le finalità degli studi intrapresi dai discenti tenendo conto delle altitudini e delle aspirazioni espresse da ciascuno.

2. Lo strumento metodologico e didattico dell'alternanza, rivolto agli studenti iscritti all'ultimo triennio degli istituti professionali statali e regionali, degli istituti tecnici e dei licei e all'ultimo biennio degli enti di formazione professionale, accresce la motivazione nello studio e arricchisce la formazione scolastica con l'acquisizione di competenze specifiche e coerenti con l'indirizzo di studi

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Art. 27 - Progetti indirizzati all'evoluzione dell'offerta formativa

1. La Regione e gli enti locali, ciascuno per le rispettive competenze ed in sinergia con soggetti pubblici e privati giuridicamente e socialmente titolati, nell'ottica di favorire l'evoluzione delle politiche formative e di ampliarne le potenziali ricadute culturali, economiche e sociali, anche al fine di innalzare i livelli di apprendimento degli studenti, di favorire lo sviluppo di personalità, cultura e civiltà dei discenti, di indirizzare verso sani stili di vita, di educazione ambientale, sanitaria e di prevenzione delle malattie, promuovono e sostengono l'ulteriore attuazione di attività e progetti, anche a carattere sperimentale, volti a realizzare:

a) iniziative per implementare i processi di scolarizzazione a tempo pieno, integrata con il territorio, e le attività parascolastiche ed interscolastiche di tipo educativo, ricreativo, sportivo, ambientale, artistico, culturale in genere;

b) promozione della cultura dell'inclusione e della piena integrazione sociale, culturale, religiosa e della parità di genere;

c) promozione della cultura dell'inclusione alla luce delle buone prassi suggerite dalle Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati emesse dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) nel dicembre 2014 e dalle Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli a

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Art. 28 - Iniziative per il sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6

N3

1. La Regione, nell'ottica di attuare il sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita fino ai sei anni, previo confronto con l'ANCI e con le titolate organizzazioni sindacali e di categoria, svolge azioni e conduce interventi nel rispetto delle disposizioni statali, di cui al

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Art. 29 - Iniziative per la diffusione della internazionalizzazione e dell'innovazione

1. La Regione considera l'innovazione e l'internazionalizzazione fattori strategici delle politiche d'istruzione, della formazione e del lavoro, nonché strumenti per qualificare e far crescere occupazione, produttività e coesione sociale.

2. La Regione i

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Art. 30 - Iniziative per la diffusione dell'apprendimento permanente

1. La Regione sostiene azioni per l'apprendimento permanente caratterizzate da elementi di specificità, specializzazione ed eccellenza, avendo particolare attenzione alle esigenze di riqualificazione ed avanzamento delle conoscenze nel mondo del lavoro. Sono riconosciute coerenti le attività che:

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Art. 31 - Programmazione e coordinamento della ricerca nel territorio regionale

1. La compatibilità dell'offerta formativa del sistema dell'istruzione, della formazione professionale e della ricerca ai fabbisogni del sistema produttivo, in termini di abilità e competenze, in coerenza con la strategia regionale di specializzazione intelligente e in stretto coordinamento con gli assessorati regionali competenti per materi

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CAPO V - Diritto allo studio universitario
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Art. 32 - Interventi a sostegno del sistema universitario

1. La Regione con interventi ed azioni specifiche garantisce il diritto agli studi universitari a tutti i cittadini, supportando, in particolare gli studenti che versano in condizioni socio-economiche disagiate e/o con disabilità e favorendo il percorso formativo di coloro che, seppur privi di mezzi, mirano a raggiungere i livelli più alti degli studi grazie alle personali capacità e al merito.

2. La Regione, sentite le Università aventi sede in Sicilia, definisce progetti ed azioni finalizzati a sostenere la qualità degli studi universitari e le pari opportunità di accesso alla ricerca, con particolare riferimento ai seguenti interventi:

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Art. 33 - Disposizioni per il diritto allo studio universitario e modifiche alla legge regionale 25 novembre 2002, n. 20

1. La Regione, al fine di potenziare e diffondere gli studi universitari, di contribuire all'avanzamento delle conoscenze, di implementare la qualificazione degli studenti siciliani, di facilitare l'accesso ai gradi più alti degli studi anche rimuovendo eventuali ostacoli economici e/o sociali, attua interventi in materia di diritto allo studio universitario per il tramite di enti regionali (ERSU) istituiti in numero corrispondente agli atenei siciliani. Questi ultimi erogano servizi di cui alla legge regionale 25 novembre 2002, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Alla legge regionale n. 20/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

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Art. 34 - Clausola valutativa

1. La Regione, tramite l'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, monitora e controlla il livello di avanzamento e di efficacia

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Art. 35 - Consorzi universitari

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma 8, della legg

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Art. 36 - Interventi relativi all'edilizia universitaria

1. La Regione, nell'interesse della qualità di vita di studenti ed operatori, contribuisce affinché gli immobili e le infrastrutture, di proprietà pubblica, ad

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Art. 37 - Prestito d'onore

1. Agli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito, possono essere concessi, a partire dal terzo anno di corso delle lauree magistrali a ciclo unico e del primo anno di corso delle lauree magistrali biennali, da imprese e istituti di credito, prestiti d'onore destinati a sopperire alle esigenze di ordine economico connesse alla frequenza degli studi.

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CAPO VI - Disposizioni finanziarie, transitorie e finali
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Art. 38 - Norma finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede con le risorse di cui al bilancio della Regione per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021, relative alle missioni e programmi di seguito individuati, nei limiti di disponibilità degli stessi da utilizzarsi anche per le finalità di cui agli articoli elencati a fianco di ciascuno di essi:

a) missione 4, programma 3, capitoli 772003-772004-772006 e 372556 articolo 7, comma 2, lettera o) e articolo 15;

b) missione 4, programma 3, capitolo 772040 articolo 15, comma 3;

c) missione 4, programma 2, capitolo 373314 articolo 4, comma 1, lettera a);

d) mission

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Art. 39 - Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6

1. Nel lesto della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 le parole "Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione" sono sostituite dalle parole "Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale", le parole "Presidente della Provincia regionale" sono sostituite dalle parole "Presidente del libero Consorzio comunale o Sindaco metropolitano", le parole "Provveditore agli studi della provincia" sono sostituite dalle parole "dirigenti dell'Ufficio scolastico territoriale", le parole "Ministro della pubblica istruzione" sono sostituite d

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5677287 8786256
Art. 40 - Modifiche alla legge regionale 13 agosto 1979, n. 200 e alla legge regionale 26 novembre 2000, n. 24

1. All'articolo 1-bis della legge regionale 13 agosto 1979, n. 200, le parole "L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale la formazione professionale e l'emigrazione" sono sostituite dalle parole "L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale".

2. Al termine dell'articolo 1-bis della legge regionale n. 200/1979 dopo le parole "per la formazione di assistenti sociali" sono aggiunte le parole ", anche se tra

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Art. 41 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 è sostituito dal seguente:

"2. Al

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Art. 42 - Disposizioni finali

1. Le disposizioni delle presente legge si applicano sul territorio regionale, nel rispetto del riparto di competenze tra Stato e Regione e in quanto c

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Art. 43 - Norma finale

2. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di o

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Il D.L. 50/2017 comma per comma

Analisi sintetica e puntuale di tutte le disposizioni di interesse del settore tecnico contenute nel D.L. 24/04/2017, n. 50 (c.d. “manovrina correttiva” convertito in legge dalla L. 21/06/2017, n. 96), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Alfonso Mancini
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia privata e titoli abilitativi
  • Edilizia e immobili
  • Titoli abilitativi

La modulistica unica per l'edilizia e le attività produttive

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica