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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Piemonte 17/02/2010, n. 3
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- Determ. Dirig. R. 18/10/2024, n. 1459
- Sent. Corte Cost. 25/07/2024, n. 147
- L.R. 27/02/2024, n. 2
- Determ. Dirig. R. 19/10/2023, n. 506
- Determ. Dirig. R. 18/10/2022, n. 1936
- Deliberaz. G.R. 27/05/2022, n. 12-5113
- Determ. Dirig. R. 29/10/2021, n. 1668
- L.R. 19/10/2021, n. 25
- Deliberaz. G.R. 14/06/2021, n. 31-3389
- L.R. 16/12/2020, n. 30
- Determ. Dirig. R. 26/10/2020, n. 1249
- Deliberaz. G.R. 15/05/2020, n. 6-1357
- Determ. Dirig. R. 25/10/2019, n. 1457
- Deliberaz. G.R. 27/05/2019, n. 13-9065
- L.R. 26/03/2019, n. 10
- L.R. 17/12/2018, n. 19
- Determ. Dirig. R. 05/11/2018, n. 1227
- Deliberaz. G.R. 29/03/2018, n. 14-6680
- Determ. Dirig. R. 16/10/2017, n. 977
- Deliberaz. G.R. 02/05/2017, n. 25-4946
- L.R. 20/03/2017, n. 2
- Determ. Dirig. R. 02/11/2016, n. 754
- Deliberaz. G.R. 11/04/2016, n. 16-3135
- Determ. Dirig. R. 29/10/2015, n. 848
- Deliberaz. G.R. 21/09/2015, n. 16-2121
- L.R. 13/04/2015, n. 6
- L.R. 01/12/2014, n. 19
- Determ. Dirig. R. 24/10/2014, n. 578
- L.R. 29/09/2014, n. 11
- Deliberaz. G.R. 11/07/2014, n. 14-102
- Determ. Dirig. R. 31/10/2013, n. 554
- Deliberaz. G.R. 30/09/2013, n. 35-6437
- L.R. 12/08/2013, n. 17
- L.R. 07/05/2013, n. 8
- Determ. Dirig. R. 31/10/2012, n. 543
- Deliberaz. G.R. 22/10/2012, n. 13-4806
- L.R. 11/07/2011, n. 10
- Delib. G.R. 10/11/2010, n. 6-962
- L.R. 15/09/2010, n. 20
- L.R. 27/07/2010, n. 17
- L.R. 01/06/2010, n. 14
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Capo I. DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1. (Finalità ed oggetto)1. In attuazione dell’articolo 117 della Costituzione e dell’articolo 10 dello Statuto, la Regione Piemonte riconosce e promuove il diritto all’abitazione mediante politiche territoriali e abitative tese ad assicurare il fabbisogno delle famiglie e delle persone men |
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Art. 2. (Ambito di applicazione e definizione di alloggio sociale)1. La presente legge si applica agli alloggi sociali: a) acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione; b) acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici per le finalità proprie dell’edilizia sociale; c) acquistati, realizzati o recuperati con i proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata disposte ai sensi delle vigenti norme in materia. N52 |
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Capo II. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE E CALCOLO DEL CANONE DI LOCAZIONE |
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Art. 3. (Requisiti per l’assegnazione)1. I requisiti per conseguire l’assegnazione di un alloggio di edilizia sociale sono i seguenti: a) essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione europea è ammesso se regolarmente soggiornante in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione e svolge una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ai sensi dell’articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), o è titolare di protezione internazionale di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta); N35 b) N71 avere la residenza anagrafica o l'attività lavorativa esclusiva o principale [ |
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Art. 4. (Nucleo richiedente) |
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Art. 5. (Procedure per l’assegnazione degli alloggi)1. L’assegnazione degli alloggi di edilizia sociale è di competenza del comune in cui gli alloggi sono situati, salvo sia disposto diversamente da specifica convenzione stipulata tra il comune proprietario e il comune in cui sono situati gli alloggi, ed avviene a seguito di bandi di concorso finalizzati alla formazione di graduatorie comunali. 2. Ai fini dell’emissione dei bandi di concorso e dell’assegnazione degli alloggi, il territorio regionale è suddiviso negli ambiti definiti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, in coerenza con gli altri ambiti relativi alle politiche di welfare abitativo e socio-sanitario e alle politiche attive del lavoro. N56 |
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Art. 6. (Verifica delle domande)1. Il comune provvede alla raccolta delle domande, alla verifica della loro regolarità e della sussistenza della documentazione. |
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Art. 7. (Commissioni preposte alla formazione delle graduatorie)1. La graduatoria è formata da una Commissione di nomina regionale istituita presso l’ATC competente per territorio. La Giunta regionale definisce l’ambito territoriale di competenza della Commissione in relazione all’entità della domanda, eventualmente con la nomina di più commissioni operanti presso la stessa ATC. 2. La Commissione verifica il possesso da parte dei richiedenti dei requisiti previsti all’articolo 3, commi 1 e 2, ed attribuisce i punteggi di cui all’articolo 8, sulla base dei documenti richiesti dal bando di concorso. 3. La Commissione è composta da |
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Art. 8. (Punteggi da attribuire ai richiedenti)1. Al fine della formazione delle graduatorie, la Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali dell’inquilinato e confederali ed acquisito il parere della competente Commissione consiliare, con il regolamento dei punteggi da approvare entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce i punteggi da attribuire ai richiedenti, in relazione alle seguenti condizioni sociali, economiche e abitative: a) richiedenti che abitano con il nucleo richiedente da almeno due anni in baracche, stalle, seminterrati, centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo temporaneo dagli organi preposti all’assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti ad abitazione e privi di servizi igienici propri regolamentari, quali soffitte e simili; b) richiedenti che devono lasciare strutture penitenziarie, altre strutture ospitanti o famiglie affidatarie per raggiunti limiti di età, conclusione del programma terapeutico, scadenza dei termini previsti da convenzioni per la permanenza in locali concessi a titolo temporaneo; c) richiedenti nel cui nucleo richiedente sono presenti uno o più soggetti con anzianità di contribuzione nella gestione case per i lavoratori (GESCAL); d) richiedenti che abitano con il nucleo richiedente in alloggio il cui stato, certificato dal comune, sia considerato scadente. Per alloggio scadente si intende l’unità immobiliare che non dispone di impianto elettrico o di impianto idrico con acqu |
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Art. 9. (Accertamento dei requisiti)1. Le commissioni preposte alla formazione delle graduatorie o gli enti competenti all’assegnazione degli alloggi possono far espletare in qualsia |
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Art. 10. (Riserve)1. I comuni sono autorizzati ad assegnare un’aliquota non eccedente il 25 per cento, arrotondata all’unità superiore, degli alloggi che si rendono disponibili su base annua, al di fuori delle graduatorie di cui all’articolo 5, per far fronte alle situazioni di emergenza abitativa previste con il regolamento di cui all’articolo 2, comma 5. I comuni ad alta tensione abitativa sono autorizzati ad assegnare un’ulteriore aliquota no |
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Art. 11. (Assegnazione alle forze dell’ordine ed ai vigili del fuoco)1. Gli appartenenti alle forze dell’ordine ed ai vigili del fuoco possono partecipare ai bandi di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia sociale emessi dai comuni “anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, let |
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Art. 12. (Ente competente alle assegnazioni)1. All’assegnazione degli alloggi di edilizia sociale provvede il comune nel cui territorio gli alloggi sono situati. 2. Se il comune non provvede all’assegnazione entro novanta giorni dalla comunicazione di messa a disposizione dell’alloggio, per il tempo eccedente corrisponde all’ente gestore il corrispettivo delle spese generali, di amministrazione, di manutenzione ordinaria e fiscali sostenute, nonché la quota minima di cui all’articolo 19, comma 5. I |
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Art. 13. (Successione nella domanda e nell’assegnazione)1. In caso di decesso del richiedente o dell’assegnatario, gli succedono nella domanda, nella graduatoria o nell’assegnazione, nell’ordine, il coniuge, i figli, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali, gli affini e gli altri componenti del nucleo come definito all’articolo 4, comma 1. |
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Art. 14. (Cambi alloggio)1. Ai fini dell’eliminazione delle condizioni di sottoutilizzo o sovraffollamento degli alloggi di edilizia sociale, nonché di disagi abitativi di carattere sociale e di riduzione della morosità, si ricorre a: a) programmi di mobilità dell’utenza predisposti dall’ente gestore; |
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Art. 15. (Esclusione dalla graduatoria)1. Il richiedente utilmente collocato in graduatoria è escluso dalla stessa se: |
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Art. 16. (Annullamento dell’assegnazione)1. L’annullamento dell’assegnazione è disposto se l’assegnatario: |
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Art. 17. (Decadenza)1. L’assegnatario decade dal titolo a mantenere l’alloggio condotto in locazione se, successivamente alla stipula della convenzione di locazione: a) non occupa l’alloggio entro sessanta giorni dalla stipula della convenzione, salva la dimostrazione di un legittimo impedimento; b) perde uno o più dei r |
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Art. 18. (Risoluzione della convenzione e altri adempimenti dell'ente gestore)1. La convenzione di locazione è risolta se l’assegnatario: a) cede, in tutto o in parte, l’alloggio a terzi o ne muta la destinazione d’uso; |
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Art. 19. (Canone di locazione)1. Il canone di locazione degli alloggi di edilizia sociale è diretto a compensare i costi generali, di amministrazione, manutenzione ordinaria e fiscali sostenuti per la gestione degli immobili, nonché a consentire il recupero di una parte delle risorse impiegate per la realizzazione degli stessi, da destinare a fini di reinvestimento. 2. Per ciascun alloggio è definito un canone base dato dal prodotto della superficie utile per il valore base. Il valore base è dato dal prodotto del costo base di costruzione per le variabili oggettive previste con il regolamento dei canoni di locazione, che il Consiglio regionale approva entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. |
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Art. 20. (Fondo sociale)1. Permane nell’ambito regionale il fondo sociale per la corresponsione di contributi agli assegnatari che non sono in grado di provvedere al pagamento del canone di locazione e dei servizi accessori. |
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Art. 21. (Riserva di alloggi per l’accompagnamento sociale, la custodia sociale e la mediazione dei conflitti)1. Al fine di favorire processi di inclusione e coesione sociale, ridurre i rischi di conflitto tra inquilini, tutelare le persone non autosufficienti, contribuire a preservare il valore degli immobili e la loro funzionalità è prevista, previa regolamentazione da parte della Giunta regionale, una riserva di alloggi di edilizia sociale. |
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Art. 22. (Autogestioni)1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente e sentite le organizz |
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Art. 22-bis. (Autorecupero degli alloggi carenti di manutenzione)1. Gli interventi di autorecupero degli alloggi da parte degli assegnatari sono finalizzati ad incentivare la partecipazione diretta degli inquilini alla gestione e al mantenimento in efficienza del patrimonio di edilizia sociale, nonché al miglioramento della qualità dell’abitare. 2. Gli enti proprietari o gestori predispongono l'elenco degli alloggi non assegnabili per carenza di manutenzione, individuano per ciascun alloggio gli interventi indispensabili per renderlo prontamente disponibile per l’assegnazione, stimano i relativi costi e i tempi di esecuzione delle opere. 3. Gli alloggi di cui al comma 2 sono assegnati ai soggetti c |
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Art. 23. (Pagamento spese servizi) |
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Art. 24. (Alloggi in amministrazione condominiale)1. Gli enti gestori possono continuare od assumere l’amministrazione degli stabili ceduti integralmente o in qualsivoglia quota di prop |
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Art. 25. (Ospitalità)1. È consentita, previa autorizzazione dell’ente gestore, l’ospitalità presso gli alloggi di edilizia sociale di persone non facenti parte del nucleo richiedente. |
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Art. 26. (Regolarizzazione delle assegnazioni provvisorie scadute)1. I comuni possono disporre, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, la regolarizzazione del rapporto locativo nei confronti di coloro che, originariamente |
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Art. 27. (Sospensione e revisione delle decadenze in atto)1. I procedimenti di decadenza in essere al momento dell’entrata in vigore della presente legge sono sospesi sino all’adozione dei regolamenti attuativi della medesima. 2. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti di decadenza conseguenti a: |
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Capo III. ORDINAMENTO DEGLI ENTI OPERANTI IN MATERIA DI EDILIZIA SOCIALE |
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Art. 28. (Agenzie territoriali per la casa)1. Le Agenzie territoriali per la casa (ATC) vengono riordinate, anche in attuazione del disposto di cui all'articolo 19 della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 (Legge finanziaria per l'anno 2013), secondo principi e criteri di economicità, efficacia e omogeneità e con l'obiettivo di conseguire il contenimento |
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Art. 29. (Competenze delle ATC)1. Le ATC, anche al di fuori dell’ambito territoriale di riferimento di cui all’articolo 28, comma 2, amministrano e gestiscono il proprio patrimonio e quello ad esse affidato da enti pubblici e da soggetti privati della Regione, nonché, previa comunicazione alla Giunta regionale, da enti pubblici o soggetti privati di altre Regioni. 2. Le ATC attuano inoltre interventi finalizzati all’incremento, al recupero ed alla conservazione del patrimonio di |
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Art. 30. (Statuto) |
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Art. 31. (Organi delle ATC)1. Sono organi delle ATC il presidente, il consiglio di amministrazione e il revisore legale. |
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Art. 31-bis. (Conferenza dei sindaci) |
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Art. 32. (Direttore generale)1. All'interno della dotazione organica delle ATC è prevista una direzione generale. La responsabilità della direzione generale è affidata a un direttore generale. 2. L'incarico di direttore ge |
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Art. 33. (Aspettative e permessi degli amministratori delle ATC)1. I presidenti e vicepresidenti delle ATC, che siano lavoratori dipendenti, possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per il periodo d |
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Art. 34. (Trattamento economico degli organi e del direttore generale delle ATC)1. Il trattamento economico del presidente, del vicepresidente, del direttore generale, de |
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Art. 35. (Stato giuridico e trattamento economico del personale delle ATC)1. L’ordinamento delle strutture operative delle ATC è informato ai principi generali della normativa statale e regionale in materia di organizzazione degli uffici. |
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Art. 36. (Bilanci)1. Entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, le ATC approvano il bilancio di previsione finanziario. |
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Art. 37. (Disavanzo di gestione)1. Se il conto consuntivo finanziario presenta un disavanzo di gestione, il consiglio di a |
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Art. 38. (Controllo sugli atti e sulla gestione delle ATC)1. La Giunta regionale esercita le funzioni di promozione, coordinamento ed i poteri di vigilanza e controllo sugli enti attuatori e gestori di edilizia sociale. A tal fine promuove iniziative di indirizzo e di impulso nei confronti degli enti, finalizzate al conseguimento degli obiettivi individuati dalla Regione in attuazione delle leggi e dello Statuto. 2. La Giunta regionale esercita il co |
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Art. 38-bis. (Programmazione delle risorse in materia di edilizia sociale e procedure di utilizzo)1. Gli enti gestori approvano, contestualmente al bilancio consuntivo, un prospetto analitico riepilogativo con l'ammonta |
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Art. 39. (Verifiche dei programmi di intervento di edilizia sociale)1. I programmi di intervento di edilizia sociale attuati dai comuni e dalle ATC sono sottoposti a verifiche da parte di apposite Strutture tecniche decentrate (STD) operanti presso le ATC, che provvedono a svolgere l’istruttoria preliminare contenente parere finale su: |
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Art. 40. (Controllo sull’attuazione dei programmi costruttivi)1. Compete alla Giunta regionale il controllo sull’attuazione dei programmi costruttivi finanziati. A tal fine sono disp |
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Art. 41. (Potere sostitutivo della Regione)1. Se le ATC non adottano atti o provvedimenti obbligatori per legge o, comunque, provvedi |
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Art. 42. (Scioglimento degli organi di amministrazione)1. In caso di accertate violazioni di legge, di statuti, di regolamenti, nonché di gravi irregolarità nella gestione, la Giunta regionale, previa informazione alla competente commissione consiliare, disp |
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Art. 43. (Disposizioni in materia di responsabilità)1. Per gli organi di amministrazione ed il personale delle ATC si osservano le disposizion |
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Art. 44. (Commissione utenza)1. Presso ciascuna ATC è costituita una commissione utenza, al fine di garantire la rappresentanza degli interessi e dei diritti degli assegnatari. 2. La commissione utenza dura in carica per lo stesso pe |
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Capo IV. ALIENAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE |
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Art. 45. (Piano di vendita)1. La Giunta regionale formula, su proposta degli enti proprietari, un piano di vendita finalizzato a rendere alienabili gli alloggi di edilizia sociale di cui all’articolo 2, commi 1 e 2. 2. Gli enti proprietari, d’intes |
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Art. 46. (Vendita con la formula del riscatto o mutuo sociale)1. La Giunta regionale dà mandato alle ATC di utilizzare fino al 20 per cento dei fondi trasferiti per la realizzazione di nuovi alloggi di edilizia sociale con la formu |
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Art. 47. (Requisiti per l’acquisto)1. Hanno titolo all’acquisto degli alloggi di edilizia sociale i legittimi titolari da almeno cinque anni di una convenzione di locazione e gli altri componenti del nucleo richiedente, purché in regola con il pagamen |
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Art. 48. (Determinazione del prezzo di vendita)1. Il prezzo di vendita di ciascun alloggio è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a centocinquanta alla sua rendita catastale rivalutata. 2. Al prezzo determinato ai sensi del comma 1 si applica la ri |
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Art. 49. (Limiti al trasferimento di proprietà)1. La proprietà degli alloggi acquistati ai sensi della presente legge non può essere trasferita per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando non ne sia stato pagato inter |
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Art. 50. (Alienazione unità ad uso non abitativo)1. Sono soggette ad alienazione anche le unità immobiliari ad uso non abitativo comprese in edifici destinati ad edilizia sociale. |
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Art. 51. (Gestione e reimpiego dei rientri)1. I rientri derivanti dall'alienazione degli alloggi di edilizia sociale e dall'estinzione dei diritti di prelazione di cui all'articolo 49, comma 3, nonché una quota pari al 50 per cento dei rientri dell'alienazione delle unità immobiliari ad uso non abitativo operate ai sensi dell'articolo 50, rimangono nella disponibilità degli enti proprietari, sono contabilizzati da parte delle ATC competenti per territorio nella gestione speciale e sono vincolati alla realizzazione di programmi finalizzati alla manutenzione |
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Art. 52. (Piani di vendita ai sensi della l. 560/1993 e diritti maturati)1. È data facoltà agli enti proprietari, fino alla formulazione di proposta di vendita ai sensi della presente |
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Art. 53. (Alienazione alloggi non assegnabili)1. In caso di comprovata impossibilità di addivenire all’assegnazione degli alloggi, gli enti proprietari possono procedere, previa autorizzazione della Giunta regionale, alla loro alie |
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Capo V. NORME TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 54. (Norme transitorie)1. L’entrata in vigore delle disposizioni di cui al capo II, limitatamente alle parti per le quali è prevista l’adozione di regolamenti attuativi, decorre dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione dei regolamenti medesimi. 2. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 2, comma 5, sono fatte salve le autorizzazioni all’esclusione dall’ambito di applicazione della disciplina inerente all’edilizia sociale concesse ai sensi della |
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Art. 54-bis (Ulteriore norma transitoria) |
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Art. 55. (Adempimenti)1. Gli enti proprietari e gestori di patrimonio di edilizia sociale, nonché gli organismi |
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Art. 56. (Clausola valutativa)1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di risposta al fabbisogno abitativo per le fasce di popolazione a basso reddito e di gestione del patrimonio di edilizia sociale. 2. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dall’entrata in vigore della presente legge e con periodicità biennale, presenta alla Commissione consiliare competente una relazione che cont |
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Capo VI. DISPOSIZIONI FINANZIARIE |
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Art. 57. (Norma finanziaria)1. Agli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 20 e 56, stimati per il biennio |
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Capo VII. ABROGAZIONI
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Art. 58. (Abrogazioni)1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali: a) legge regionale 26 aprile 1993, n. 11 (Nuovo ordinamento degli Enti operanti nel settore dell’edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Abrogazione legge regionale 16 dicembre 1987, n. 65); |
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Allegato A. Ambiti territoriali (art. 5)Ambito territoriale n. 1 - Comuni di: Torino Ambito territoriale n. 2 - Comuni di: Collegno, Grugliasco Ambito territoriale n. 3 - Comuni di: Rivoli, Rosta, Villarbasse Ambito territoriale n. 4 - Comuni di: Alpignano, Druento, Givoletto, La Cassa, Pianezza, San Gillio, Val della Torre, Venaria Reale Ambito territoriale n. 5 - Comuni di: Barbania, Borgaro Torinese, Caselle Torinese, Ciriè, Fiano, Front Canavese, Grosso, Levone, Mathi, Nole, Robassomero, Rocca Canavese, San Carlo Canavese, San Francesco al Campo, San Maurizio Canavese, Vauda Canavese, Villanova Canavese Ambito territoriale n. 6 - Comuni di: Leinì, Lombardore, San Benigno Canavese, Settimo Torinese, Volpiano Ambito territoriale n. 7 - Comuni di: Castiglione Torinese, Cinzano, Gassino Torinese, Rivalba, San Mauro Torinese, San Raffaele Cimena, Sciolze. Ambito territoriale n. 8 - Comuni di: Albugnano, Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Berzano di San Pietro, Buttigliera d’Asti, Cambiano, Castelnuovo Don Bosco, Cerreto d’Asti, Chieri, Isolabella, Marentino, Mombello di Torino, Moncucco Torinese, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Passerano Marmorito, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pino d’Asti, Pino Torinese, Poirino, Pralormo, Riva Presso Chieri, Santena. Ambito territoriale n. 9 - Comuni di: Carignano, Carmagnola, Castagnole Piemonte, Lombriasco, Osasio, Pancalieri, Piobesi Torinese, Villastellone. Ambito territoriale n. 10 - Comuni di: La Loggia, Moncalieri, Trofarello. Ambito territoriale n. 11 - Comuni di: Candiolo, Nichelino, None, Vinovo. Ambito territoriale n. 12 - Comuni di: Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino, Volvera. Ambito territoriale n. 13 - Comuni di: Coazze, Giaveno, Reano, Sangano, Trana, Valgioie. Ambito territoriale n. 14 - Comuni di: Almese, Avigliana, Bardonecchia, Borgone di Susa, Bruzolo, Bussoleno, Buttigliera Alta, Caprie, Caselette, Cesana Torinese, Chianocco, Chiomonte, Chiusa di San Michele, Claviere, Condove, Exilles, Giaglione, Gravere, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Oulx, Rubiana, Salbertrand, Sant’Ambrogio di Torino, Sant’Antonino di Susa, San Didero, San Giorio di Susa, Sauze d’Oulx, Sauze di Cesana, Sestriere, Susa, Vaie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo. Ambito territoriale n. 15 - Comuni di: Ala di Stura, Balangero, Balme, Cafasse, Cantoira, Ceres, Chialamberto, Coassolo Torinese, Corio, Germagnano, Groscavallo, Lanzo Torinese, Lemie, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Pessinetto, Traves, Usseglio, Vallo Torinese, Varisella, Viù. Ambito territoriale n. 16 - Comuni di: |
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