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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Determ. Dirig.R. Piemonte 19/12/2011, n. 812
Determ. Dirig.R. Piemonte 19/12/2011, n. 812
Determ. Dirig.R. Piemonte 19/12/2011, n. 812
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PremessaLa legge 5 agosto 1978, n. 457, R ad oggetto: “Norme per l’edilizia residenziale” attribuisce alle Regioni la competenza a definire i costi ammissibili, nell’ambito dei limiti di cui alla lettera n) dell’art. 3, per gli interventi di edilizia residenziale pubblica. Il Ministero dei Lavori Pubblici, Segretariato Generale del Comitato per l’Edilizia Residenziale, con decreto del 5 agosto 1994 ha determinato i nuovi limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica. La Giunta Regionale con la deliberazione n. 29-42602 del 23 gennaio 1995 ad oggetto:”Limiti massimi di costo per gli interventi di Edilizia Residenziale Sovvenzionata e di Edilizia Residenziale Agevolata - Legge 5 agosto 1978, n. 457 – D.M. 5 agosto 1994” ha approvato i nuovi limiti di costo per l’edilizia residenziale pubblica. Tale deliberazione è stata successivamente integrata con la D.G.R. n. 9-29499 del 1 marzo 2000. L’art. 8 dell’allegato “A” alla citata D.G.R. n. 29-42602 del 23 gennaio 1995 prevede, tra l’altro, la possibilità di aggiornare annualmente i limiti di costo degli interventi di edilizia residenziale agevolata e sovvenzionata sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno di ciascun anno rispetto a quello dell’anno precedente. Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, R avente oggetto: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” prevede, tra le funzioni conferite dal titolo III, Capo II, Sezione III – Edilizia residenziale pubblica, art. 60, quelle relative alla determinazione delle linee di intervento e degli obiettivi nel settore (primo comma, lettera a). La legge regionale 15 marzo 2001, n. 5, avente oggetto “Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ‘Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59’)” al Titolo VII, Capo III, art. 89, primo comma, lettera j), tra le funzioni amministrative di competenza della Regione elenca anche la seguente: “la definizione dei criteri in ordine ai massimali di costo e ai requisiti oggettivi da rispettare nella realizzazione degli interventi e la determinazione dei limiti di costo”. La Giunta Regionale con la deliberazione n. 29-11458 del 23 dicembre 2003 ha, tra l’altro, demandato ad apposito provvedimento dirigenziale l’aggiornamento dei limiti massimi di costo degli interventi di edilizia residenziale pubblica; conseguentemente con le determinazioni dirigenziali n. 202 del 15 |
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Allegato “A” alla determinazione avente per oggetto: “Aggiornamento dei limiti massimi di costo per gli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata e Sovvenzionata a decorrere dal 30 giugno 2011”
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Allegato “B” alla determinazione avente per oggetto: “Aggiornamento dei limiti massimi di costo per gli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata e Sovvenzionata a decorrere dal 30 giugno 2011”
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Allegato “C” alla determinazione avente per oggetto: “Aggiornamento dei limiti massimi di costo per gli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata e Sovvenzionata a decorrere dal 30 giugno 2011”
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LEGENDADefinizione dei costi di cui alla D.G.R. n. 29-42602 del 23.1.1995 (B.U.R. n. 9 del 1.03.1995) NUOVA EDIFICAZIONE C.B.N. : Costo Base di Realizzazione Tecnica C.R.N. : Costo di Realizzazione |
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