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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.G.R. Piemonte 18/12/2012, n. 14/R.
D. P.G.R. Piemonte 18/12/2012, n. 14/R.
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELL |
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Regolamento regionale recante: “Regolamento dell’alienazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell’articolo 45, comma 4, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)”. |
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CAPO I - AMBITO DI APPLICAZIONE |
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CAPO II - PROPOSTE DI VENDITA |
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Art. 2. - (Modalità di presentazione)1. Le proposte di vendita sono presentate dagli enti proprietari alla Giunta regionale mediante: |
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Art. 3. - (Contenuti)1. Le proposte di vendita devono contenere esplicita specificazione circa l’intesa con l’ente gestore del patrimonio proposto in vendita. Nelle proposte deve essere indicata l’avvenuta effettuazione, da parte dell&rsq |
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Art. 4. - (Esclusione di alloggi dal piano di vendita)1. La Giunta regionale procede all’esclusione di alloggi da un piano di vendita formulato ai se |
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CAPO III - RIENTRI DERIVANTI DALLE ALIENAZIONI |
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Art. 5. - (Fattispecie e modalità di reinvestimento)1. I rientri derivanti dall’alienazione degli alloggi di edilizia sociale e dall’estinzione dei diritti di prelazione di cui all’articolo 49, comma 3, della l.r. 3/2010, nonché la quota pari al 50 per cento dei rientri derivanti dall’alienazi |
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Art. 6. - (Comunicazioni alla Regione)1. Gli enti proprietari di alloggi di edilizia sociale inseriti nel piano di vendita o di unità |
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CAPO IV - ALIENABILITÀ DI ALTRI ALLOGGI AI SENSI DELL’ARTICOLO 53 DELLA L.R. 3/2010 |
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Art. 7. - (Limiti all’alienazione)1. Sono alienabili, ai sensi dell’articolo 53 della l.r. 3/2010: a) gli alloggi per i quali si sia riscontrato, sulla base delle risultanze dell’ultimo bando di concorso e dell’analisi dell’andamento dell’emergenza abitativa, l&rsqu |
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Art. 8. - (Modalità e prezzo di alienazione)1. L’alienazione degli alloggi di cui all’articolo 7 è effettuata mediante procedu |
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Art. 9. - (Modi e misura di restituzione delle somme alla Regione)1. L’ente proprietario che abbia proceduto all’alienazione di alloggi ai sensi dell’articolo 7 è tenuto a restituire alla Regione una quota pari al cinquanta per cento di quanto ricavato dall’alien |
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