N1 | Bollettino di Legislazione Tecnica
La L.R. 01/06/2010, n.14 ha stabilito che “le disposizioni di cui agli articoli 54, comma 1 e 58, comma 1 si interpretano nel seguente modo. Fino al novantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dei regolamenti attuativi previsti dalle disposizioni contenute nel capo II della l.r. 3/2010, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni della legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 (Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche e integrazioni: articolo 2; articoli dal 4 al 7; articoli 10 e 11; articolo 13; articoli dal 14 al 26; articoli dal 28 al 32.

Sono da ritenersi immediatamente applicabili le disposizioni contenute nel capo II della l.r. 3/2010, di cui agli articoli 4, 6, 7, 9, 11, 18, comma 2, lettera a), 23, 24, 27. È immediatamente applicabile, altresì, l’articolo 26 della l.r. 3/2010, tenendo conto che i requisiti per l’accesso a cui fare riferimento, fino al novantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell’apposito regolamento, rimangono quelli di cui all’articolo 2 della l.r. 46/1995 e successive modifiche e integrazioni.”

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