D. P.G.R. Piemonte 04/10/2011, n. 14/R. | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. P.G.R. Piemonte 04/10/2011, n. 14/R.

Regolamento regionale recante: “Regolamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale in attuazione dell’articolo 19, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)”.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Deliberaz. G.R. 02/12/2022, n. 9-6123
- Deliberaz. G.R. 18/12/2020, n. 9-2564
- Determ. Dirig. R. 26/10/2020, n. 1249
- Determ. Dirig. R. 25/10/2019, n. 1457
- Determ. Dirig. R. 19/12/2018, n. 1533
- Deliberaz. G.R. 14/12/2018, n. 44-8098
- Determ. Dirig. R. 05/11/2018, n. 1227
- Determ. Dirig. R. 16/10/2017, n. 977
- Deliberaz. G.R. 28/11/2016, n. 22-4268
- Determ. Dirig. R. 02/11/2016, n. 754
- Determ. Dirig. R. 29/10/2015, n. 848
- Deliberaz. G.R. 15/12/2014, n. 11-757
- Determ. Dirig. R. 24/10/2014, n. 578
- Determ. Dirig. R. 31/10/2013, n. 554
- Deliberaz. G.R. 11/12/2012, n. 8-5022
- Determ. Dirig. R. 31/10/2012, n. 543
- Avviso di rettifica in B.U. 26/01/2012, n. 4
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Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, previsto dall'articolo 19, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia so

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Art. 2 - Limite di accesso all'edilizia sociale

N1

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Art. 3 - Limite di decadenza

1. Il limite massimo di ISEE per la permanenza dell'assegnazione di un alloggio di edilizia sociale, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), della

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Art. 4 - Variabili oggettive

1. Le variabili oggettive da considerare ai fini della determinazione del canone base di locazione, ai sensi dell'

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Art. 5 - Costo base di costruzione

1. Il costo base di costruzione, di cui all'articolo 19, comma 3,

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Art. 6 - Applicazione del canone di locazione

1. I nuclei assegnatari degli alloggi di edilizia sociale sono suddivisi sulla base del loro reddito, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della L.R. n. 3/2010, nelle aree e fasce di cui all'allegato B al presente regolamento, salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 3.

2. Ai fini della collocazione dei nuclei nelle rispettive aree e fasce di appartenenza, per reddito si intende quello annuo complessivo imponibile, relativo all'ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari di ciascun componente il nucleo che svolga attività lavorativa autonoma o dipendente o percepisca pensione. Oltre all'imponibile

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Art. 7 - Definizione di morosità incolpevole

1. È definito moroso incolpevole il nucleo:

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Art. 8 - Norme transitorie e finali

1. I canoni di locazione determinati ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 si applicano a partire dal mese successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento.

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Art. 9 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni di legge di cui si dà attuazione e il presente regolamento entrano in vigore, ai sensi dell'

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Allegato A - Variabili oggettive per la determinazione del canone base di locazione

(Art. 4, comma 1)

 

1. Le variabili oggettive da considerare ai fini della determinazione del canone base di locazione, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della L.R. n. 3/2010, sono le seguenti:

a) la categoria catastale, con riferimento ai seguenti coefficienti:

a1) 2,00 per le abitazioni di tipo signorile (A1);

a2) 1,25 per le abitazioni di tipo civile (A2);

a3) 1,05 per le abitazioni di tipo economico (A3);

a4) 0,80 per le abitazioni di tipo popolare (A4);

a5) 0,50 per le abitazioni di tipo ultrapopolare (A5);

a6) 0,70 per le abitazioni di tipo rurale (A6);

a7) 1,40 per le abitazioni di tipo villini (A7);

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Allegato B - Aree e fasce di reddito dei nuclei assegnatari degli alloggi di edilizia sociale

(Art. 6, comma 1)

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Allegato C - Misure di applicazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia sociale

(Art. 6, comma 4)

 

AREA

Fascia

CANONE DOVUTO rispetto al canone base

CANONE MASSIMO rispetto al reddito

CANONE MINIMO

Sostegno

1

35%

 

40 euro

Protezione

2

35%

14%

50 euro

3

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Testo storico.

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