N4 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 11/03/2015, n. 3. L’articolo 26 così recitava: “Art. 26. - (Istituzione dell'albergo diffuso nei territori montani) - 1. Al fine di garantire il recupero delle borgate montane, la Regione disciplina l'esercizio degli alberghi diffusi.

2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1995 n. 14 (Nuova classificazione delle aziende alberghiere), è inserita la seguente:

“d bis) ''albergo diffuso'': esercizio ricettivo a gestione unitaria caratterizzato dalla centralizzazione in un unico stabile dell'ufficio ricevimento e delle sale di uso comune e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più stabili separati, integrate tra loro da servizi centralizzati ed organizzate attraverso la valorizzazione di più immobili esistenti;”.

3. Possono assumere la definizione di albergo diffuso le strutture, localizzate nelle borgate montane, caratterizzate dalla centralizzazione in unico stabile dell'ufficio ricevimento e delle sale di uso comune e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più stabili separati dello stesso comune, ovvero in più comuni, purché distanti non oltre i mille metri dall'edificio nel quale sono siti i servizi principali.

4. L'albergo diffuso assicura i requisiti minimi di ospitalità alberghiera, il servizio di prima colazione, nonché eventuali servizi di somministrazione di alimenti e bevande ed altri servizi accessori. L'albergo diffuso può assumere un tema distintivo che ne caratterizza la proposta ospitale.

5. Gli elementi caratterizzanti l'albergo diffuso sono:

a) la fornitura di servizi di ricevimento è localizzata in un centro storico o nelle sue immediate vicinanze, ovvero in borghi, o nuclei espressioni delle tradizioni e della cultura dei comuni montani che possono essere fruite dal turista nell'ambito del proprio soggiorno;

b) le unità abitative sono poste in un numero minimo di almeno due edifici autonomi e indipendenti, e sono costituite da uno o più locali allestiti a camera da letto e soggiorno, con bagno privato, dotati di arredi, attrezzature e servizi tra di loro omogenei. È consentita la presenza di unità abitative costituite da alloggi dotati di cucina o posto cottura nel limite del 30 per cento della capacità ricettiva complessiva della struttura.

6. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previa acquisizione del parere della competente Commissione consiliare, provvede, con propria deliberazione, alla definizione dei requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al funzionamento delle strutture ricettive, delle loro caratteristiche e delle modalità per svolgere l’attività di gestione della ricettività diffusa.

7. Gli immobili convertiti in albergo diffuso possono mantenere la destinazione d'uso residenziale.

8. La capacità ricettiva minima dell'albergo diffuso è di quindici posti letto complessivi.

Dalla redazione