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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Piemonte 14/10/2014, n. 14
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- L.R. 31/05/2022, n. 7
- L.R. 31/10/2017, n. 16
- L.R. 11/03/2015, n. 3
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TITOLO I. - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO |
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Capo I. - PRINCIPI GENERALI |
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Art. 1. - (Finalità e principi)1. L'attività amministrativa regionale persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di imparzialità, democraticità, economicità, efficacia ed efficienza, pubblicità, proporzionalità, legittimo affidamento, trasparenza e dal rispetto |
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Art. 2. - (Ambito di applicazione)1. La presente legge si applica all'amministrazione regionale, alle agenzie, aziende ed enti strumentali o dipendenti dalla Regione. |
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Art. 3. - (Attività di informazione e comunicazione)1. Al fine di assicurare ai cittadini, alle imprese ed agli enti la conoscenza per la partecipazione alle politiche e ai programmi d |
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Art. 4. - (Obbligo di adozione del provvedimento espresso)1. I procedimenti che conseguono obbligatoriamente ad una istanza di parte o che sono iniziati d'ufficio si concludono mediante l'adozione di un provvedimento espresso e prevedono la possibilità di intervenire nel procedimento per via telematica mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata o di altri strument |
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Art. 5. - (Obbligo di motivazione)1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, è motivato. La motivaz |
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Art. 6. - (Criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni)1. I criteri di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, che i dirigenti osservano all'atto dell'assegnazione degli stessi, sono predeterminati dalla Giunta r |
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Capo II. - TERMINI |
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Art. 8. - (Termini)1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza, definiscono i criteri per la determinazione dei termini dei procedimenti amministrativi e individuano, nel rispetto degli stessi, il termine entro cui deve concludersi ciascun procedimento. 2. Il rispetto dei termini del procedimento costituisce elemento di valutazione delle prestazioni del responsabile del procedimento. 3. I criteri di cui al comma 1 sono volti a garantire: a) la pi |
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Art. 9. - (Sospensione dei termini)1. I termini per la conclusione dei procedimenti possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizion |
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Art. 9-bis. - (Disposizioni in materia di giusto procedimento)1. Le sospensioni dei termini ulteriori rispetto a quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) sono inefficaci e non sospendono la decorrenza dei termini, compresa la formazione del provvedimento finale per silenzio assenso nei casi previsti dall’ordinamento. 2. Nel caso in cui, al termine assegnato per la conclusione del procedimento, non siano stati acquisiti uno o più dei pareri e atti di assenso richiesti o resti da completare od esperire uno o più degli endoprocedimenti previsti, il soggetto titolare della relativa facoltà procede comunque al rilascio dei titoli richiesti entro il termine assegnato dando atto delle risultanze istruttorie effettive. Nel caso sussistano le condizioni giuridiche e di fatto previste per la convalida del provvedimento, di cui all’articolo 2 |
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Capo III. - INDIVIDUAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO |
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Art. 10. - (Responsabile del procedimento)1. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono a identificare i |
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Art. 11. - (Procedimenti di competenza di più strutture)1. Ai sensi dell'articolo 10, è individuato un unico responsabile per l'intero procedimento anche se il medesimo comprende fasi di |
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Art. 12. - (Pubblicizzazione)1. Ai fini di agevolare la partecipazione e garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, è reso pubblico l'elenco dei respo |
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Art. 13. - (Compiti del responsabile del procedimento)1. Fermo restando quanto previsto in materia di attribuzioni di competenze e responsabilità per il personale dell'amministrazione regionale, il responsabile del procedimento: a) decide in merito alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità, ai requisiti di legittimazione ed ai presupposti per l'emanazione del provvedimento; |
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Art. 14. - (Compiti del responsabile dell'istruttoria)1. Fermo restando quanto previsto in materia di competenza e responsabilità per il personale dell'amministrazione regionale, il responsabile dell'istruttoria o chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento: a) provvede alla verifica della documentazione relativa al procedimento ed alla predisposizione degli atti allo scopo richiesti; b) provvede alla verifica dell'esistenza delle condizioni di |
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Capo IV. - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO |
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Art. 15. - (Comunicazione dell'avvio del procedimento)1. L'avvio del procedimento è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effett |
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Art. 16. - (Oggetto e forma della comunicazione)1. La comunicazione dell'avvio del procedimento è personale, redatta in forma scritta e contiene le indicazioni, rinvenibili anche sui siti istituzionali della Giunta regionale e del Consiglio regionale, nella sezione denominata Amministrazione Trasparente, relative a: |
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Art. 17. - (Comunicazioni dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza)1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica agli interessati, tempestivamente dalla presentazione della istanza, i motivi |
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Art. 18. - (Facoltà di intervento nel procedimento)1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni |
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Art. 19. - (Diritti dei soggetti interessati)1. I soggetti di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 18 hanno diritto: |
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Art. 20. - (Accordi con gli interessati)1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera b), le amministrazioni procedenti possono concludere, previo provvedimento dell'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, senza pre |
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Art. 21. - (Casi di inapplicabilità)1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività dell'amministrazione regionale diretta |
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Capo V. - ACCORDI, PARERI E VALUTAZIONI TECNICHE |
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Art. 23. - (Pareri)1. Nei procedimenti amministrativi di competenza della Regione, per l'acquisizione di pareri obbligatori, il termine entro il quale devono essere resi è fissato in venti giorni dal ricevimento della richiesta, fatte salve disposizioni diverse previste dalla legge e dal Regolamento interno del Consiglio regionale. Se sono richiesti pareri facoltativ |
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Art. 24. - (Valutazioni tecniche)1. Se per disposizione espressa di legge o di regolamento è previsto che per l'adozione di un provvedimento l'amministrazione regionale è tenuta preventivamente ad acquisire le valutazioni tecniche di organi od enti a |
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Capo VI. - DIRITTO DI ACCESSO |
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Art. 25. - (Diritto di accesso)1. Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi. 2. Per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi possono essere utilizzati strumenti informatici che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni da parte dell'interessato. |
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Capo VII. - EFFICACIA DEGLI ATTI |
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Art. 26. - (Efficacia)1. Gli atti amministrativi acquistano efficacia costitutiva dal momento della approvazione da parte dell'organo competente, salvo ne |
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TITOLO II. - SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA |
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Capo I. - PIEMONTE DIGITALE |
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Art. 27. - (Digitalizzazione)1. Al fine di promuovere il contenimento della spesa, la Regione entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, nell'ambito della vigente normativa nazionale, promuove la completa digitalizzazione degli atti utilizzando gli strumenti tecnologici oppo |
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Capo II. - ONERI AMMINISTRATIVI E SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE |
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Art. 28. - (Trasparenza e misurazione degli oneri amministrativi)1. Per oneri amministrativi si intendono i costi degli adempimenti cui cittadini e imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti al |
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Art. 29. - (Autocertificazione e presentazione di atti e documenti)1. I soggetti di cui all'articolo 2, nonché i concessionari di pubblici servizi, adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni, previste dal d.p.r. 445/2000, in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini ad amministrazioni pubbliche. |
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Art. 30. - (Sportello unico per le attività produttive)1. Lo Sportello unico per le attività produttive costituisce l'unico punto di accesso in relazione a tutti i procedimenti di cui all'articolo 2, |
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Art. 31. - (Funzioni regionali a supporto degli Sportelli unici)1. La Giunta regionale, nell'esercizio delle funzioni di assistenza tecnica alle imprese di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della |
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Art. 32. - (Sportello unico telematico)1. La Regione garantisce la gestione telematica dello Sportello unico per le attività produttive attraverso un portale che fornisce informazioni e servizi alle imprese ed agli enti locali. 2. Il portale contie |
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Capo III. - CONFERENZA DI SERVIZI |
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Art. 33. - (Conferenza di servizi) |
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Art. 34 - Ricorso alla conferenza di servizi |
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Art. 35 - Procedimento della conferenza di servizi |
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Art. 36. - (Partecipazione della Regione alla conferenza di servizi indetta da altre amministrazioni)1. L’amministrazione regionale partecipa alla conferenza di servizi indetta da altre amministrazioni attraverso il rappresentante unico regionale individuato, in relazione alle funzioni ed all'oggetto del procedimento |
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Capo IV. - SEGNALAZIONE CERTIFICATA D'INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) E SILENZIO ASSENSO |
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Art. 37. - (Segnalazione certificata d'inizio attività e silenzio-assenso)1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 27, comma 2, dello Statuto della Regione Piemonte, a disciplinare i casi in cui trovano applicazione le fattispecie di cui agli articoli 19 e 20 della legge 241/1990. |
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TITOLO III. - NORME TRANSITORIE E FINALI |
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Capo I. - NORME TRANSITORIE |
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Capo II. - ABROGAZIONI |
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Art. 39. - (Abrogazioni di norme)1. La legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è abrogata |
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