Articolo abrogato dalla L.R. 14/03/2014, n. 3. L’articolo 35 così recitava: “Art. 35. - (Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 11) - 1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali), le parole “alle province o ai comuni” sono sostituite dalle seguenti: “ai comuni che le devono obbligatoriamente esercitare in forma associata attraverso le unioni montane di comuni o le convenzioni di cui all'articolo 3.”.

2. Al comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 11/2012, le parole “l'obbligo di gestione associata delle funzioni conferite ai comuni” sono sostituite dalle seguenti “gli ambiti territoriali di gestione delle funzioni conferite.”.”

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