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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Piemonte 09/08/1999, n. 21
L.R. Piemonte 09/08/1999, n. 21
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 22/01/2019, n . 1
- L.R. 22/12/2015, n. 26
- L.R. 12/08/2013, n. 17
- L.R. 06/08/2009, n. 22
- L.R. 13/11/2006, n. 35
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Capo I. Disposizioni generali |
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Art. 1. - (Oggetto)1. La Regione riconosce nell'attività di bonifica e d'irrigazione un mezzo permanente finalizzato allo sviluppo, alla tutela e alla valorizzazione delle produzioni agricole con |
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Art. 2. - (Piano regionale per le attività di bonifica e d'irrigazione)1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il piano regionale per le attività di bonifica e d'irrigazione, |
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Art. 5. - (Riordino irriguo volontario)1. Al fine di favorire il riordino irriguo negli ambiti territoriali dei consorzi di bonifica, dei consorzi di irrigazione e dei consorzi di irrigazione e bonifica, la Regione, concede |
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Art. 6. - (Collaborazione, concertazione e accordi di programma) |
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Capo II. Comprensori e consorzi di bonifica |
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Art. 7. - (Comprensori di bonifica)1. I Comprensori di bonifica sono delimitati dalla Regione, al di fuori dei territori ai quali si applica la normativa regionale relativa alle zone montane. Tenuto conto dell'esigenza di istitui |
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Art. 9. - (Comprensori interregionali)1. Nelle unità omogenee idrografiche ch |
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Art. 10. - (Piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale)1. Per ciascun comprensorio classificato di bonifica, l'attività di bonifica è svolta secondo le previsioni del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale, redatto dal consorzio competente per territorio. |
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Art. 11. - (Procedure per l'approvazione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale)1. Il Consiglio dei delegati di ciascun consorzio di bonifica, entro un anno dalle prime elezioni consortili successive all'approvazione dello statuto, delibera la proposta di piano concernente il comprensorio di propria competenza e la trasmette ai Comuni e alle Province interessati per territorio, curandone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ne |
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Art. 12. - (Opere di bonifica)1. Nei comprensori delimitati ai sensi dell'articolo 7 costituiscono opere di bonifica, così come individuate nel piano regionale per le attività di bonifica e irrigazione: a) la canalizzazione della rete scolante e le opere di stabilizzazione, difesa e regimazione dei corsi d'acqua; |
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Art. 13. - (Consorzi di bonifica)1. I consorzi di bonifica sono enti pubblici economici e concorrono con gli altri consorzi previsti dalla presente legge alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 secondo le direttive, i piani e i programmi disposti dalla Regione. |
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Art. 14. - (Funzioni dei consorzi di bonifica)1. Ai consorzi di bonifica competono le seguenti funzioni: a) deliberano la proposta di piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale e del programma di cui all'articolo 3 relat |
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Art. 15. - (Partecipazione al consorzio)1. Il consorzio è costituito tra i proprietari degli immobili situati nell'ambito del relativo comprensorio di bonifica, che ricevono o possono ricevere beneficio dall'attività di bonifica già realizzata ovvero da attuare secondo il piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale ed il programma triennale di cui all'articolo 3. |
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Art. 16. - (Costituzione su iniziativa degli interessati) |
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Art. 17. - (Costituzione su iniziativa della Regione)1. I consorzi di bonifica possono essere costituiti dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, per la realizzazione del piano regionale per le attività di bonifica e di irrigazione, da attuarsi nel comprensorio interessato, delimitato ai sensi dell'articolo 7. L'intervento è previsto laddove si accerti la necessità e l'urgenza del recupero o della valorizzazione della produttivit&a |
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Art. 20. - (Realizzazione delle opere di bonifica)1. La Giunta regionale può, tramite concessione, assegnare ai consorzi di bonifica la progettazione e la realizzazione delle opere di bonifica. Nell'atto di con |
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Art. 21. - (Obblighi di bonifica a carico dei proprietari)1. I proprietari degli immobili situati nella perimetrazione del consorzio di bonifica di cui all'articolo 15, comma 2, concorrono alla realizzazione dell'attività d |
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Art. 22. - (Esecuzione delle opere di competenza privata) |
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Art. 23. - (Proprietà pubblica delle opere di bonifica)1. Le ope |
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Art. 24. - (Gestione delle opere)1. I consorzi di bonifica, nell'ambito del comprensorio di loro competenza, provvedono, dalla data della loro consegna, alla gestione delle opere di bonifi |
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Art. 25. - (Concessioni, licenze e permessi)1. Le concessioni, l |
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Art. 26. - (Violazioni amministrative) |
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Art. 27. - (Piano di classifica e contributo consortile di bonifica)1. Il contributo consortile di bonifica costituisce la quota dovuta da ciascun consorziato per le spese riferibili all'articolo 21, comma 1, lettere a) e |
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Art. 28. - (Diritto di voto)1. Ogni consorziato che goda dei diritti civili, se in regola con il pagamento dei contributi di bonifica consortili, ha diritto ad un voto. |
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Art. 30. - (Organi) |
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Art. 31. - (Consiglio dei delegati)1. Il C |
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Art. 32. - (Designazione dei rappresentanti dei Comuni)1. I rappresentanti dei Comuni nel Consiglio dei delegati sono designati da un assemblea composta dai Sindaci dei Comuni del comprensorio o da loro delegati, con voto limitato a: |
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Art. 33. - (Elezione dei delegati)1. I consorziati eleggono i componenti del Consiglio al loro interno. 2. Ai fini delle elezioni dei delegati i consorziati sono suddivisi fino ad un massimo di 5 fasce, a seconda del diverso carico contributivo. |
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Art. 35. - (Compiti e funzionamento del Consiglio) |
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Art. 36. - (Deputazione amministrativa)1. La Deputazione amministrativa è l'organo che provvede alla gestione |
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Art. 37. - (Presidente) |
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Art. 38. - (Collegio dei revisori dei conti)1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente nominati dalla Regione fra gli iscritti nel ruolo ufficiale dei revisori dei conti. Gli altri membri sono |
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Art. 39. - (Statuto)1. Il consorzio di bonifica è retto da uno statuto che detta disposizioni per il suo funzionamento, in conformit& |
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Art. 40. - (Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni consortili) |
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Art. 41. - (Controllo regionale sugli atti consortili)1. Entro cinque giorni dalla loro adozione il consorzio trasmette alla Giunta regional |
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Art. 42. - (Vigilanza regionale e poteri sostitutivi)1. La Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi sugli atti dei consorzi obbligatoriamente previsti entro un termine determinato, ai sensi della legislazione vigente e dello statuto consortile, e per gli atti sui quali siano stati posti rilievi o denunce di irregolarità. 2. A tale fine, la Giunta regionale delibera l'avvio della procedura di sostituzione, invitando il consorzio a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni dal ricevimento della d |
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Art. 43. - (Impugnazione dei provvedimenti consortili) |
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Capo III. Comprensori e consorzi di irrigazione |
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Art. 44. - (Comprensori di irrigazione)1. I comprensori d'irrigazione sono del |
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Art. 45. - (Consorzi di irrigazione)1. A ciascun ambito delimitato ai sensi dell'articolo 44 corrisponde un consorzio di irrigazione territorialmente competente. 2. I consorzi d'irrigazione privi di personalità giuridica possono acquisirla: |
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Art. 46. - (Funzioni dei consorzi di irrigazione)1. Ai consorzi di irrigazione di cui all'articolo 45, competono le seguenti funzioni: a) esercizio dell'irrigazione in forma collettiva e manutenzione delle relative opere, nonché, su concessione dello Stato o della Regione, realizzazione di interventi pubblici di manutenzione straordinaria degli impianti per l'irrigazione collettiva o |
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Art. 47. - (Consorzi di irrigazione e bonifica) |
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Art. 48. - (Funzioni dei consorzi di irrigazione e bonifica) |
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Art. 49. - (Costituzione di coutenze e partecipazione a società)1. P |
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Art. 50. - (Canali demaniali di irrigazione) |
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Art. 51. - (Riordino dei consorzi di irrigazione esistenti)1. La Regione in considerazione dell'elevato numero di piccoli consorzi di irrigazione esistenti, diffusi sul territorio, al fine di rendere più organici gli interventi a favore dell'attività irrigua, incentiva, con le provvidenze di cui all'articolo 52, i consorzi di irrigazione, il cui comprensorio sia delimitato ai sensi dell'articolo 44. |
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Art. 52. - (Finanziamenti regionali per l'irrigazione)1. A favore dei consorzi d'irrigazione, così come individuati all'articolo 45, possono essere concessi contrib |
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Capo IV. Norme comuni |
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Art. 53. - (Consorzi di secondo grado)1. Per la coordinata realizzazione |
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Art. 54. - (Attuazione del programma triennale regionale della bonifica e dell'irrigazione)1. Il programma di cui all'articolo 3 è valido per un triennio ed è aggiornato annualmente in funzione del bilancio pluriennale della Regione. |
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Art. 55. - (Procedure per la redazione dei programmi annuali)1. I consorzi di irrigazione di cui all'articolo 45 |
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Art. 56. - (Finanziamento delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione) |
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Art. 58. - (Contributi regionali per la fusione dei consorzi) |
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Art. 59. - (Interventi urgenti)1. Al verificarsi di una situazione di particolare emergenza, qualora siano necessari interventi urgenti ed indiffer |
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Art. 60. - (Interventi della Giunta regionale) |
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Art. 62. - (Sistema informativo della bonifica ed irrigazione)1. Al fine di raccogliere, organizzare, |
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Art. 63. - (Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione)1. È costituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione. La Consulta è organo consultivo della Regione per gli adempimenti connessi all'attuazione della presente legge. 2. La Consulta è nominata dal Presidente della Giu |
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Art. 64. - (Competenze della Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione)1. La Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione formula proposte in ordine: a) all'elaborazione degli schemi di s |
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Art. 65. - (Norme finanziarie)1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1999 la spesa di lire 350.000.000 per le spese correnti e la spesa di lire 6.300.000.000 per spese di investimento. 2. Nello stato di previsione della spesa vengono cons |
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Art. 66. - (Norma transitoria)1. La concessione degli aiuti previsti dalla presente legge |
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