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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Piemonte 04/04/2024, n. 10
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Avviso di rettifica in B.U. 19/04/2024 Suppl. n. 4
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CAPO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE |
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Art. 1. - (Modifiche alla legge regionale 32/1982)1. Il comma 5 dell’articolo 11 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme |
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Art. 2. - (Modifiche alla legge regionale 23/2002)1. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 (Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regi |
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Art. 3. - (Modifiche alla legge regionale 19/2009)1. All’articolo 12, comma 1, lettera k), della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) le parole “Valle Sesia” sono sostituite dalla seguente: “Valsesia”. |
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Art. 4. - (Modifiche alla legge regionale 3/2015)1. All’articolo 41, comma 1-bis, della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione) le parole “ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 6 ottobre 2014, n. 13-381 (Disposizioni operative per la costituzione e gestione del catasto degli impianti ter |
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Art. 5. - (Modifiche alla legge regionale 1/2018)1. Il comma 6 dell’articolo 18 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1(Norme in materia di gestion |
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Art. 6. - (Modifiche alla legge regionale 26/2020)1. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26 (Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico) è inserito il seguente: |
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CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORESTE E GOVERNO DEL TERRITORIO |
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Art. 7. - (Modifiche alla legge regionale 56/1977) |
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Art. 8. - (Modifiche alla legge regionale 45/1989)1. All’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idro |
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Art. 10. - (Modifiche alla legge regionale 4/2009)1. All’articolo 3, comma 1, della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) dopo le parole “di sviluppo” sono inserite le seguenti “ed evoluzione”. 2. Il comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale 4/2009 è abrogato. 3. All’articolo 19, comma 3, |
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Art. 11. - (Modifiche alla legge regionale 3/2013)1. Il comma 4 dell’articolo 89 della legge regionale 25 marzo 2 |
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Art. 12. - (Modifiche alla legge regionale 7/2022)1. All’articolo 35, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2022, n. 7 (Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia): |
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CAPO III - OMISSIS
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CAPO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETÀ PARTECIPATE |
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Art. 15. - (Modifiche alla legge regionale 17/2007)1. Al titolo della legge regionale 26 luglio 2007, n. 17 (Riorganizzazione societaria dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.) le parole “Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.” sono sostituite dalle seguenti: “Impresa Piemonte S.p.A.”. |
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Art. 16. - (Disposizioni finali, attuative e finanziarie in materia di società partecipate)1. La denominazione “Impresa Piemonte S.p.A.” sostituisce a ogni effetto e, laddove presente, in qualsiasi ulteriore disposizione normativa regiona |
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Art. 17. - (Abrogazione dell’articolo 11 della legge regionale 1/2015) |
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CAPO V - OMISSIS
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CAPO VI - DISPOSIZIONI IN MATERA DI CACCIA E PESCA |
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Art. 19. - (Modifiche alla legge regionale 37/2006)1. L’alinea del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca) è sostituito dal se |
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CAPO VII - ALTRE DISPOSIZIONI |
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SEZIONE I - Sanità |
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Art. 20. - Art. 21. Omissis
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Art. 22. - (Modifiche alla legge regionale 30/1982)1. All’articolo 6, primo comma, della legge regionale 26 ottobre 1982, n. 30 (Riordino delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie, polizia e servizi veterinari) le parole “l'Unità Sanitaria Locale si avvale del proprio personale tecnico” sono so |
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Art. 23. - Omissis
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Art. 24. - (Modifiche alla legge regionale 15/2011) |
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Art. 25. - Omissis
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SEZIONE II - Commercio |
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Art. 26. - (Modifiche alla legge regionale 28/1999) |
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SEZIONE III – Enti locali |
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Art. 27. - (Sostituzione dell’articolo 80 della legge regionale 44/2000)1. L’articolo 80 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ''Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) è sostituito dal seguente: “Art. 80. (Competizioni sportive su strada) 1. Il rilascio delle autorizzazioni per |
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Art. 28. - (Modifiche alla legge regionale 11/2012)1. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 28 sette |
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SEZIONE IV - Turismo |
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Art. 29. - (Modifiche alla legge regionale 14/2016)1. Il comma 5 dell’articolo 12 della legge regionale 11 luglio |
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SEZIONE V - Attività estrattive |
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Art. 30. - (Modifiche alla legge regionale 23/2016) |
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SEZIONE VI - Istruzione |
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Art. 31. - Omissis
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SEZIONE VII - Cultura |
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Art. 32. - Omissis
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Art. 33. - (Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale 20/1989) |
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Art. 34. - (Modifiche alla legge regionale 11/2018) |
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SEZIONE VIII - OMISSIS
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SEZIONE IX - Politiche giovanili |
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Art. 42. - (Modifiche alla legge regionale 6/2019)1. All’articolo 2, comma 1, della legge regionale 1° marzo 2019, n. 6 (Nuove norme in materia di politiche giovanili) la parola “ventinove” è sostituita dalla seguente: “trentaquattro”. 2. L’articolo 9 della legge regionale 6/2019 è sostituito dal seguente: “Art. 9. (Registro delle associazioni giovanili e registro delle consulte e forum giovani locali) |
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SEZIONE X - Agricoltura |
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Art. 43. - Omissis
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Art. 44. - (Modifiche alla legge regionale 1/2019)1. Il comma 1-bis dell'articolo 16 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 |
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SEZIONE XI - Sport e tempo libero |
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Art. 45. - (Modifiche alla legge regionale 23/2020)1. L’articolo 9 della legge regionale del 1° ottobre 2020, n. 23 (Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva) è sostituito dal seguente: “Art. 9. (Tutela del praticante sportivo) 1. I corsi di attività motorie e sportive offerti all'interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione, devono essere svolti con il coordinamento di un chinesiologo o di un istruttore di specifica disciplina |
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Art. 46. - (Modifiche alla legge regionale 22/2022)1. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 15 dicembre 2022, n. 22 (Iniziative finalizzate al benessere sociale attraverso l'esercizio fisico strutturato e adattato. Istituzione dei Percorsi e delle Pale |
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CAPO VIII - DISPOSIZIONI RELATIVE A IMPEGNI ISTITUZIONALI |
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Art. 47. - Omissis
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Art. 48. - (Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale 27/2023)1. L’articolo 5 della legge regionale 17 ottobre 2023, n. 27 (Disposizioni per la promozione e la valorizzazione della filiera regionale del legno) è sostituit |
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Art. 49. - (Modifiche alla legge regionale 30/2023)1. Il comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 3 novembre 2023, n. 30 (Disciplina dei servizi educativi per l'infanzia e disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni) è sostituito dal seguente: |
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Art. 50. - (Modifiche alla legge regionale 32/2023)1. Dopo la lettera e) del comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 24 novembre 2023, n. 32 (Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l’orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro) è inserita la seguente: “e-bis) un rappresentante designato dall’Unione province d’Italia (UPI Piemonte);”. 2. Dopo la lettera f) del comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 32/2023 |
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Art. 51. - (Modifiche alla legge regionale 1/2024) |
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CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 52. - (Clausola di invarianza finanziaria)1. Dall'attuazione dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. |
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Art. 53. - (Dichiarazione d’urgenza)1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte. |
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