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L. R. Piemonte 24/11/2023, n. 32

Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro.
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- L.R. 04/04/2024, n. 10
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1. - (Oggetto e finalità)

1. La Regione, nell’esercizio delle competenze di cui all’articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dello Statuto regionale e nel quadro della programmazione europea e statale, definisce e disciplina il sistema integrato delle politiche relative allo sviluppo delle competenze, all’occupazione e all’inclusione sociale e dei servizi per l’orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro.

2. La Regione, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti dallo Stato, dei principi di leale co

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Art. 2. - (Principi e criteri generali)

1. La Regione persegue le finalità di cui all’articolo 1, comma 4, secondo principi e criteri atti a garantire:

a) le pari opportunità delle persone, indipendentemente dal genere, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, orientamento sessuale e da ogni altra condizione personale e sociale;

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Art. 3. - (Campo di applicazione)

1. Rientrano nelle disposizioni della presente legge:

a) gli enti strumentali della Regione operanti nell’ambito dell’orientamento, della formazione e del lavoro;

b) gli organismi pubblici o privati accreditati per erogare servizi per l’orientamento p

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TITOLO II - PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE
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CAPO I - FUNZIONI DELLA REGIONE
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Art. 4. - (Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, monitoraggio, valutazione dei servizi e degli interventi di orientamento permanente, formazione professionale e per il lavoro e in particolare:

a) adotta gli atti di programmazione e di attuazione degli interventi e ne assicura la corretta gestione da parte dei soggetti cui compete l’esecuzione;

b) individua le procedure e i criteri per l’accreditamento e l’autorizzazione degli operatori pubblici e privati, nel rispetto della normativa nazionale;

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CAPO II - PROGRAMMAZIONE INTEGRATA DELLE POLITICHE
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Art. 5. - (Politiche per lo sviluppo delle competenze)

1. La Giunta regionale definisce le politiche di sviluppo delle competenze negli ambiti dell’orientamento permanente di cui agli articoli 17 e 18, della formazione professionale di cui agli articoli da 19 a 27 e del lavoro di cui agli articoli da 35 a 51 con l’obiettivo di innalzare il livello di qualificazione delle persone, per accrescerne l’occupabilità a supporto della transizione dell’economia verso la sostenibilità e per il pieno utilizzo delle potenzialità delle tecnologie digitali.

2. La Giunta regionale per lo sviluppo

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Art. 6. - (Politiche per l’occupazione)

1. La Regione indirizza le proprie politiche per l’occupazione, prioritariamente, alle fasce di popolazione sottorappresentate sul mercato del lavoro quali i giovani e le donne, nonché ai disoccupati di lunga durata, ai lavoratori dipendenti o autonomi espulsi o a rischio di espulsione dal sistema produttivo a causa di crisi aziendali, settoriali o territoriali.

2. La Giunta regionale adotta interventi combinati di politica attiva e pas

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Art. 7. - (Politiche per l’inclusione sociale)

1. La Regione persegue l’inclusione attiva dei soggetti svantaggiati mediante azioni di orientamento permanente, formazione professionale e di politica del lavoro finalizzate a rendere il mercato del lavoro regionale più inclusivo e a contrastare le disparità soggettive in una prospettiva di equità, definendone le modalità attuative anche sulla base dei principali indicatori sociali.

2. La Regione attua interventi combinati di politica attiva, forme di sostegno al reddito a persone o

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Art. 8. - (Analisi dei fabbisogni)

1. La Giunta regionale promuove e realizza in modo continuativo analisi sull’andamento del mercato del lavoro e dei flussi di scolarità.

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Art. 9. - (Quadro strategico triennale delle politiche)

1. La Giunta regionale, previa consultazione della Commissione regionale di concertazione di cui all’articolo 11 e previo parere della commissione consiliare competente, approva il quadro strategico triennale del sistema dell’orientamento permanente, della formazione professionale e del lavoro entro il 30 novembre dell’anno precedente l’avvio del triennio di vigenza del medesim

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Art. 10. - (Programmazione dei servizi e delle attività)

1. La Giunta regionale, in coerenza con il quadro strategico triennale, previa consultazione della Commissione di cui all’articolo 11, approva con valenza di norma pluriennale gli atti di indirizzo per la realizzazione delle attività.

2. Gli atti di indirizzo possono

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Art. 11. - (Commissione regionale di concertazione per le politiche regionali del lavoro, della formazione professionale e dell'orientamento permanente)

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituita, quale sede concertativa unica, la Commissione regionale di concertazione per le politiche dell'orientamento permanente, della formazione professionale e del lavoro, di seguito denominata Commissione, che esercita le seguenti funzioni:

a) formula proposte ed esprime pareri obbligatori e non vincolanti sul quadro strategico e sugli atti di programmazione delle politiche del lavoro, della formazione professionale e dell'orientamento permanente, di cui agli articoli 9 e 10, e in ordine alle iniziative in materia di fabbisogni professionali delle imprese e di fabbisogni formativi dell'offerta di lavoro. I pareri sono resi entro trenta giorni dalla presentazione del provvedimento alla Commissione, salvo casi di particolare urgenza, decorsi i quali la Giunta regionale può procedere con l’approvazione degli atti;

b) riceve ed esamina rapporti, studi e valutazioni inerenti alle materie oggetto della presente legge, con cadenza almeno semestrale, predisposti anche su propria proposta o in attuazione delle attività di monitoraggio e analisi realizzati dalla Giu

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Art. 12. - (Confronto con le associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità)

1. Con provvedimento della Giunta regionale è istituita una sede di confronto permanente con le associazioni comparativamente più rappresentative cos

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CAPO III - GESTIONE CONTROLLO, VALUTAZIONE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI
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Art. 13. - (Modalità di realizzazione delle attività)

1. Per il finanziamento e la realizzazione delle attività di orientamento permanente, formazione professionale e dei servizi al lavoro di cui alla presente legge, la struttura regionale competente in materia di formazione professionale, lavoro e orientamento provvede attraverso:

a) il sostegno, attraverso l’erogazione dei contributi ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai docu

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Art. 14. - (Controlli)

1. La Giunta regionale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, esercita il controllo delle attività inteso quale verifica di conformità agli standard, di regolarit

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Art. 15. - (Monitoraggio e valutazione del sistema regionale integrato delle politiche)

1. La Giunta regionale assicura il monitoraggio continuativo delle attività di orientamento permanente, di formazione professionale e dei servizi del lavoro secondo modalità rispondenti ai criteri e alle disposizioni delle norme che ne assicurano il finanziamento, nonché alle più generali esigenze conoscitive di cittadini, rappresentanze di inter

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Art. 16. - (Sistema informativo)

1. In attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), la Regione istituisce il Sistema informativo formazione professionale, lavoro e orientamento permanente (SIFPLO) quale strumento per l’organizzazione e semplificazione dell'azione amministrativa, nonché per la programmazione, gestione, certificazione, monitoraggio, controllo e valutazione delle politiche attuate, nell’osservanza degli obblighi stabiliti dal regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE (Regolamento del Parlamento europe

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TITOLO III - ASSETTO ISTITUZIONALE E SERVIZI
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CAPO I - IL SISTEMA E I SERVIZI PER L’ORIENTAMENTO PERMANENTE
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Art. 17. - (Articolazione del sistema di orientamento permanente)

1. La Regione promuove azioni finalizzate a:

a) sostenere l’acquisizione delle competenze di orientamento da parte di adolescenti, giovani e adulti per gestire autonomamente e consapevolmente le proprie scelte;

b) contrastare la dispersione scolastica;

c) favorire la conoscenza ed esperienza del mondo del lavoro e delle professioni.

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Art. 18. - (Tirocini estivi di orientamento)

1. L’offerta regionale include i tirocini estivi di orientamento promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, secondo le indicazioni di età previste

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CAPO II - IL SISTEMA E I SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
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Art. 19. - (Articolazione del sistema di formazione professionale)

1. Al sistema regionale della formazione professionale afferiscono le seguenti tipologie formative:

a) i corsi del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53) e le relative azioni di supporto, incluso il corso annuale integrativo per l’accesso all’esame di Stato di cui di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 226/2005, successivo al conseguimento del diploma professionale di IeFP;

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Art. 20. - (Soggetti attuatori del sistema della formazione professionale)

1. Si configurano quali soggetti attuatori delle attività di cui al presente capo le istituzioni formative e gli organismi di formazione.

2. Fermo restando quanto previsto dalla legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), si considerano istituzioni formative gli enti senza scopo di lucro, accreditati dalla Regione, che possono attuare tutte le tipologie formative di cui all’articolo 19, comma 1.

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto ministeriale 25 maggio 2001, n. 166 (Accreditamento delle sedi formative e delle sedi orientative), si considerano organismi di formazione gli enti accreditati dalla Regione che possono attuare le tipologie form

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Art. 21. - (Istruzione e formazione professionale)

1. La Regione contribuisce ad assicurare a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età, attraverso la programmazione di percorsi di qualifica e diploma professionale e azioni di supporto dei percorsi, mirate a promuovere l’educazione alla convivenza civile, la crescita educativa, culturale e professionale, l’acquisizione delle competenze e l’ampliamento delle conoscenze, delle abilità, delle capacità e delle attitudini relative all’uso delle nuove tecnologie, nonché la conoscenza di almeno una lingua europea.

2. I percorsi di cui al comma 1, che assicurano altresì gli strumenti indispensabili per l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, sono art

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Art. 22. - (Formazione tecnica superiore e alta formazione)

1. La Giunta regionale promuove attività di formazione tecnica superiore dirette ad assicurare un'offerta formativa ampia, diversificata e rispondente ai fabbisogni di professionalità espressi dal sistema socioeconomico regionale a favore di soggetti che desiderano acquisire competenze specialistiche finalizzate all’inserimento o alla progressione lavorativa.

2. Il sistema della formazione tecnica superiore comprende:

a) i percorsi di istruzione tecnol

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Art. 23. - (Formazione continua e formazione permanente)

1. Allo scopo di concorrere alla progressiva crescita culturale e professionale delle persone, di favorire l’esercizio di una cittadinanza attiva, di migliorare la qualità e la mobilità del lavoro e di promuovere e valorizzare l’invecchiamento attivo, nonché per contribuire allo sviluppo delle competenze richieste dal sistema economico, la Giunta regionale promuove azioni di formazione continua e formazione permanente anche attraverso misure di sostegno alla partecipazione.

2. Le azioni di formazione continua di cui al comma 1 sono differenziate in relazione alla condizione occupazionale, nonché alla natura e al

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Art. 24. - (Percorsi di formazione per categorie svantaggiate e soggetti in condizioni di vulnerabilità sociale e socioeconomica)

1. I percorsi mirati alle categorie svantaggiate hanno l’obiettivo di favorirne l’accesso al mondo del lavoro e l’inclusione sociale e si articolano in percorsi di formazione e in azioni finalizzate ad agevolare l’adattamento di imprese e lavoratori ai cambiamenti in atto e a cre

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Art. 25. - (Formazione regolamentata)

1. La Giunta regionale riconosce e promuove le attività formative riferite alle qualificazioni oggetto di specifiche discipline di settore e che rappr

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Art. 26. - (Riconoscimento delle attività formative non finanziate)

1. La Giunta regionale riconosce la conformità agli standard formativi di cui all’articolo 56, comma 5, delle attività formative non finanziate dalla Regione, purché previste da specifiche disposizioni di legge oppure conformi alla pr

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Art. 27. - (Mobilità transnazionale)

1. La Giunta regionale promuove corsi di formazione, tirocini, visite di studio ed esperienze di lavoro nei paesi dell’Unione europea, realizzati da

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CAPO III - IL SISTEMA REGIONALE DEI SERVIZI PER L’IMPIEGO
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Art. 28. - (Agenzia Piemonte Lavoro)

1. L’Agenzia Piemonte Lavoro, ente strumentale dotato di personalità giuridica pubblica, avente autonomia patrimoniale e contabile nell'ambito delle risorse a essa attribuite dal bilancio regionale, svolge i compiti in materia di servizi per l'impiego previsti in attuazione delle norme statali.

2. Lo statuto dell'Agenzia Piemonte Lavoro è approvato con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

3. L'Agenzia Piemonte Lavoro eroga i servizi e le mis

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Art. 29. - (Organi dell'Agenzia Piemonte Lavoro)

1. Sono organi dell'Agenzia Piemonte Lavoro il direttore e il collegio dei revisori dei conti.

2. Il direttore è nominato dalla Giunta regionale tra persone in possesso dei requisiti richiesti per l’incarico di direttore regionale.

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Art. 30. - (Organizzazione dell'Agenzia Piemonte Lavoro e programmazione delle attività)

1. L'Agenzia Piemonte Lavoro dispone di personale proprio e di dipendenti della Regione in distacco ai sensi dell’articolo 8, comma 2 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro).

2. L'Agenzia Piemonte Lavoro adotta il piano integrato di attività e organizzazione, di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia), convertito con modificazioni dalla legge

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Art. 31. - (Sistema regionale dei servizi per l'impiego)

1. Il sistema regionale dei servizi per l'impiego è costituito dai seguenti soggetti:

a) centri per l'impiego, quali strutture territoriali dell'Agenzia Piemonte Lavoro;

b) operatori pubblici e privati autorizzati dal Ministero del lavo

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Art. 32. - (Centri per l'impiego)

1. I centri per l’impiego, in quanto strutture territoriali dell’Agenzia Piemonte Lavoro, costituiscono porta di accesso alle politiche del lavoro, perno della rete dei servizi territoriali per il lavoro e punto di riferimento per il cittadino per le politiche di welfare connesse all’inserimento lavorativo, anche in raccordo con i servizi socioassistenziali, facilitando l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, la ricerca di professionalità, la prevenzione e la soluzione delle crisi aziendali per la salvaguardia dell'occupazione e dei livelli di competitività.

2. I centri per l’impiego sono strutture territoriali pubbliche preposte alla gestione operativa delle politiche attive del lavoro e svolgono in forma integrata, nei confronti dei disoccupati e dei lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione, ai sensi dell'

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Art. 33. - (Ruolo delle imprese)

1. La Regione riconosce il fondamentale ruolo delle imprese per il regolare funzionamento del mercato del lavoro, lo sviluppo economico del territorio,

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Art. 34. - (Internazionalizzazione del mercato del lavoro)

1. La Regione, allo scopo di garantire ai lavoratori l'esercizio del diritto a muoversi e lavorare in tutto il territorio europeo, promuove, anche avva

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CAPO IV - INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO
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Art. 35. - (Politiche attive del lavoro)

1. Le politiche attive per il lavoro sono costituite da un insieme di servizi, misure e strumenti per rendere più efficace il funzionamento del mercato del lavoro, favorendo le possibilità di incontro tra la domanda e l’offerta, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard regionali.

2. Le politiche di cui al comma 1 sono finalizzate al rafforzamento delle competenze e dell’occupabilità, all’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro e

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Art. 36. - (Misure di contrasto alle crisi occupazionali e progetti di ricollocazione professionale)

1. La Giunta regionale, autonomamente o in concorso con gli enti locali e le parti sociali e in raccordo con le strutture ministeriali competenti, interviene a contrasto delle situazioni di crisi territoriali, settoriali e aziendali, anche attraverso l’apertura di tavoli di crisi, con le seguenti modalità:

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Art. 37. - (Esame congiunto delle crisi occupazionali e pareri sui trattamenti integrativi)

1. La struttura regionale competente in materia di lavoro, formazione professionale e orientamento svolge l'esame congiunto previsto dalle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria nel rispetto di quanto disposto dall’

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Art. 38. - (Tirocini extracurriculari)

1. La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, i tirocini extracurriculari formativi e di orientamento o di inserimento o reinserimento lavorativo, quali strumenti non costituenti rapporti di lavoro finalizzati a favorire l'acquisizione di competenze e a sostenere le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

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Art. 39. - (Elementi qualificanti dei tirocini extracurriculari)

1. La Giunta regionale, con specifico provvedimento, definisce standard minimi di qualità in materia di tirocini al fine di qualificare l’istituto, in conformità con quanto previsto all’articolo 1, commi da 720 a 726, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024).

2. La Giunta regionale:

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Art. 40. - (Misure a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa)

1. La Regione favorisce, mediante la concessione di contributi, finanziamenti agevolati e garanzie di accesso al credito, nonché di servizi di accompagnamento e assistenza tecnica finalizzati anche al ricambio generazionale e alla trasmissione d’impresa, la nascita e lo sviluppo di iniziative di autoimpiego nella forma di attività di lavoro autonomo e di creazione di impresa, impresa individuale, società di persone, società di capitali, ivi comprese società cooperative, purché abbiano sede legale, amministrativa e prevalente attività operativa in Piemonte.

2. La Regione, nel fav

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Art. 41. - (Conciliazione tra tempi di vita e di lavoro)

1. Al fine di promuovere e incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa e dell'organizzazione del lavoro volte a favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, la Regione, ai sensi della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Dis

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Art. 42. - (Azioni positive e priorità negli incentivi)

1. La Giunta regionale, nell'erogazione delle risorse finanziarie, dà priorità alle imprese e agli enti che attuano al proprio interno azioni positive a favore delle donne, anche avvalendosi della Commissione per le pari opportunità tra donne e uomini, di cui all'articolo 93 dello Statuto

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Art. 43. - (Invecchiamento attivo delle persone)

1. La Regione riconosce e valorizza il ruolo delle persone in età avanzata, promuovendo la loro partecipazione alla vita economica e lavorativa, favorendo la costruzione di percorsi per l’autonomia e il benessere nell’ambi

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Art. 44. - (Inserimento lavorativo delle persone con disabilità)

1. La Giunta regionale, nell'ambito dei servizi e delle modalità di collocamento mirato di cui alla legge 68/1999, promuove l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

2. La Giunta regionale, l’Agenzia Piemonte Lavoro e i centri per l’impiego

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Art. 45. - (Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità)

1. È istituito, ai sensi dell'articolo 14 della legge 68/1999, il fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità, di seguito denominato Fondo, destinato al finanziamento degli interventi di inserimento lavorativo delle persone con disabilità e dei servizi di assistenza tecnica, nonché dei relativi servizi di sostegno

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Art. 46. - (Agevolazioni finalizzate all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità)

1. Le agevolazioni sono destinate ai datori di lavoro, anche se non soggetti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3 della legge 68/1999.

2. Le agevolazioni sono, altresì, destinate alle persone con disabilità coinvolte nelle attività oggetto della presente legge, a titolo di rimborso spese e di sostegno alla partecipazione ad attività dire

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Art. 47. - (Cantieri di lavoro e altri progetti di utilità pubblica)

1. Per facilitare l'inserimento lavorativo e per favorire l'inclusione sociale, nonché per agevolare la maturazione dei requisiti previdenziali dei soggetti di cui all’articolo 35, comma 4, è possibile, nell'ambito delle misure di politica attiva del lavoro, prevederne l'utilizzo temporaneo e straordinario in cantieri di lavoro o in altri progetti per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità, da parte di comuni, di unioni di comuni o di altre forme associative, di organismi di diritto pubblico, così come definiti dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici, e di soggetti controllati e partecipati direttamente o indirettamente dalla Regione.

2. L’attività di cantiere o di progetto di utilità pubblica può essere affiancata da servizi al lavoro e da azioni di formazione finalizzate a favorire l'occupabilità dei soggetti.

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Art. 48. - (Avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni)

1. L'avviamento per il reclutamento di personale delle categorie o qualifiche per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, salvo gli ulteriori requisiti per specifiche professionalità, avviene mediante selezione pubblica di verifica d

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Art. 49. - (Qualificazione del lavoro presso la pubblica amministrazione)

1. La Regione promuove, nel rispetto di quanto previsto in materia dai contratti collettivi, la qualificazione e la riqualificazione del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni regionali e locali, operanti nell'ambito del Piemonte, e dei so

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Art. 50. - (Incentivi all’assunzione)

1. La Regione favorisce l'inserimento lavorativo dei soggetti disoccupati, che risultano svantaggiati ai sensi della vigente normativa europea e nazion

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10879034 11496205
Art. 51. - (Sostegno al reddito)

1. La Giunta regionale ha la facoltà di destinare risorse per il sostegno al reddito a favore di lavoratori interessati da una involontaria interruzione, definitiva o temporanea, del lavoro e che si trovano in situazione economica pari o inferiore alla soglia minima stabilita dalla Giunta regionale.

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TITOLO IV - QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI ORIENTAMENTO PERMANENTE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
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CAPO I - QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEGLI OPERATORI
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Art. 52. - (Accreditamento per l’orientamento permanente e la formazione professionale)

1. Per accreditamento si intende l’idoneità a realizzare attività formative o di orientamento nel territorio regionale, finanziate con risorse pubbliche o di cui si chiede il riconoscimento da parte della pubblica amministrazione competente.

2. L’accreditamento regionale per la formazione professionale e l’accreditamento regionale per l’orientamento sono finalizz

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Art. 53. - (Accreditamento per i servizi al lavoro)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si definisce accreditamento il provvedimento mediante il quale, in coerenza con le politiche regionali per l'occupazione, si riconosce a un operatore, pubblico o privato, l'idoneità a:

a) erogare, nell'ambito del territorio regionale, i servizi e le misure di politica del lavoro di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 150/2015, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, fatta eccezione per le funzioni e i compiti attribuiti in via esclusiva ai centri per l’impiego, indicati all’articolo 32, comma 4;

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10879034 11496210
Art. 54. - (Autorizzazione regionale per l'attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si definisce autorizzazione il provvedimento mediante il quale si abilitano operatori, pubblici e privati, denominati anche agenzie per il lavoro, allo svolgimento dell'attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale dei lavoratori nel mercato del lavoro regionale.

2. Gli operatori pubblici e pr

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Art. 55. - (Aggiornamento e coinvolgimento degli operatori)

1. La Giunta regionale, al fine di migliorare la capacità del sistema di orientamento permanente, di formazione professionale e del lavoro, nonché per assolvere in maniera adeguata alle finalità definite dalla presente legge, istituisce una sede di confronto permanente con le associazioni degli operatori e promuove azioni di informazi

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CAPO II - STANDARD FORMATIVI E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
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Art. 56. - (Repertorio regionale delle qualificazioni e standard formativi)

1. La Giunta regionale definisce la struttura e le modalità di implementazione del repertorio regionale delle qualificazioni, parte integrante del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali e del quadro nazionale delle qualificazioni.

2. Il repertorio regionale delle qualificazioni, referenziato al quadro nazionale delle qualificazioni e al quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente, è composto da profili e obiettivi formativi, descritti per competenze, e costituisce il riferimento per i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze e per la programmazione e progettazione didattica delle azioni formati

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Art. 57. - (Sistema regionale di certificazione delle competenze)

1. La Regione è ente titolare per la certificazione delle competenze, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle presta

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CAPO III - QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DELLE IMPRESE
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Art. 58. - (Responsabilità sociale delle imprese)

1. La Regione, in conformità agli obiettivi e agli orientamenti dell'Unione europea, favorisce l'assunzione della responsabilità sociale delle imprese, intesa quale integrazione volontaria delle problematiche sociali e ambientali nelle atti

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10879034 11496217
Art. 59. - (Sistema di sicurezza e qualità del lavoro)

1. La Regione promuove la realizzazione di un sistema integrato di salute, sicurezza e qualità del lavoro e il miglioramento della qualità della vita lavorativa.

2. Nell’ambito del quadro strategico triennale di cui all’articolo 9, la Giunta regionale prevede o favorisce iniziative volte alla riduzione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, alla promozione del benessere psicofisico dei

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TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI
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Art. 60. - (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48 e 71, comma 1, dello Statuto, rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti per assicurare l’orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro.

2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente

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10879034 11496220
Art. 61. - (Norma finanziaria)

1. Agli oneri di cui alla presente legge, quantificati per il triennio 2023-2025 in euro 236.395.893,06, si fa fronte:

a) per la parte riferita ai fondi regionali per il triennio 2023-2025, per la somma pari a euro 108.503.813,29 già iscritti nel bilancio di previsione finanziario 2023-2025, all’interno delle seguenti missioni e programmi:

1. missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), programma 15.01 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro), titolo 1 (Spese correnti), per un totale pari a euro 40.899.548,34 di cui euro 7.553.945,05 per l’anno 2023, euro 11.669.874,65 per l’anno 2024 ed euro 21.675.728,64 per l’anno 2025;

2. missione 15, programma 15.02 (Forma

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Art. 62. - (Disposizioni transitorie)

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi successivi, fino all’approvazione degli atti di indirizzo di cui all’articolo 10, continuano ad applicarsi le norme previgenti.

2. Fino all’approvazione del quadro strategico di cui all’articolo 9, la Giunta regionale approva gli atti di indirizzo previsti all’articolo 10 in coerenza con i documenti di programmazione regionale dei fondi della politica di coesione europea e dei documenti di programmazione generale della Regione.

3. Fino all’approvazione dei provvedimenti di cui all’artic

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Art. 63. - (Abrogazioni)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 62, sono abrogati:

a) la legge regionale 24 dicembre 1984, n. 67 (Conseguimento patenti di mestiere);

b) la legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale), fatto salvo quanto previsto all’articolo 62, commi 4, 6, 7 e 9 della presente legge;

c) la legge regionale 30 aprile 1996, n. 21 (Modificazione dell'articolo 22 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 ‘Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale’);

d) la legge regionale 3 luglio 1996, n. 36 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 ‘Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale’);

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Art. 64. - (Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli

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