Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Lombardia 15/10/2007, n. 25
L.R. Lombardia 15/10/2007, n. 25
L.R. Lombardia 15/10/2007, n. 25
- L.R. 06/08/2021, n. 15
- L.R. 25/03/2021, n. 3
- L.R. 28/12/2018, n. 23
- L.R. 29/12/2016, n. 34
- L.R. 08/07/2015, n. 19
- L.R. 08/07/2014, n. 19
- L.R. 24/12/2013, n. 19
- L.R. 03/08/2011, n. 11
- L.R. 27/06/2008, n. 19
Scarica il pdf completo | |
---|---|
Art. 1 - (Finalità)1. La Regione riconosce nei territori montani una risorsa prioritaria di interesse regionale, si impegna a tutelarne gli aspetti paesaggistici ed i valori identitari, morfologici, culturali ed etici nonché a promuovere lo sviluppo socio-economico delle comunità locali, nel rispetto della complessità degli equilibri ambientali e territoriali. |
|
Art. 2 - (Azioni per lo sviluppo della montagna)1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono attuate, in un'ottica di sviluppo sostenibile del territorio montano, attraverso azioni integrate tendenti, in particolare: a) alla conservazione ambientale e alla difesa del suolo, nonché all'utilizzo ecocompatibile delle risorse montane; b) alla promozione del settore agricolo-forestale e dei settori artigianale e commerciale e dei mestieri tradizionali, anche attraverso un'adeguata formazione professionale; c) alla valorizzazione dei beni ambientali e storico-culturali; d) al miglioramento del sistema della viabilità locale e del trasporto pubblico locale; e) al sostegno delle forme di collaborazione tra diversi soggetti pubblici e privati, anche |
|
Art. 3 - (Classificazione del territorio montano)1. La Giunta regionale, sentiti il comitato per la montagna e le comunità montane, classifica il territorio montano in zone che presentano condizioni omogenee di sviluppo socio-economico, sulla base dei seguenti parametri: a) demografia; |
|
Art. 4 - (Fondo regionale per la montagna)1. È istituito il fondo regionale per la montagna per il finanziamento di progetti di sviluppo del territorio montano. 2. I pro |
|
Art. 5 - (Attuazione degli interventi per la montagna)1. Il programma regionale di sviluppo (PRS) individua, in una sezione appositamente dedicata alla montagna, le linee guida pluriennali degli interventi in favore delle popolazioni e dei territori montani. N2 2. La Giunta regionale, entro nove mesi dall'approvazione del PRS, stabilisce: a) gli obiettivi della programmazione regionale in favore dei territori montani, le azioni che rivestono importanza strategica e le modalità di finanziamento degli interventi, con aggiornamento mediante il DEFR; |
|
Art. 5 bis - (Fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle valli prealpine)1. È istituito il fondo regionale territoriale per lo sviluppo dei territori montani, destinato al finanziamento di progetti di intervento in aree geograficamente contigue nei territori montani per favorire la ripresa socio-economica e lo sviluppo sostenibile della montagna nella sua specificità, nonché per agevolare la conservazione di forza lavoro nei territori montani. 2. La Regione individua e finanzia, tramite le risorse del fondo di cui al comma 1, progetti sovracomunali di intervento, mediante strategie di sviluppo locale, condivise con i soggetti di cui all'articolo |
|
Art. 6 (Risorse finanziarie per le comunità montane)1. L'articolo 7 della l.r. 6/2002 è così sostituito: "1. Le risorse finanziarie per il funzionamento ed il sostegno dell'attività delle comunità montane sono: |
|
Art. 7 - (Comitato per la montagna)1. Il comitato per la montagna, il cui funzionamento è regolato con deliberazione della Giunta regionale, è l'organo consultivo della Giunta regionale ai fini del coordinamento delle azioni di valorizzazione, promozione e tutela del territorio montano. 2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto: a) dal Presidente della Giunta regionale o assessore o consigliere regionale delegato, che assume le funzioni di presidente del Comitato; b) dal presidente della Conferenza dei presidenti delle comunità montane lombarde, di cui alla l.r. 19/2008, o da altro presidente di comunità montana |
|
Art. 8 - (Attività di ricerca)1. Per le ricerca tecnologica e scientifica su tematiche di interesse per le aree montane, la Giunta regionale può avvalersi dell'istituto di ricerca per l'economia e l'ecologia applicate alle aree alpin |
|
Art. 9 - (Clausola valutativa)1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel realizzare politiche organiche per lo sviluppo dei territori montani e nel promuovere la capacità |
|
Art. 10 - (Norme di prima attuazione)1. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 7, relativa alla possibilità di revoca dei finanziamenti riservati, trova applicazione decorsi due |
|
Art. 11 - (Modifiche e abrogazioni)1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati: a) la legge regionale 29 giugno 1998, n. 10 (Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della legge n. 97/1994); |
|
Art. 12 - (Norma finanziaria)1. La Regione finanzia, per il triennio 2011-2013, l’importo complessivo di € 76.000.000,00, stanziati all’UPB 3.2.3.114 ‘Territorio montano e piccoli Comuni’ dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale per gli esercizi finanziari 2011-2013, per la realizzazione dei PISL Montagna di cui all’articolo 5, comma 2. Le disponibilità in bilancio sono € 28.500.000,00 per il 2011, € 28.500.000,00 per 2012 ed € 19.000.000,00 per il 2013. |
Dalla redazione
- Pubblica Amministrazione
- Procedimenti amministrativi
- Enti locali
Norme di trasparenza e anticorruzione per Ordini e Collegi professionali
- Dino de Paolis
- Rosalisa Lancia
- Fonti alternative
- Leggi e manovre finanziarie
- Disposizioni antimafia
- Strade, ferrovie, aeroporti e porti
- Infrastrutture e reti di energia
- Agevolazioni per interventi di risparmio energetico
- Patrimonio immobiliare pubblico
- Pianificazione del territorio
- Programmazione e progettazione opere e lavori pubblici
- Enti locali
- DURC
- Impresa, mercato e concorrenza
- Marchi, brevetti e proprietà industriale
- Mediazione civile e commerciale
- Ordinamento giuridico e processuale
- Compravendite e locazioni immobiliari
- Appalti e contratti pubblici
- Imposte sul reddito
- Partenariato pubblico privato
- Imposte indirette
- Compravendita e locazione
- Lavoro e pensioni
- Servizi pubblici locali
- Edilizia scolastica
- Terremoto Centro Italia 2016
- Calamità/Terremoti
- Terremoto Emilia Romagna, Lombardia e Veneto
- Finanza pubblica
- Fisco e Previdenza
- Infrastrutture e opere pubbliche
- Professioni
- Urbanistica
- Pubblica Amministrazione
- Protezione civile
- Energia e risparmio energetico
- Edilizia e immobili
- Impianti sportivi
Il D.L. 50/2017 comma per comma
- Dino de Paolis
- Alfonso Mancini
- Pubblica Amministrazione
- Procedimenti amministrativi
- Edilizia privata e titoli abilitativi
- Edilizia e immobili
La certificazione di agibilità degli edifici
- Redazione Legislazione Tecnica
- Studio Groenlandia
- Pubblica Amministrazione
- Appalti e contratti pubblici
Criteri ambientali minimi negli appalti pubblici (CAM)
- Alfonso Mancini
- Locali di pubblico spettacolo
- Procedimenti amministrativi
- Pubblica Amministrazione
- Prevenzione Incendi
La licenza di agibilità per i pubblici spettacoli ed i trattenimenti
- Alfonso Mancini
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
22/11/2024
- Ok ai contratti ante '97 da Italia Oggi
- Caldaie senza bonus e sconti alle case green: gli emendamenti restano ancora in corsa da Il Sole 24 Ore
- Pagamenti, verso il freno sugli anticipi al 90% con nuovi controlli da Il Sole 24 Ore
- «Più tempo, automatismi e cumulo Così cambia Transizione 5.0» da Il Sole 24 Ore
- Salva Milano, per il Comune ripartono cantieri e investimenti da Il Sole 24 Ore
- Pompe di calore, investimenti fermi Ddl Bilancio non aiuta da Il Sole 24 Ore