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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Lombardia 29/09/2003, n. 17
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Art. 1 - (Finalità)1. La presente legge attua le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) in osservanza del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto), estendendo il campo di intervento anche all'amianto in matrice compatta. 2. Sono obiettivi della presente legge: |
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Art. 1 bis - (Politiche di sostegno)1. La Regione promuove politiche di sostegno per l’assistenza dei soggetti |
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Art. 1-ter - (Iniziative per la rimozione dell'amianto)1. In attuazione del primo periodo del comma 2-bis dell'articolo 1, l |
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Art. 2 - (Bonifica di piccoli quantitativi di amianto)1. In osservanza del dpr 8 agosto 1994 sono erogati contributi a fondo perduto ai comuni per il risanamento dell'ambiente mediante bonifica e smaltimento di piccole quantità di amianto, ovvero inferiori a metri quadrati trenta e a chilogrammi quattrocentocinquanta. 2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, d'intesa con la competente commissione consiliare in sede di prima approvazione, approva il documento tecnico concernente il piano di lavoro per le opere di bonifica di cui al comma 1. 3. I comuni istituiscono un catasto dei siti da bonificare, individuando e censendo all'interno del proprio territorio l'esistenza di micro discariche di amianto; il censimento è effettuato anche con l'ausili |
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Art. 3 - (Piano Regionale Amianto Lombardia - PRAL)1. La Regione approva, con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il "Pia |
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Art. 4 - (Contenuto del PRAL)1. Il PRAL è articolato nei seguenti punti: a) conoscenza del rischio attraverso l'effettuazione di: 1) censimento degli impianti, degli edifici, dei siti e dei mezzi di trasporto con presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, effettuato dall’ASL in collaborazione con le province e i comuni. L’aggiornamento delle stime dei quantitativi di amianto presente sul territorio regionale avviene con cadenza annuale; N5 |
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Art. 5 - (Registri)1. Entro trenta giorni dall' approvazione del PRAL, presso ogni ASL competente per territorio sono istituiti i seguenti registri: a) registro pubblico degli edifici industriali e ad uso abitativo, dismessi o in utilizzo, degli impianti, dei mezzi di trasporto e dei luoghi con presenza o contaminazione di amianto, nel quale vengono annotati tutti gli edifici e i siti che contengono amianto, indicando: 1) tipo di amianto; |
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Art. 6 - (Obblighi dei proprietari)1. Al fine di conseguire il censimento completo dell' amianto presente sul territorio regionale ai sensi dell'articolo 12 della legge 257/1992, i soggetti pubblici e i privati proprietari sono tenuti a: |
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Art. 8 - (Organismi di controllo)1. Con l'obiettivo di sovrintendere e monitorare la realizzazione delle azioni previste dal PRAL, è istituito un Nucleo amianto pre |
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Art. 8 bis - (Sanzioni e controlli)1. La mancata comunicazione di cui all’articolo 6, comma 1, comporta, a carico dei soggetti proprietari pubblici e privati inadempienti, l’applicazione di una sanzione |
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Art. 8 ter - (Clausola valutativa)1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel salvaguardare il benessere delle persone e tutelare l’ambiente dai pericoli derivanti dall’amianto. A questo scopo, con cadenza biennal |
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Art. 9 - (Norma finanziaria)1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 2 e per le azioni informative di cui all'articolo 8, comma 3, è autorizzata per l'anno 2003 la spesa di € 1.000.000,00. 2. All'onere complessivo di € 1.000.000,00 previsto dal comma 1 si provvede con le risorse statali vincolate stanziate all'UPB 3.7.2.0.2.256 "Mantenimento dei livelli uniformi di assistenza" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003. |
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Art. 10 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. |
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