Rivista online e su carta in tema di
Opere e lavori privati e pubblici - Ingegneria civile e ambientale
Edilizia e costruzioni - Urbanistica e territorio
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lombardia 30/12/2009, n. 33
L. R. Lombardia 30/12/2009, n. 33
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 25/03/2021, n. 3
- L.R. 06/08/2019, n. 15
- L.R. 06/06/2019, n. 9
- L.R. 04/03/2019, n. 4
- L.R. 12/12/2017, n. 36
- L.R. 03/03/2017, n. 6
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TITOLO I - TITOLO V Omissis |
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TITOLO VI - NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 55 - (Finalità) |
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Art. 56 - (Competenze della Giunta regionale)1. La Giunta regionale, nel rispetto dei piani di cui agli articoli 4 e 4 bis, definisce: a) il ruolo e il contributo dei soggetti coinvolti nel sistema integrato della prevenzione, anche relativamente alle attività di controllo e vigilanza e di sviluppo degli strumenti di informazione e comunicazione, nonché ai processi di promozione della salute; |
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Art. 57 - (Competenze delle ATS)1. Le ATS svolgono attività di prevenzione e controllo dei fattori di rischio per la popolazione e i lavoratori e di promozione della salute secondo un approccio intersettoriale che valorizza il contributo di altre istituzioni e di soggetti, quali associazioni e organizzazioni, a vario titolo coinvolte, nel raggiungimento di obiettivi comuni di prevenzione. 2. In particolare, tramite i dipartimenti di igiene e prevenzione sanitaria, le ATS assicurano, in coerenza con i livelli essenziali di assistenza e con il piano regionale della prevenzione, la governance e l’orientamento dell’offerta di prestazioni di prevenzione erogate dalle ASST e da altri soggetti accreditati e svolgono attività riguardanti: a) la raccolta e la valutazione di dati sanitari della popolazione, la diffusione della relativa conoscenza e l’effettuazione di indagini epidemiologiche; b) la prevenzione, la comunicazione, la sorveglianza, il monitoraggio, la promozione alla salute e il controllo delle malattie infettive, comprese quelle a trasmissione sessuale; c) l’indirizzo e la verifica dei risultati e della qualità del processo di offerta, nonché del relativo controllo delle attività vaccinali in capo alle ASST, promuovendo il coinvolgimento, l’informazione e la sensibilizzazione della popolazione; d) la prevenzione individuale e collettiva delle malattie cronico-degenerative e oncologiche, attraverso programmi volti a contenere l’esposizione a fattori di rischio comportamen |
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Art. 58 - (Articolazione dei dipartimenti di igiene e prevenzione sanitaria)1. Il Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria si configura come dipartimento gestionale, caratterizzato da uso integrato delle risorse e con attribuzione di un budget unico, che raggruppa un insieme omogeneo di attività complesse e semplici che richiedono una programmazione |
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Art. 59 - (Disposizioni in materia di medicina scolastica)1. Le ATS assicurano la prevenzione |
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Art. 60 - (Abolizione di certificazioni, documenti e adempimenti sanitari) |
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Art. 60 bis1 - (Istituzione presso i comuni del catasto delle torri evaporative di raffreddamento a umido e dei condensatori evaporativi)1. Al fine di prevenire e monitorare i rischi ambientali per la legionella i comuni devono predisporre e curare la tenuta di u |
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Art. 60 ter - (Direzioni sanitarie delle ATS e ASST) |
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Art. 60 quater - (Risorse)1. La Regione annualmente destina al conseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva, così come indicati nei livelli essenziali di assistenza, una quota del fondo sanitario |
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Capo II - Impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico |
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Art. 61 - (Oggetto e finalità) |
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Art. 62 - (Nulla osta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico classificato di categoria B)1. L’impiego a scopo medico di sorgenti di radiazioni ionizzanti, classificato di categoria B, è assoggettato a nulla osta in relazione: |
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Art. 63 - (Commissione per la radioprotezione)1. La Commissione per la radioprotezione, di seguito denominata commissione, costituita presso il dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria dell’ATS: a) svolge le funzioni di organismo tecnico consultivo ai sensi dell’articolo 29, comma 2, del d.lgs. 230/1995; |
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Art. 64 - (Termini procedurali) |
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Art. 66 - (Contenuti del nulla osta ed eventuali variazioni)1. Nel nulla osta sono inserite specifiche prescrizioni tecniche relative: a) alle fasi di costruzione, di prova e di esercizio, alla gestione dei rifiuti radioattivi, al riciclo dei materiali e alla disattivazione degli impianti, compresa l’eventuale copertura finanziaria per la disattivazione medesima; b) al valore massimo di dose derivante dalla pratica per gli individui dei gruppi di riferimento della popolazione ad essa interessata, tenendo conto dell’esposizione sia esterna che interna; c) all’eventuale smaltimento di materie radioattive nell’ambie |
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TITOLO VI BIS - NORME IN MATERIA DI MEDICINA LEGALE, POLIZIA MORTUARIA E ATTIVITÀ FUNEBRE |
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Art. 67 - (Oggetto) |
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Art. 67 bis - (Definizioni)1. Ai fini del presente titolo si intende per: a) bara o cassa: cofano destinato a contenere una salma o un cadavere, realizzato nel ri-spetto delle norme di buona tecnica, secondo le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria); b) cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte; c) casa funeraria: struttura gestita da imprese funebri, pubbliche o private, collocata fuori dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, dagli impianti di cremazione e dai cimiteri, in possesso dei requisiti igienicosanitari previsti per le camere mortuarie dal decreto |
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Art. 68 - (Attività di medicina legale e di polizia mortuaria)1. Le attività medico-legali attengono a valutazioni di natura bio-medica e sanitaria e sono svolte da specialisti nella disciplina, mediante visite, accertamenti di natura biologica, clinica e chimico-tossicologica, al fine di garantire la terzietà della funzione pubblica. Le ASST organizzano le funzioni medico-legali in uno specifico servizio cui competono: a) accertamenti e certificazioni relative alle condizioni di disabi |
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Art. 69 - (Adempimenti conseguenti al decesso)1. Per la dichiarazione o avviso di morte si osservano le disposizioni de |
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Art. 70 - (Osservazione delle salme e trattamenti sui cadaveri)1. Le salme non possono essere seppellite né sottoposte ad alcuno dei trattamenti previsti dal comma 8 prima dell’accertamento di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, ad eccezione dei casi di decapitazione, maciullamento, avanzato stato di decomposizione o putrefazione o dei casi in cui è stata effettuata la rilevazione elettrocardiografica della durata di venti minuti o ricorrono altre ragioni speciali a giudizio del medico i |
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Art. 70 bis - (Case funerarie)1. La casa funeraria è una struttura gestita da imprese in possesso dei requisiti di cui all’articolo 74, comma 3. Presso la casa funeraria sono collocate, a richiesta dei familiari, le salme per la composizione, la vestizione e l’osservazione. Sono altresì svolte attività di imbalsamazione, di tanatocosmesi, di custodia e di esposizione del defunto, oltre alle attività di commemorazione e commiato. |
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Art. 71 - (Prelievo di cornea, presso l’abitazione del deceduto, a scopo di trapianto terapeutico) |
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Art. 72 - (Trasporto funebre)1. Il trasporto di salma è eseguito da imprese che esercitano l’attività funebre attraverso l’impiego di idonei mezzi e sufficiente personale, in contenitore non sigillato, dal luogo del decesso al luogo di osservazione, indipendentemente dall’avvenuto accertamento della morte. Il trasporto di salma può avvenire, entro quarantotto ore dal decesso, previa certificazione del medico curante o di continuità assistenziale, o di un medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale, dalla quale risulti che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica. Il trasferimento della salma p |
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Art. 74 - (Attività funebre)1. Per attività funebre si intende un’attività imprenditoriale che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni, da svolgere secondo i principi di concorrenza nel mercato e con modalità che assicurino l’effettiva libertà di scelta delle famiglie colpite da lutto: a) attività di agenzia d’affari per il disbrigo delle pratiche amministrative inerenti al decesso, su mandato dei familiari; b) preparazione e vendita di casse, accessori ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) sanificazione, composizione, vestizione e trattamenti sanitari della salma e del cadavere e relativa collocazione in bara e relativo suggello e confezionamento del feretro; d) trasporto funebre; |
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Art. 74 bis - (Centri servizi) |
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Art. 74 ter - (Obblighi di comunicazione) |
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Art. 75 - (Cimiteri e spazi per i funerali)1. Il comune dà sepoltura: a) ai cadaveri dei propri residenti e delle persone morte nel territorio del comune, anche se non residenti; b) ai cadaveri di aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel comune stesso; c) ai nati morti e prodotti del concepimento, esclusivamente su esplicita richiesta della donna o di chi è titolato alla decisione, nei casi in cui il parto o l’aborto sia avvenuto in struttura sanitaria sita nel territorio comunale; d) alle parti anatomiche riconoscibili, derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria sita nel territorio comunale; e) alle ossa, ai resti mortali e alle ceneri derivanti da cadaveri di cui alle lettere a), b), c) e d). 2. Il comune ha |
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Art. 76 - (Regolamento di attuazione)1. Il regolamento attuativo del presente titolo definisce, in particolare: a) gli aspetti di dettaglio relativi ai requisiti richiesti per lo svolgimento dell’attività funebre e per l’esecuzione dei controlli sui requisiti che restano in capo alla Giunta regionale e agli enti competenti; |
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Art. 77 - (Sanzioni)1. Per le violazioni delle disposizioni del presente titolo e del relativo regolamento, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni: a) da € 500 a € 1 |
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TITOLO VII - TITOLO VIII Omissis |
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TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 125 - Art. 132 Omissis |
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TITOLO X - ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI CHE RESTANO IN VIGORE |
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Art. 133 - (Abrogazioni)1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate le seguenti leggi regionali: a) - l) omissis; m) la legge regionale 30 novembre 1984, n. 61 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 26 ottobre 1981 n. 64 e n. 65 concernenti “Norme per l’esercizio delle funzioni in materia di Igiene e Sanità pubblica, per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, per l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi veterinari e dei presidi multizonali di Igiene e Prevenzione”); n) - ee) omissis; ff) la legge regionale 27 novembre 2001, n. 23 (Norme per il rilascio del nulla osta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico); |
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Art. 134 - (Disposizioni che restano in vigore)1. Restano in vigore, per quanto compatibili con la presente legge, le seguenti disposizioni: |
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Allegato A - (Elenco dei certificati, dei documenti e degli adempimenti aboliti ai sensi dell’articolo 60, comma 1)a) - d) omissis; e) certificato di idoneità psicofisica per la frequenza di istituti professionali o corsi di formazione professionale; |
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Allegato B - Allegato 1 Omissis |
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