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1. Le comunità montane sono enti che associano comuni montani e che concorrono alla realizzazione delle politiche regionali di tutela e valorizzazione del territorio montano. La Regione riconosce la specificità del territorio montano e prevede interventi al fine di assicurarne le opportunità di sviluppo.
2. La presente legge:
a) disciplina il riordino territoriale, istituzionale e funzionale delle comunità montane lombarde, al fine di:
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396339067390
TITOLO II - RIORDINO DELLE COMUNITÀ MONTANE DELLA LOMBARDIA
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396339067391
Art. 2 - (Delimitazione delle zone omogenee)
1. Ai fini del riordino territoriale delle comunità montane, previsto dalla legge 244/2007, sono individuate le zone omogenee risultanti dall'allegato A alla presente legge, comprendenti i comuni montani e parzialmente montani dell
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396339067392
Art. 3 - (Costituzione delle comunità montane)
1. Sulla base della delimitazione delle zone omogenee, il Presidente della Giunta regionale provvede, con propri decreti, alla costi
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1. Sono organi della comunità montana l'assemblea, il presidente e la giunta esecutiva.
2. L'assemblea è composta dai sindaci dei comuni partecipanti o da loro delegati, scelti dai sindaci tra gli assessori e i consiglieri dei rispettivi comuni. Lo statuto della comunità montana può prevedere, senza oneri aggiuntivi, che dell'assemblea faccia parte, oltre al Sindaco, un consigliere eletto dalla minoranza consiliare di ciascuno dei comuni della comunità montana. Nell'assemblea della comunità montana così composta, ciascun sindaco, o suo delegato, dispone di due voti e quello della minoranza di un voto.
3. La giunta esecutiva delle comunità montane è composta dal seguente numero di componenti, compreso il presidente:
a) tre nelle comunità formate da un numero di comuni pari o inferiore a d
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396339067394
Art. 5 - (Attribuzioni degli organi)
1. Spetta all'assemblea:
a) approvare lo statuto;
b) approvare i bilanci annuale e pluriennale e le relative variazioni, nonché il conto consuntivo;
c) approvare il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e il piano pluriennale di opere ed interventi, e i relativi aggiornamenti;
d) approvare le conv
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396339067395
Art. 6 - (Principi di organizzazione)
1. L'organizzazione della comunità montana si fonda sul principio della separazione tra i compiti di indirizzo e controllo e i comp
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396339067396
Art. 7 - (Statuto)
1. Lo statuto della comunità montana specifica le attribuzioni degli organi e le modalità di elezione e di funzionamento degli stessi, le linee generali dell'organizzazione dell'ente, le forme di pubblicità e le mo
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1. Sono strumenti di programmazione delle comunità montane il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e il piano pluriennale di opere e interventi; tali strumenti hanno durata rispettivamente decennale e triennale. Il piano di sviluppo socioeconomico è soggetto ad aggiornamento nei termini previsti dallo Statuto.
2. Per ogni area tematica, il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, in coerenza con gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale regionale, definisce gli obiettivi da perseguire e l
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1. La Regione, in coerenza con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, individua la comunità montana come destinataria di funzioni e servizi il cui ottimale espletamento sia connesso alla dimensione territoriale della medesima.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 2, la comunità montana è titolare degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.
3. La comunità mont
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Art. 10 - (Ricognizione delle funzioni conferite)
1. In sede di definizione degli obiettivi della programmazione regionale a favore dei territori montani, ai sensi dell'
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Art. 11 - (Modifiche alla legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani))
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Art. 12 - (Programmazione finanziaria e contabilità)
1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, la Regione può stabilire, con la legge finanziaria, la percentuale massima di incidenza delle spese di funzionamento sul totale delle spese correnti della comunità montana.
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1. Le risorse finanziarie per il funzionamento e il sostegno dell'attività delle comunità montane sono:
a) la quota di competenza regionale del fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), nonché la quota di competenza regionale del fondo nazionale investimenti, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);
b) le risorse per il perseguimento delle finalità di cui agli
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Art. 13-bis - (Salvaguardia degli equilibri di bilancio)
1. I bilanci ed i rendiconti delle comunità montane rispettano gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti. I bilanci sono approvati in pareggio.
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396339067404
Art. 14 - (Rapporti tra enti)
1. I rapporti tra comuni che fanno parte di una stessa comunità montana e quelli di ciascun comune con altri enti sono regolati secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia, tenuto conto delle forme di incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi.
2. Per la gestione associata delle funzioni, non possono essere destinatarie di incentivi
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1. La Regione, nel rispetto dei principi di autonomia e leale collaborazione, a fini di coordinamento finanziario esercita attività di monitoraggio sulla gestione finanziaria delle comunità montane e sullo svolgimento dei servizi, anche per l'applicazione di quanto previsto ai commi da 3 a 5. A tal fine, le comunità montane trasmettono alla Regione annualmente, entro il 30 giugno, una relazione integrata del bilancio e del conto consuntivo, che dia conto delle attività svolte, dei servizi erogati e dello stato finanziario dell'esercizio. Lo schema di relazione annuale è adottato dalla Giunta regionale secondo i principi della semplificazione, trasparenza e qualità della rendicontazione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge re
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396339067406
TITOLO III - UNIONI DI COMUNI LOMBARDE E GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI
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396339067407
Art. 16 - (Tipologie di gestione associata)
1. I comuni possono esercitare le funzioni e gestire i servizi in modo coordinato mediante:
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1. Per l'esercizio associato di funzioni e servizi, i comuni possono scegliere tra le tipologie di cui all'articolo 16, all'interno degli ambiti di cui al comma 2, in base all'adeguatezza territoriale della funzione e del servizio, anche aderendo a più forme associative.
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1. Le unioni di comuni lombarde sono costituite tra comuni per l’esercizio associato di funzioni e servizi.
2. Fermo restando il rispetto della disciplina statale relativa alla gestione associata obbligatoria tra comuni, i comuni che aderiscono ad un’unione di comuni lombarda esercitano in gestione associata almeno cinque delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. N26
3. L’atto cost
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1. La Regione incentiva lo sviluppo di forme stabili di gestioni associate di funzioni e servizi comunali, destinando contributi specifici e fornendo supporto tecnico, anche con attività di formazione e accompagnamento, prioritariamente a favore di:
a) unioni di comuni lombarde;
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1. I criteri di concessione dei contributi regionali alla forma associativa di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), sono stabiliti con regolamento regionale, che disciplina altresì:
a) la durata del contributo;
b) le modalità di erogazione e revoca del contributo;
c) l’individuazione dei servizi riferiti alle funzioni oggetto del contributo.
I contributi sono erogati nei limiti della disponibilità di bilancio. N35
2. L'unione beneficiaria di contributi concessi ai sensi del Titolo III provvede a trasmettere alla Regione una relazione sull'andamento dei servizi erogati in forma associata, redatta secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 1. N17
3. Per l’erogazione dei contributi e per la determinazione della relativa entità, il regolamento tiene conto di:
a) esercizio di ulteriori servizi e funzioni rispetto a quelli ricompresi nelle funzioni fondamentali di cui all’
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396339067412
Art. 20-bis - (Istituzione del registro regionale delle unioni di comuni lombarde)
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396339067413
Art. 20-ter - (Regionalizzazione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale)
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1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nella diffusione dell'esercizio di funzioni e servizi comunali attraverso forme stabili di gestione associata.
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396339067415
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
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1. Alle spese per il finanziamento regionale alle comunità montane, di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b) si provvede con gli stanziamenti iscritti nei singoli esercizi finanziari all'UPB 6.5.6.3.114 "Territorio montano e piccoli Comuni" dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2008-2010.
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396339067417
Art. 23 - (Norme transitorie e di prima applicazione)
1. In sede di prima applicazione della presente legge, per consentire ulteriori verifiche e valutazioni in ordine alla coesione territoriale e alla congruità della delimitazione delle zone omogenee, l'allegato A è sottoposto al parere di apposite commissioni provinciali, composte dai presidenti delle comunità montane interessate, dai presidenti delle province interessate e dai sindaci dei comuni interessati.
2. Al fine dell'espressione del parere di cui al comma 1, ciascuna commissione provinciale è convocata dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore delegato, una sola volta, su base provinciale, secondo un calendario di lavori prefissato; le sedute delle commissioni, presiedute dai presidenti di provincia o da assessori delegati, non possono aver luogo oltre il 31 agosto 2008.
3. La Giunta regionale entro il 30 settembre 2008 sottopone al Consiglio regionale, per l'approvazione, la proposta definitiva di delimitazione delle zone omogenee. La delimitazione approvata dal Consiglio regionale è immediatamente pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e sostituisce l'allegato A della presente legge.
4. In caso di mancata approvazione entro il 31 ottobre 2008 della deliberazione consiliare di cui al comma 3, la delimitazione delle zone omogenee contenuta nell'Allegato A diviene definitiva.
5. Le modifiche, di cui al comma 3, non possono determinare un aumento del numero delle zone omogenee individuate nell'allegato A e devono in ogni caso assicurare l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalla presente legge e dalla relazione tecnico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 21, della legge 244/2007.
6. La nuova delimitazione delle zone omogenee effettuata a norma della presente legge ha effetto a decorrere dalla data fissata per lo svolgimento del primo turno delle elezioni amministrative del 2009. I decreti del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 3 sono adottati entro trenta giorni dal termine di cui al periodo precedente.
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1. Decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale verifica i risultati determinati dalla applicazione delle previsioni del Titolo II in termini di incremento dell'efficienza dei servizi erogati, di conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, di riequilibrio socio-economico delle aree interessate e di coesione territoriale delle zone omogenee. N52
2. I comuni che, pur trovandosi all'interno della zona omogenea, intendono uscire dalla comunità montana approvano, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, motivata deliberazione in merito e la trasmettono, rispettivamente, agli altri comuni della zona omogenea e alla comunità montana, per l'espressione del parere, nonché alla Regione. I pareri sono trasmessi alla Regione per l'assunzione della determinazione finale, che definisce altresì, sentite le parti interessate, i rapporti tra la comunità montana e il comune uscente. Nel caso in cui il comune intenda essere aggregato ad altra comunità montana, deve essere acquisito anche il parere di quest'ultima. N52
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396339067419
Art. 25 - (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lo
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396339067420
Allegato A - Elenco zone omogenee e relativi comuni (art. 2, comma 1)
ZONA OMOGENEA N. 1
N.
COMUNE
CODICE ISTAT
1
BAGNARIA
18007
2
BORGO PRIOLO
18016
3
BORGORATTO MORMOROLO
18017
4
BRALLO DI PREGOLA
18021
5
CECIMA
18042
6
FORTUNAGO
18064
7
GODIASCO
18073
8
MENCONICO
18089
9
MONTALTO PAVESE
18094
10
MONTESEGALE
18098
11
PONTE NIZZA
18117
12
ROCCA SUSELLA
18126
13
ROMAGNESE
18128
14
RUINO
18132
15
S. MARGHERITA STAFFORA
18142
16
VAL DI NIZZA
18166
17
VALVERDE
18170
18
VARZI
18171
19
ZAVATTARELLO
18184
ZONA OMOGENEA N. 2
N.
COMUNE
CODICE ISTAT
1
GARDONE RIVIERA
17074
2
GARGNANO
17076
3
LIMONE SUL GARDA
17089
4
MAGASA
17098
5
SALÒ
17170
6
TIGNALE
17185
7
TOSCOLANO MADERNO
17187
8
TREMOSINE
17189
9
VALVESTINO
17194
ZONA OMOGENEA N. 3
N.
COMUNE
CODICE ISTAT
1
AGNOSINE
17003
2
ANFO
17005
3
BAGOLINO
17010
4
BARGHE
17012
5
BIONE
17019
6
CAPOVALLE
17036
7
CASTO
17044
8
GAVARDO
17077
9
IDRO
17082
10
LAVENONE
17087
11
MURA
17115
12
ODOLO
17121
13
PAITONE
17132
14
PERTICA ALTA
17139
15
PERTICA BASSA
17140
16
PRESEGLIE
17153
17
PROVAGLIO VAL SABBIA
17157
18
OÈ VOLCIANO
7164
19
ABBIO CHIESE
7168
20
ERLE
7178
21
REVISO BRESCIANO
7191
22
ALLIO TERME
7193
23
ESTONE
7197
24
ILLANUOVA SUL CLISI
7201
25
OBARNO
7204
ZONA OMOGENEA N. 4
N.
COMUNE
CODICE ISTAT
1
BOVEGNO
17024
2
BOVEZZO
17025
3
BRIONE
17030
4
CAINO
17031
5
COLLIO
17058
6
CONCESIO
17061
7
GARDONE VAL TROMPIA
17075
8
IRMA
17084
9
LODRINO
17090
10
LUMEZZANE
17096
11
MARCHENO
17104
12
MARMENTINO
17105
13
NAVE
17117
14
PEZZAZE
17141
15
POLAVENO
17144
16
SAREZZO
17174
17
TAVERNOLE SUL MELLA
17183
18
VILLA CARCINA
17199
ZONA OMOGENEA N. 5
N.
COMUNE
CODICE ISTAT
1
ANGOLO TERME
17006
2
ARTOGNE
17007
3
BERZO DEMO
17016
4
BERZO INFERIORE
17017
5
BIENNO
17018
6
BORNO
17022
7
BRAONE
17027
8
BRENO
17028
9
CAPO DI PONTE
17035
10
CEDEGOLO
17047
11
CERVENO
17049
12
CETO
17050
13
CEVO
17051
14
CIMBERGO
17054
15
CIVIDATE CAMUNO
17055
16
CORTENO GOLGI
17063
17
DARFO BOARIO TERME
17065
18
EDOLO
17068
19
ESINE
17070
20
GIANICO
17079
21
INCUDINE
17083
22
LOSINE
17094
23
LOZIO
17095
24
MALEGNO
17100
25
MALONNO
17101
26
MONNO
17110
27
NIARDO
17118
28
ONO SAN PIETRO
17124
29
OSSIMO
17128
30
PAISCO LOVENO
17131
31
PASPARDO
17135
32
PIAN CAMUNO
17142
33
PIANCOGNO
17206
34
PONTE DI LEGNO
17148
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PRESTINE
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Analisi sintetica e puntuale di tutte le disposizioni di interesse del settore tecnico contenute nel D.L. 24/04/2017, n. 50 (c.d. “manovrina correttiva” convertito in legge dalla L. 21/06/2017, n. 96), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
Analisi degli interventi edilizi di manutenzione o ristrutturazione dai quali discende l’obbligo della dichiarazione di variazione in catasto e aggiornamento della rendita
Analisi sistematica della complessa normativa, richiami giurisprudenziali, prassi e orientamenti finalizzati a garantire la completa operatività delle società partecipate alla luce delle criticità più ricorrenti. Aggiornamento di carattere avanzato indirizzato a professionisto già operanti nel settore.
Analisi degli interventi edilizi di manutenzione o ristrutturazione dai quali discende l’obbligo della dichiarazione di variazione in catasto e aggiornamento della rendita
Analisi sistematica della complessa normativa, richiami giurisprudenziali, prassi e orientamenti finalizzati a garantire la completa operatività delle società partecipate alla luce delle criticità più ricorrenti. Aggiornamento di carattere avanzato indirizzato a professionisto già operanti nel settore.
Analisi degli interventi edilizi di manutenzione o ristrutturazione dai quali discende l’obbligo della dichiarazione di variazione in catasto e aggiornamento della rendita
Inquadramento generale delle società partecipate - Il modello di organizzazione e gestione - Il sistema di prevenzione della corruzione - La trasparenza - Il controllo e le sanzioni - Schemi e modulistica
INCLUDE:
Raccolta di schemi e modelli editabili in formato .DOC
Inquadramento generale e ipotesi di occupazioni illegittime - Le soluzioni offerte nel corso del tempo - L’acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis del TU Espropri - Indennizzo e risarcimento del danno -Gli strumenti di risoluzione alternativi - Profili di responsabilità contabile e amministrativa - Modelli di atti e provvedimenti amministrativi
II Edizione riveduta e aggiornata
Download:
Modulistica e formulario in formato .DOC editabile
LA FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DELLE INFRASTRUTTURE
La spesa pubblica per lo sviluppo - Il progetto di fattibilità tecnica ed economica - La verifica e il monitoraggio degli investimenti pubblici - La valutazione ambientale dei piani e dei progetti - La valutazione dei piani e dei programmi - L’analisi economica e finanziaria delle infrastrutture - Casi di studio.
Libro
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