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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lombardia 29/04/1980, n. 44
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- L.R. 25/05/2021, n. 8
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- L.R. 14/01/2000, n. 2
- L.R. 05/01/2000, n. 1
- L.R. 22/01/1999, n. 2
- L.R. 27/01/1998, n. 1
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1. - Finalità1. La presente legge disciplina l’utilizzo delle acque minerali e termali, la loro ricerca e coltivazione, n |
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Art. 1 bis - Rilancio del termalismo |
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Art. 2. - Inibizioni1. Qualora per particolari abbassamenti delle falde, per inquinamenti ovvero per peculiari assetti idrogeologi |
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TITOLO II - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RICERCA |
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Art. 3. - Permesso di ricerca1. La ricerca delle acque minerali e termali è consentita solo a chi sia munito del relativo permesso. 2. Il permesso è rilasciato a chiunque ne faccia richiesta, purché dimostri di possedere la capacità tecnica ed economica adeguata al |
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Art. 4. - Istanze1. Alla domanda, da indirizzarsi alla giunta regionale, deve essere allegato un programma di massima dei lavori contenente: 1) l’indicazione delle sorgenti da captare o delle |
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Art. 5. - Efficacia ed ambito1. Il permesso di ricerca per acque minerali e termali è rilasciato, di massima, per un’area non eccedente i trecento ettari e non può avere una validità superiore a tre anni. |
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Art. 6. - Concorso di istanze1. Due o più istanze di permesso di ricerca sono considerate concorrenti quando presentino interferenze nelle aree richieste in ricerca e ris |
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Art. 8. - Informazioni1. Il titolare del permesso di ricerca deve dare comunicazione scritta alla giunta regionale dell’avvenuta captazione di sorgenti o del rinvenim |
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Art. 9. - Canone1. Il ricercatore deve corrispondere alle province un diritto di concessione |
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Art. 11. - Decadenza1. Il dirigente della competente struttura regionale pronuncia la decadenza dal permesso: 1) quando non si è dato inizio ai lavori nei termini stabiliti e comunque entro sei mesi dal giorno in cui il permesso è stato rilasciato; |
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Art. 12. - Accesso ai fondi1. I detentori dei fondi compresi nel perimetro al quale si riferisce il permesso non possono opporsi ai lavori di ricerca fermi i divieti contenuti nel D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 |
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Art. 13. - Revoca1. Il permesso di ricerca può essere revocato, con provvedimento del dirigente della competente struttura reg |
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TITOLO III - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CONCESSIONE |
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Capo I - Della coltivazione |
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Art. 14. - Requisiti1. Chiunque, in possesso dei necessari requisiti tecnici ed economici, intenda procedere alla coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali deve ottenere un’apposita concessione regionale. 2. I giacimenti di acqua minerale e termale possono essere utilizzati soltanto da chi ne abbia avuto la concessione. 3. I comuni e gli altri enti territoriali titolari di concessioni posso |
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Art. 15. - Assentimento della concessione1. La concessione è rilasciata con provvedimento della giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente per materia, sentiti il comune o i comuni interessati, la comunità montana e la commissione consiliare per le rispettive competenze. 2. Delle istanze di concessione è data comunicazione al distretto minerario competente per territorio e alla direzione regionale competente per la materia idrogeologica. N5 3. Il provvedimento di concessione contiene: a) l’indicazione del concessionario e il suo domicilio, che deve essere stabilito o eletto nella provincia in cui si trova la sorgente oggetto della concessione; b) la durata della concessione; c) la natura, la situazi |
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Art. 16. - Preferenza del ricercatore1. Il ricercatore, salva la valutazione di preminenti interessi pubblici, è preferito ad ogni altro richiedente, fermo restando il possesso dei requisiti di idoneità tecnica ed economica. |
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Art. 17. - Spese di istruttoria1. Le spese occorrenti per l’istruttoria delle istanze di concessione sono a carico del richiedente. |
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Art. 18. - Accesso ai fondi1. I detentori dei fondi non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la delimitazione della concessione |
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Art. 19. - Premio ed indennità di ricerca1. Quando la concessione non sia stata accordata al ricercatore il concessionario deve, entro il termine di tr |
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Capo II - Dell’esercizio della concessione |
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Art. 20. - Ipoteche1. Il bene oggetto della concessione e le sue pertinenze sono soggetti alla disciplina degli immobili. |
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Art. 21. - Pertinenze ed impianti1. Costituiscono pertinenze le opere di captazione e gli impianti di adduzione e contenimento delle acque mine |
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Art. 22. - Canone di concessione1. Il concessionario deve corrispondere alle province un diritto di concessione proporzionale annuo anticipato per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell’area della concessione: a) di lire 50.000, con un minimo comunque non inferiore a lire 5.000.000, per le concessioni con annesso lo stabilimento di imbottigliamento; b) di lire 25.000, con un minimo non inferiore a lire 1.000.000, per le concessioni con stabilimento di sole cure termali; |
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Art. 23. - Permanenza dell’esercizio1. Le concessioni devono essere costantemente esercitate, tranne che dalla giunta regionale sia consentita la sospensione dell’attività o il |
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Art. 24. - Cambio di titolarità1. Qualunque trasferimento, per atto tra vivi, della concessione deve essere preventivamente autorizzato dal d |
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Art. 25. - Successione al concessionario1. Nel caso di morte del concessionario il titolo è trasferito all’erede che ne faccia domanda entro sei mesi dalla apertura della successione purché sia in possesso dei prescrit |
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Art. 26. - Espropriazione1. L’espropriazione del diritto del concessionario può essere promossa soltanto dai creditori ipotecari. |
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Art. 27. - Risarcimento del danno1. Il concessionario è tenuto a risarcire il danno derivante dall’esercizio dell’attività estrattiva. |
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Art. 28. - Pubblica utilità1. Entro il perimetro della concessione le opere necessarie per la protezione igienica ed idrogeologica del giacimento, per il deposito, il trasporto e l’utilizzazione delle acque minerali e termali, per la produzione e la trasmissione dell’energia ed in genere per la coltivazione, conduzione e sicurezza dell’att |
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Capo III - Cessazione della concessione |
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Art. 29. - Perdita di efficacia1. La concessione perde efficacia: |
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Art. 30. - Scadenza del termine1. La concessione è rinnovata qualora il concessionario abbia eseguito interamente il programma di coltivazio |
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Art. 31. - Riconsegna1. Se la concessione non è rinnovata il concessionario deve, alla scadenza del termine, fare consegna del ben |
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Art. 32. - Nuovo conferimento1. Se alla scadenza del termine la concessione sia rilasciata ad altri, la consegna del bene e relative pertinenze dall’uno all’altro concessionario deve farsi con l’intervento di un funzionario delegato dal di |
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Art. 33. - Corrispettivo d’uso1. Il corrispettivo per l’uso delle pertinenze da parte del nuovo concessionario è stabilito nel provvedime |
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Art. 34. - Ipoteche1. Le ipoteche iscritte sul diritto del concessionario si risolvono sulle cose e sulle somme di spettanza del |
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Art. 35. - Custodia del bene1. Qualora successivamente alla scadenza del termine siano presentate una o più istanze per nuovo conferiment |
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Art. 36. - Rinuncia1. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione deve farne dichiarazione alla giunta regionale, senza apporvi condizione alcuna. 2. Dal giorno in cui è stata presentata la dichiarazione di rinuncia, il concessionario è c |
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Art. 37. - Decadenza1. La giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente per materia, sentita la commissione consiliare competente, può pronunciare la decadenza del concessionario quando questi: |
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Art. 38. - Fallimento1. In caso di fallimento del concessionario, copia della sentenza di fallimento è comunicata a norma dell’articolo 17 della legge fallimentare al presidente della giunta regionale. |
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Art. 39. - Pubblicità1. Il provvedimento di accettazione della rinuncia e quello che pronuncia la decadenza sono pubblicati sul Bol |
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Art. 40. - Nuova concessione1. Dopo l’accettazione della rinuncia o la pronuncia della decadenza, la concessione può essere nuovamente conferita ad altri richiedenti. 2. Il nuovo concessionario ha diritto di servirsi delle pertinenze necessarie all’esercizio dell’attività. 3. Può altres |
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Art. 41. - Revoca1. La revoca della concessione può disporsi per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico. |
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Capo IV - Della gestione unica di concessioni di acque minerali e termali |
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Art. 42. - Unicità del bacino1. Nel caso di concessioni di acque minerali o termali derivanti da unico bacino, il dirigente della competente struttura regionale può prescrivere in ogni momento ai singoli concessionari di assoggettarsi ad una direzi |
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Art. 43. - Contratti di somministrazione1. I contratti di somministrazione sono nulli senza la preventiva autorizzazione della giunta regionale. |
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Capo V - Dati statistici e notizie periodiche |
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Art. 44. - Informazioni1. I titolari di stabilimenti di acque minerali e di terme sono tenuti a denunciare periodicamente sia i dati statistici relativi alle attività, che quelli ricavati dagli strumenti di mi |
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Art. 45. - Pubblicazione1. Le istanze di permesso di ricerca e di concessione, con allegato il relativo piano topografico, sono pubblica |
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TITOLO IV - AUTORIZZAZIONI PER L’APERTURA E L’ESERCIZIO DEGLI STABILIMENTI TERMALI E DEGLI STABILIMENTI DI IMBOTTIGLIAMENTO DI ACQUE MINERALI |
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Art. 46. - Trasmissioni al ministero della sanità1. Successivamente alla presentazione della domanda di concessione di cui all’articolo 14 della presente leg |
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Art. 47. - Autorizzazioni di esercizio1. L’utilizzazione delle sorgenti idrominerali e idrotermali in funzione delle proprietà terapeutiche o igienico-speciali può avvenire soltanto mediante imbottigliamento o condizionamento, utilizzazione in loco dell’acqua minerale o termale per stabilimenti idropinici o di altre cure termali così come def |
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Art. 48. - Etichette1. Le etichette delle acque minerali dovranno essere approvate dalla giunta regionale ai sensi degli articoli 10 e 12 del R.D. 28 settembr |
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Art. 49. - Denominazione dell’acqua1. La denominazione attribuita all’acqua ai sensi dell’articolo 14 della presente legge, dell’articolo 10 punto c) del R.D. 28 settembre 1919, n. 1924 si intende acquisita alla sorge |
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Art. 50. - Contenitori1. In attuazione del D.L. 3 luglio 1976, n. 451 convertito con legge 19 agosto 1976, n. 614 di esecuzione dell |
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Art. 51. - Comunicazioni1. Il provvedimento della giunta regionale relativo all’autorizzazione all’imbottigliamento o alle terme, |
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Art. 52. - Analisi1. Le analisi delle acque minerali e termali agli effetti della presente legge e del D.M. 22 giugno 1977, n. 1 |
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Art. 53. - Stabilimenti ed andamento stagionale1. L’autorizzazione di cui all’articolo 47 della presente legge è permanente. |
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Art. 54. - Vigilanza sull’utilizzo e sul commercio delle acque minerali e termali1. La vigilanza sull’utilizzo e sul commercio delle acque minerali nazionali ed estere e sugli stabilimenti |
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TITOLO V - DISPOSIZIONI SANZIONATORIE - TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 55. - Sanzioni1. Chiunque intraprenda o effettui la ricerca di acque minerali o termali in assenza del permesso o in sua difformità, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 8.000.000. 2. Chiunque intraprenda o effettui la coltivazione o l’ut |
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Art. 56. - Procedure1. Fermo il disposto degli articoli 3 e 4 della legge regionale 20 agosto 1976, n. 28, all’accertamento degli adempimenti e delle infrazioni di cui all’articolo precedente provvedono altresì i funzionari regionali all’uopo incaricati dal dirigente della competente struttura regionale, muniti di apposita tessera di riconoscimento abilitante. |
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Art. 57. - Conferme1. I permessi di ricerca vigenti all’atto dell’entrata in vigore della presente legge sono confermati fino |
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Art. 58. - Installazione di apparecchiature di misura1. I titolari di concessione attualmente in esercizio hanno l’obbligo di presentare – entro centottanta gi |
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Art. 59. - Deposito di autorizzzazioni e etichette1. Entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge, tutte le aziende di acque minerali e termali dovra |
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Art. 60. - Abrogazione1. Sono abrogate le disposizioni contenute nella legge regionale 18 gennaio 1974, n. 5 e nelle altre leggi comunque incompatibili con le presenti norme.
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Testo coordinato con modifiche fino alla L.R. 2/2000.
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