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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lombardia 04/04/2012, n. 6
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- L.R. 07/08/2020, n. 18
- L.R. 21/05/2020, n. 11
- L.R. 30/12/2019, n. 23
- L.R. 10/12/2019, n. 21
- L.R. 06/08/2019, n. 15
- L.R. 06/06/2019, n. 9
- L.R. 10/08/2018, n. 12
- L.R. 28/12/2017, n. 37
- L.R. 10/08/2017, n. 22
- L.R. 26/05/2017, n. 15
- L.R. 08/08/2016, n. 22
- L.R. 15/03/2016, n. 4
- L.R. 29/12/2015, n. 42
- L.R. 10/11/2015, n. 38
- L.R. 12/10/2015, n. 32
- L.R. 05/08/2015, n. 22
- L.R. 08/07/2015, n. 19
- L.R. 05/08/2014, n. 24
- L.R. 09/12/2013, n. 18
- Avviso di Rettifica in B.U. 31/10/2012 n. 44 Suppl.
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Finalità)1. La presente legge disciplina il settore dei trasporti in Lombardia, al fine di sviluppare un sistema di trasporto integrato e rispondente alle esigenze di mobilità delle persone e di sostenibilità ambientale, nonché di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi e di perseguire la sostenibilità economica del sistema, con particolare riferimento al trasporto pubblico regionale e locale. 2. In particolare, la disciplina del trasporto pubblico intende: a) sviluppare il sistema del trasporto pubblico regionale e locale in Lombardia affinché risponda alle esigenze di mobilità delle persone e di sostenibilità ambientale e favorire, attraverso l’a |
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Art. 2 - (Classificazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale)1. Ai fini della presente legge, i servizi di trasporto pubblico regionale e locale che si svolgono nell’ambito del territorio regionale, infraregionale e, ove di interesse locale, interregionale si articolano in: a) servizi ferroviari; b) servizi su impianti fissi e a guida vincolata, quali a titolo esemplificativo linee tranviarie, metropolitane e filoviarie, su impianti a fune, quali a titolo esemplificativo funivie e funicolari, e su altri impianti di risalita; c) servizi automobilistici; d) servizi di navigazione; e) servizi aerei ed el |
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TITOLO II - RIPARTO DELLE FUNZIONI |
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Art. 3 - (Funzioni della Regione)1. La Regione, in materia di trasporto pubblico regionale e locale, svolge le funzioni ed i compiti di programmazione, indirizzo, gestione e controllo che richiedono l’esercizio unitario a livello regionale. In particolare: a) coordina l’attuazione della presente legge; b) definisce le linee strategiche della mobilità regionale attraverso il programma regionale della mobilità e dei trasporti, approva il programma dei servizi ferroviari e gli indirizzi programmatici per l’applicazione di specifiche iniziative di governo della mobilità; c) definisce le linee guida e gli indirizzi programmatici per la redazione dei programmi di bacino, l’affidamento dei servizi, la stipulazione dei relativi contratti, l’attività di monitoraggio e controllo e l’informazione all’utenza; d) sviluppa e promuove forme integrative di finanziamento dei beni, delle infrastrutture e dei servizi, finalizzate al miglioramento della quantità, accessibilità, fruibilità e qualità del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile; e) svolge i compiti in materia di riparto delle risorse per lo svolgimento dei servizi ai sensi dell’articolo 17; f) promuove lo sviluppo coordinato dell’intermodalità; g) definisce le politiche tariffarie, ivi compreso lo sviluppo dei relativi supporti tecnologici, e disciplina, anche mediante regolamenti, il sistema tariffario integ |
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Art. 4 - (Funzioni delle province)1. Fino all’attuazione dell’articolo 23, commi da 14 a 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le province esercitano le funzioni che riguardano il rispettivo territorio singolarmente o in forma associata con gli altri enti locali, secondo quanto previsto dal presente articolo. 2. Al fine di assicurare l’esercizio unitario delle funzioni di seguito elencate, le province esercitano in forma associata con gli altri enti locali, nell’ambito delle agenzie per il trasporto pubblico locale, le funzioni e i compiti riguardanti: a) la programmazione, regolamentazione e controllo dei servizi interurbani, di cui all’articolo 2, comma 3, lettera c); b) la programmazione, regolamentazione e controllo dei servizi in aree a domanda debole; c) la programmazione, regolamentazione e controllo dei servizi di trasporto automobilistico a carattere internazionale transfrontalieri di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), del d.lgs. 422/1997, che interessano il territorio di più comuni, sulla base del criterio della prevalenza della domanda di origine, ferma restando la competenza regionale in caso di stipulazione di accordi o intese con Stati esteri o con enti territoriali interni ad altri Stati; d) l’espletamento delle procedure per l’affidamento dei servizi di cui alle lettere a), b) e c), con la precisazione che, in caso di servizi espletati su impianti che hanno estensione interprovinciale, la competenza spetta alla provincia sul cui territorio l’impianto insiste maggiormente; e) l’approvazione del sistema tariffario integrato per |
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Art. 5 - (Funzioni delle comunità montane)1. Spettano alle comunità montane le funzioni e i compiti che riguardano il rispettivo territorio relativamente a: |
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Art. 6 - (Funzioni dei comuni)1. I comuni esercitano le funzioni che riguardano il rispettivo territorio singolarmente o in forma associata con gli altri enti locali, secondo quanto previsto dal presente articolo. 2. I comuni esercitano in forma associata con gli altri enti locali, nell’ambito delle agenzie per il trasporto pubblico locale, le funzioni e i compiti riguardanti: a) la programmazione, la regolamentazione e il controllo dei servizi comunali e di area urbana, di cui all’articolo 2, comma 3, lettere a) e b), nonché dei servizi in aree a domanda debole o diffusa; b) la programmazione, la regolamentazione e il controllo dei servizi di trasporto automobilistico a carattere internazionale transfrontalieri di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), del d.lgs. 422/1997, che interessano il territorio di un solo comune, sulla base del criterio della prevalenza della domanda di origine, ferma restando la competenza regionale in caso di stipulazione di accordi o intese con Stati esteri o con enti territoriali interni ad altri Stati; c) l’espletamento delle procedure per l’affidamento dei servizi di cui alla lettera a), con la precisazione che in caso di servizi svolti, anche parzialmente, su impianti fissi e a guida vincolata nell’ambito del territorio del comune capoluogo di provincia, la competenza spetta al comune capoluogo di provincia; in caso di servizi svolti, anche parzialmente, su impianti fissi e a guida vincolata nell’ambito del territorio del comune capoluogo di Regione, la competenza spetta al comune capoluogo di Regione; d) l’approvazione del sistema tariffar |
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Art. 7 - (Istituzione e funzioni delle agenzie per il trasporto pubblico locale)1. Il territorio della Regione è suddiviso, ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in sei bacini territoriali ottimali e omogenei, corrispondenti ai confini amministrativi delle seguenti province e della Città metropolitana di Milano: a) Bergamo; b) Brescia; c) Como, Lecco e Varese; d) Cremona e Mantova; e) Città metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia; f) Sondrio. N10 2. I bacini possono aggregarsi fra loro mediante deliberazione delle province e dei comuni capoluogo di provincia interessati e previo parere favorevole della Giunta regionale, da rendersi entro sessanta giorni dal ricevimento delle deliberazioni degli enti interessati, trascorsi i quali il parere si intende favorevole. 3. In ciascuno dei bacini territoriali di cui al comma 1è istituita una agenzia per il trasporto pubblico locale, quale strumento per l’esercizio associato delle funzioni degli enti locali in materia di programmazione, organizzazione, monitoraggio, controllo e promozione dei servizi di trasporto pubblico locale; l’agenzia è costituita con risorse umane, strumentali, finanziarie e patrimoniali messe a disposizione dagli enti partecipanti e con oneri a carico del sistema. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate nell’ambito delle risorse umane, strumentali, finanziarie e patrimoniali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del sistema. 3-bis. Se gli enti partecipanti titolari delle funzioni di cui agli articoli 4, comma 2, e 6, comma 2 non mettono a disposizione le risorse di cui al comma 3, gli stessi enti corrispondono annualmente alle agenzie per il traporto pubblico locale un importo sufficiente ad assicurarne l'ordinario svolgimento delle funzioni, determinato secondo quanto definito negli atti organizzativi delle medesime agenzie, con particolare riguardo alla dotazione organica approvata dal relativo consiglio di amministrazione.N36 3-ter. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, l'assemblea delle agenzie per il trasporto pubblico locale può, con provvedimento motivato, disporre l'utilizzo di una quota annua massima del 2 per cento delle risorse autonome correnti assegnate per il finanziamento dei servizi a ciascuna agenzia per gli anni 2018 e 2019, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 67, comma 13-quater, da destinare esclusivamente al reperimento delle necessarie risorse umane.N36 4. Fermo restando il numero massimo dei bacini individuati al comma 1, i confini dei bacini possono essere modificati, nel rispetto degli obiettivi della presente legge, con provvedimento del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale o congiuntamente delle province e dei comuni capoluogo di provincia interessati. 5. Le agenzie per il trasporto pubblico locale sono enti pubblici non economici, dotati di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale, organizzativa e contabile, costituiti per l’esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti locali in materia di trasporto pubblico locale nei bacini di cui al comma 1. Nel rispetto della legge, l’ordinamento e il funzionamento delle agenzie sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti. La Giunta regionale adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i rappresentanti dell’Unione Province Lombarde (UPL) e dell’Associazione Regionale dei Comuni Lombardi (ANCI Lombardia), linee guida per la predisposizione degli statuti al fine di uniformare le modalità di funzionamento e composizione degli organi delle agenzie, nonché le relative attribuzioni. N77 6. Sono organi delle agenzie: a) l’assemblea, i cui componenti svolgono la propria attività a titolo onorifico e gratuito e senza alcun rimborso delle spese; b) il consiglio di amministrazione, composto da un massimo di cinque consiglieri, che svolgono la propria attività a titolo onorifico e gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese; c) il presidente, scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione; d) il direttore, nominato dall’agenzia fra gli iscritti ad apposito elenco tenuto a cura della Regione, al quale compete la responsabilità gestionale; ferme restando le competenze di cui alla presente lettera per il bacino territoriale ottimale e omogeneo della provincia di Sondrio, quale provincia avente specificità montana ai sensi dell'art. 5 legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), nel caso in cui nessuno degli idonei all'elenco regionale accetti l'incarico presso l'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale della provincia di Sondrio, il diretto |
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Art. 8 - (Funzioni soppresse)1. Restano soppresse le funzioni amministrative relative a: a) approvazione degli organici dei s |
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TITOLO III - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO |
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CAPO I - STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE |
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Art. 9 - (Programmazione e Conferenza regionale del trasporto pubblico locale)1. Gli strumenti di programmazione sono: a) il programma regionale della mobilità e dei trasporti; b) il programma dei servizi ferroviari; c) il programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne; d) i programmi di bacino del trasporto pubblico locale. 2. La Regione individua, quale modalità per favorire l’integrazione fra le istanze istituzionali, economiche e sociali, il confronto tra le realt� |
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CAPO II - PROGRAMMAZIONE REGIONALE |
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Art. 10 - (Programma regionale della mobilità e dei trasporti)1. Il programma regionale della mobilità e dei trasporti configura il sistema delle relazioni di mobilità, sulla base dei relativi dati di domanda e offerta, confrontandolo con l’assetto delle infrastrutture esistenti e individuando le connesse esigenze di programmazione integrata delle reti infrastrutturali e dei servizi di trasporto, in coerenza con gli strumenti di programmazione socio-economica e territoriale della Regione e tenendo conto, laddove già adottata, della programmazione definita dalle agenzie per il trasporto pubblico locale e dagli enti locali. In particolare, il programma provvede a: a) individuare le linee di indirizzo e le azioni strategiche, in relazione all’evoluzione dell’offerta infrastrutturale e della domanda di mobilità generata dal sistema territoriale lombardo, nonché agli scenari socio-economici di breve e medio periodo; |
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Art. 11 - (Programma dei servizi ferroviari)1. Il programma dei servizi ferroviari è elaborato dalla Giunta regionale sulla base dei dati e delle informazioni sul trasporto pubblico locale risultanti dal sistema di monitoraggio di cui all’articolo 15, nonché previa consultazione della Conferenza regionale del trasporto pubblico locale, con l’obiettivo di massimizzare l’integrazione tra i servizi ferroviari e le altre modalità di trasporto. 2. Il programma dei servizi ferroviari, approvato dalla Giunta regionale, individua in particolare: |
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Art. 12 - (Programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne)1. Al fine di valorizzare il demanio lacuale, fluviale e dei navigli e tutte le vie d’acqua, in coerenza con gli altri strumenti della programmazion |
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CAPO III - PROGRAMMAZIONE DI BACINO |
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Art. 13 - (Programmi di bacino del trasporto pubblico locale)1. I programmi di bacino del trasporto pubblico locale costituiscono la fonte di programmazione generale del trasporto pubblico locale in ciascuno dei bacini territoriali di cui all’articolo 7 e contengono, in coordinamento con quanto previsto dal programma regionale della mobilità e dei trasporti, le disposizioni in materia di programmazione, regolazione e controllo dei servizi e hanno durata pari al contratto di servizio, con possibilità di revisione in funzione di interventi significativi sulla rete o di variazione delle risorse disponibili per lo svolgimento dei servizi. I programmi di bacino comprendono i piani per la mobilità delle persone con disabilità previsti dall’articolo 26, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). 2. In particolare, i programmi di bacino provvedono alla ridefinizione della rete dei servizi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), raccordandola con il programma regionale della mobilità e dei trasporti di cui all’articolo 10, se approvato, con gli strumenti di prog |
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CAPO IV - CONTROLLO E MONITORAGGIO |
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Art. 14 - (Controllo e vigilanza)1. La Regione, le agenzie per il trasporto pubblico locale, i comuni non capoluogo di provincia nei casi di cui all’articolo 6, comma 3, lettera f), e l’ente di cui all’articolo 40 esercitano la vigilanza ed effettuano controlli per l’accertamento della regolarità e |
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Art. 15 - (Sistema di monitoraggio)1. La Regione, d’intesa con le agenzie per il trasporto pubblico locale, i comuni non capoluogo di provincia nei casi di cui all’articolo 6, comma 3, lettera f), e l’ente di cui all’articolo 40, e sentita la Conferenza regionale del trasporto pubblico locale, anche al fine di costituire la base dati utile per l’elaborazione degli strumenti di programmazione, cura la realizzazione di un sistema informativo di monitoraggio per la raccolta, l’elaborazione e l’archiviazione dei dati relativi ai servizi di traspo |
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Art. 16 - (Informazione all’utenza)1. La Regione, le agenzie per il trasporto pubblico locale, i comuni non capoluogo di provincia nei casi di cui all’articolo 6, comma 3, lettera f), l’ente di cui all’articolo 40 e le aziende di trasporto assicurano, mediante l’adozione di standard uniformi, la divulgazione all’utenza e l’omogeneità delle inform |
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Art. 16-bis - (Clausola valutativa)1. Il Consiglio regionale valuta l’attuazione della presente legge e i risultati conseguiti dalle azioni messe in atto per rispondere alle esigenze di mobilità dei cittadini, per favorire la circolazione delle merci e per garantire la qualità, la sicurezza e la sostenibilità ambientale del sistema dei trasporti in Lombardia. 2. A tal fine, anche avvalendosi delle informazioni risultanti dal sistema di monitoraggio di cui all’articolo 15, la Giunta regionale pre |
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TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE |
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CAPO I - DISPOSIZIONI COMUNI PER IL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE |
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Art. 17 - (Risorse per il trasporto pubblico locale)1. I servizi di trasporto pubblico locale, qualitativamente e quantitativamente finalizzati a soddisfare la domanda di mobilità delle persone, sono definiti: a) quanto ai servizi ferroviari, dalla Regione, nel programma dei servizi ferroviari, sulla base delle risorse finanziarie a carico del bilancio regionale; b) quanto ai servizi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), dalle agenzie per il trasporto pubblico locale, nei programmi di bacino del trasporto pubblico locale, sulla base delle risorse finanziarie rese disponibili ai sensi del presente articolo; c) quanto ai servizi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) sui laghi d’Iseo, Endine e Moro, dall’ente di cui all’articolo 40, sulla base delle risorse finanziarie rese disponibili ai sensi del comma 3. 2. “Entro il 31 dicembre 2017 la Giunta regionale,” N28 nei limiti de |
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Art. 18 - (Contratti di servizio)1. L’esercizio dei servizi di trasporto pubblico, effettuati con qualunque modalità, è regolato dai contratti di servizio stipulati dagli operatori con la Regione, le agenzie per il trasporto pubblico locale, i comuni non capoluogo di provincia nei casi di cui all’articolo 6, comma 3, lettera f), e l’ente di cui all’articolo 40, nell’ambito delle rispettive competenze. 2. I contratti di servizio, redatti in conformità alle linee guida approvate dalla Giunta regionale, devono definire, per ogni tipologia di servizio, i parametri qualitativi e gli obiettivi di miglioram |
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Art. 19 - (Interventi per la riqualificazione del trasporto pubblico regionale e locale)1. La Regione promuove il miglioramento e la riqualificazione del trasporto pubblico regionale e locale, anche mediante il ricorso ad apposite forme integrative di finanziamento. 2. La Regione, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente), assegna alle agenzie per il trasporto pubblico locale e, sino alla loro costituzione, alle province ed ai comuni capoluogo di provincia, le risorse finanziarie volte a sostenere gli investimenti di rinnovo del materiale rotabile, in particolare mediante sostituzione con mezzi e tecnologie ecocompatibili a basso o nullo impatto ambientale e con dotazione tecnologica atta a favorire l’accessibilità al servizio per categorie svantaggiate e di miglioramento delle strutture e delle tecnologie funzionali al servizio per la riqualificazione del trasporto pubblico locale. La Regione può vincolare l’assegnazione delle risorse alla realizzazione di progetti di miglioramento del sistema, quali lo sviluppo di un sistema di bigliettazione elettronica interoperabile con caratteristiche individuate dalla Regione, la dotazione dei mezzi di un sistema atto ad individ |
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Art. 20 - (Interventi per la promozione di servizi innovativi per lo sviluppo della mobilità sostenibile)1. Per lo sviluppo della mobilità sostenibile e per l’utilizzo del trasporto pubblico locale nelle aree geografiche svantaggiate, la Regione e le agenzie promuovono forme di sperimentazione di servizi non convenzionali, anche mediante l’introduzione di tecnologie innovative. 2. Per il miglioramento della mobilità e della sostenibilità ambientale nelle zone e negli agglomerati caratteri |
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Art. 21 - (Stazioni e centri di interscambio)1. La Giunta regionale, in attuazione degli strumenti di programmazione del trasporto pubblico locale e al fine di favorire l’integrazione e l’interscambio fra i diversi mezzi di trasporto, promuove la stipulazione di appositi accordi con le agenzie, gli enti pubblici, i proprietari o i gestori dei centri interessati, le aziende di trasporto pubblico e altri soggetti interessati, per favorire la riqualificazione delle stazioni, la realizzazione di centri di interscambio e la relativa gestione, anche in ambiti interurbani non prossimi alle aree urbane, al fine di incentivare l’uso del trasporto pubblico interurbano, la promozione delle forme complementari di mobilità di cui all’articolo 2, comma 6, e l’introduzione di tecnologie innovative che favori |
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CAPO II - SERVIZI AUTO FILO METRO TRAMVIARI E SU IMPIANTI A FUNE SEZIONE I - SERVIZI DI LINEA |
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Art. 22 - (Procedure per l’affidamento dei servizi)1. Nel rispetto delle competenze statali in materia di tutela della concorrenza, l’affidamento dei servizi è disposto dalle agenzie per il trasporto pubblico locale in conformità alla normativa vigente; gli affidamenti devono concorrere al conseguimento degli obiettivi di efficacia e di efficienza del sistema, nonché di gestione imprenditoriale del servizio improntata al miglioramento della qualità, all’integrazione tariffaria, all’equilibrio della gestione e all’incremento dei viaggiatori. 2. Al fine del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, le agenzie per il trasporto pubblico locale ricorrono, nel rispetto della normativa vigente e in via ordinaria, alla procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi e al modello di remunerazione a costo netto, nel quale il rischio commerciale e i ricavi tariffari sono di competenza del gestore. Per particolari ragioni territoriali, economiche o tecniche, le agenzie possono ricorrere, con provvedimento motivato e previo parere non vincolante della Regione, a modelli di remunerazione a costo lordo, nei quali il rischio commerciale e i ricavi tariffari sono di competenza dell’ente affidante, garantendo comunque, mediante adeguati meccanismi incentivanti, il conseguimento degli obiettivi di cui al comma |
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Art. 23 - (Beni e dotazioni patrimoniali)1. Per garantire condizioni e criteri di equità ed un trattamento non discriminatorio degli operatori per l’accesso al mercato del territorio regionale, le agenzie per il trasporto pubblico locale individuano, previo parere favorevole della Giunta regionale, i beni essenziali, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, per l’esercizio del trasporto pubblico locale finanziati, anche parzialmente, con risorse pubbliche, che sono messi a disposizione del gestore a condizioni economiche predefinite e non discriminatorie, salvo quanto previsto, per i gestori uscenti, dall’articolo 4, commi da 29 a 35, del |
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SEZIONE II - SERVIZI NON DI LINEA |
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Art. 24 - (Servizi non di linea)1. La Regione disciplina, con regolamento, la programmazione e l’esercizio del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea, anche mediante natante, nonché, per i servizi di cui alla legge 21/1992, i criteri e le procedure per determinare il contingente complessivo delle licenze e delle autorizzazioni assentibili e le conseguenze della mancata ottemperanza alle condizioni di esercizio. 2. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 21/1992 comporta la sanzione amministrativa della sospensione da uno a trenta giorn |
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Art. 24-bis - (Sanzioni relative al servizio di noleggio di autobus con conducente)1. Nel rispetto dei parametri fissati dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 marzo 2004 in attuazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 218/2003, sono soggette a sanzione amministrativa pecuniaria le seguenti tipologie di infrazioni: a) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla sicurezza del servizio, quest'ultima da intendersi come complesso di norme dirette a garantire l'incolumità delle persone trasportate, sia con riferimento ai veicoli utilizzati sia al loro specifico impiego nel servizio. Dette infrazioni consistono nello svolgimento del servizio di noleggio con mezzi non adibiti al servizio di noleggio, non revisionati, non muniti di cronotachigrafo funzionante, non muniti di sistemi antincendio e di sicurezza, nonché nell'accertata violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 285/1992 che comportino il fermo del veicolo; b) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità del servizio, quest'ultima da intendersi come complesso di norme dirette a garantire il rispetto delle eventuali prescrizioni all'attività di noleggio di autobus con conducente. Dette infrazioni consistono nello svolgimento del servizio di noleggio con autobus non indicati alla provincia o alla Città metropolitana e dunque non presenti nel Registro regionale telematico di cui all'articolo 5 del Reg. reg. 22 dicembre 2014, n. 6 (Disciplina dei servizi di noleggio di autobus con conducente); c) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione inerente il servizio, quest'ultima intesa come complesso di norme dirette a consentire la verifica del possesso, da parte dell'impresa, sia dei requisiti sia degli atti necessari al corretto svolgimento dell' |
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Art. 25 - (Ruolo dei conducenti)1. È istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge 21/1992, il ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea. 2. Il ruolo provinciale è articolato nelle seguenti sezioni ed è ammessa l’iscrizione a più sezioni del ruolo nella medesima provincia: a) conducenti di autovetture; b) conducenti di motocarrozzette; |
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Art. 26 - (Commissioni tecniche provinciali per la formazione dei ruoli dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea)1. Le province provvedono a costituire commissioni tecniche provinciali, così composte: a) un dirigente del settore competente per materia, designato dalla giunta provinciale, che la presiede; |
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Art. 27 - (Interventi per la mobilità sostenibile ed a favore della sicurezza)1. La Regione promuove il miglioramento della mobilità con particolare riferimento alle aree caratterizzate da elevati livelli di inquinamento atmosferico da traffico veicolare e sostiene lo sviluppo di tecnologie volte alla diffusione di autoveicoli ad emissioni zero, tra i quali gli impianti di rifornimento e ricarica, attraverso la stipulazione di accordi con gli enti pubblici, i proprietari o i gestori degli impianti e gli altri soggetti interessati. Gli accordi sono stipulati secondo criteri di imparzialità, pubblicità e trasparenza e nel rispetto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto |
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SEZIONE III - NORME PER IL SISTEMA AEROPORTUALE LOMBARDO |
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Art. 28 - (Servizi di collegamento con gli aeroporti)1. I collegamenti con gli aeroporti aperti al traffico civile sono garantiti mediante: a) servizi di trasporto pubblico per i quali sussistono obblighi di servizio pubblico ai sensi della normativa europea, definiti nel programma dei servizi ferroviari, nei programmi di bacino o nei contratti di servizio; b) servizi di trasporto pubblico per i quali non sussistono obblighi di servizio pubblico ai sensi della normativa europea. 2. “La Giunta regionale disciplina” N2 i servizi di collegamento con gli aeroporti civili di cui al comma 1, lettera b), ad eccezione dei servizi taxi e di autonoleggio con conducente, “ivi incluse le conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle regole che disciplinano lo svolgimento dell’attività N59. "I servizi di collegamento con gli aeroporti civili di cui al presente comma sono esercitati dalle imprese di trasporto previa presentazione di apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'a |
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Art. 29 - (Monitoraggio e sanzioni dei servizi di autonoleggio con conducente di collegamento con gli aeroporti)1. La Giunta regionale, d’intesa con gli enti locali interessati, individua i criteri e le modalità operative per lo svolgimento |
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CAPO III - SERVIZI FERROVIARI |
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Art. 30 - (Sistemi di trasporto ferroviari)1. La Regione riconosce ai sistemi di trasporto ferroviari la funzione di asse portante del sistema integrato della mobilità regionale delle persone e delle merci e orienta verso tali sistemi la domanda di mobilità proveniente dal territorio, attraverso: a) un’offerta di servizi differenziata e adeguata per qualità e quantità, che si qualifica mediante l’adeguamento delle infrastrutture e del materiale rotabile; b) lo sviluppo e la gestione del sistema ferroviario quale componente fondamentale della programmazione del territorio e della salvaguardia dell’ambiente; |
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Art. 31 - (Servizi ferroviari di competenza della Regione)1. La Regione promuove lo sviluppo dei servizi ferroviari di sua competenza attraverso: a) la progettazione del modello di orario dei servizi ferroviari, basato su una struttura cadenzata di servizi caratterizzata da frequenze e velocità che tengano conto delle infrastrutture progressivamente attivate e delle esigenze di mobilità della popolazione; b) la definizione degli interventi infrastrutturali funzionali ai servizi ferroviar |
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Art. 32 - (Servizi di competenza di altre regioni o dello Stato)1. La Regione, ove debbano essere adottati provvedimenti concernenti la programmazione dei servizi di cui all’articolo 30, comma 3, lettera b), procede mediante stipulazione di intesa con l’amministrazione interessata. |
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Art. 33 - (Affidamento dei servizi ferroviari di competenza regionale)1. Nel rispetto delle competenze statali in materia di tutela della concorrenza, la Regione affida i servizi ferroviari di sua competenza, mediante la stipulazione di contratti di servizio, ad imprese ferroviarie individuate, nel rispetto della normativa vigente e, in via ordinaria, mediante procedura ad evidenza pubblica. La Regione, d’intesa con le agenzie, può effettuare l’affidamento congiunto dei servizi territoriali (TPL e SFR), affidando all |
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Art. 34 - (Beni e dotazioni patrimoniali)1. Nel rispetto del principio di libera concorrenza, la Regione individua le dotazioni patrimoniali essenziali allo svolgimento dei servizi oggetto di affidamento che devono essere messe a disposizione dell’impresa ferroviaria affidataria del servizio da parte dell’impresa ferroviaria uscente, del gestore dell’infrastruttura o di altro soggetto che ne abbia la disponibilità o la detenzione a qualunque titolo. Sono dotazioni patrimoniali essenziali, in particolare: le reti, gli impianti e, con riferimento alle caratteristiche del servizio oggetto di affidamento, i depositi, gli impianti di manutenzione ed il materiale rotabile in esercizio sulle linee per la gestione dei servizi di competenza della Regione “, nonché i sistemi di bigliettazione elettronica di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c).” N2 2. L’impresa ferroviaria uscente o altro soggetto che detiene a qualunque titolo i beni individuati come essenziali ai sensi del comma 1 si impegna a mett |
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Art. 35 - (Procedure e garanzie per il trasferimento del personale)1. La Regione prevede nelle procedure di affidamento e nei contratti di servizio, ai sensi e per gli effetti delle leggi e del contr |
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Art. 36 - (Infrastruttura ferroviaria)1. L’infrastruttura ferroviaria è costituita dall’insieme di infrastrutture, impianti e tecnologie ubicati sul territorio regionale e funzionali allo svolgimento del servizio ferroviario. L’individu |
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Art. 37 - (Gestione dell’infrastruttura ferroviaria di competenza regionale)1. Nel rispetto delle competenze statali in materia di tutela della concorrenza e di sicurezza, la gestione dell’infrastruttura ferroviaria di competenza regionale è affidata dalla Giunta regionale al gestore dell’infrastruttura ferroviaria mediante rilascio di concessione “avente la medesima scadenza della concessione rilasciata a Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, di cui al decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 138-T/2000”N18. Il gestore dell’infrastruttura ferroviaria è soggetto autonomo ed indipendente, sotto i profili decisionale, giuridico, organizzativo e societario, dalle imprese operanti nel settore dei trasporti, nelle forme ammesse dalla normativa vigente. 2. La Regione può stipulare accordi con regioni confinanti o con enti locali per disciplinare l’esercizio delle funzioni relative alla gestione di ridotte sezioni dell’infrastruttura ferroviaria di competenza regionale, a fini di efficienza ed economicità. 3. Il gestore dell’infrastruttura ferroviaria, nel rispetto delle funzioni di competenza dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie), è responsabile del controllo della circolazione in sicurezza dei convogli, della manutenzione e del rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria di competenza regionale e della sua gestione tecnica, comm |
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Art. 38 - (Accesso all’infrastruttura ferroviaria di competenza regionale)1. La Regione, con regolamento, disciplina l’individuazione dei criteri di accesso e utilizzo delle infrastrutture ferroviarie di livello regionale, con priorità per i servizi di trasporto pubblico regionale oggetto dei contratti di servizio. |
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Art. 39 - (Interventi di ammodernamento e potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria di competenza regionale)1. Al fine di consentire l’ammodernamento e il potenziamento della infrastruttura ferroviaria di competenza regionale, la Giunta regionale individua, con regolamento, le modalità e le procedure per la gestione tecnica e finanziaria degli interventi su tale infrastruttura. 2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina in particolare: a) la verifica della coerenza degli interventi con gli strumenti della programmazione e della pianificazione regionale, con particolare riferimento alla correlazione con il modello di esercizio ivi previsto; |
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CAPO IV - SERVIZI EFFETTUATI CON ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO |
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Art. 40 - (Navigazione pubblica sui laghi)1. La Regione provvede alla programmazione, regolazione e gestione dei servizi per il trasporto di persone e cose sui laghi con le modalità di cui al presente articolo. 2. La Regione opera nel rispetto e in attuazione degli impegni dello Stato conseguenti a rapporti internazionali riguardanti la navigazione sui laghi attraversati da confini internazionali, garantendo, con le modalità ritenute opportune dagli organi competenti, la tutela degli interessi statali. 3. La Giunta regionale promuove la regionalizzazione dei servizi di navigazione pubblica sul lago di Como e, previa intesa con le Regioni Piemonte e Ve |
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Art. 41 - (Integrazione e potenziamento del trasporto ciclo-motoristico)1. La Regione promuove la diffusione, nell’ambito dello sviluppo intermodale, dell’uso della bicicletta, anche a pedalata assistita, e dei ciclomotori per il decongestionamento del traffico nelle aree urbane. 2. Per i fini di cui al comma 1, la Giunta regionale promuove intese con le agenzie per il trasporto pubblico locale, i gestori delle infrastrutture di trasporto pubblico regionale e locale e le aziende di trasporto allo scopo di attuare il trasporto combinato passeggeri-cicli e motocicli sui mezzi ferroviari e metropolitani, nonché la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari ad assicurare l’accessibilità delle bicic |
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Art. 42 - (Trasporti eccezionali)1. Nel territorio della Regione le funzioni relative alle autorizzazioni alla circolazione di trasporti e veicoli in condizioni di eccezionalità, attribuite all’amministrazione regionale dal d.lgs. 285/1992, sono esercitate dagli uffici ed enti di cui al presente articolo, direttamente o per delega, in conformità ad apposite linee guida adottate dalla Giunta regionale per finalità di indirizzo e coordinamento. 2. La provincia in cui risiede il richiedente oppure la ditta incaricata del trasporto o una delle province territorialmente interessate dal transito dello specifico trasporto o veicolo in condizioni di eccezionalità provvede al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di tipo periodico, singole o multiple, relative a trasporti e veicoli in condizioni di eccezionalità, ai sensi del d.lgs. 285/1992 e del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada). 3. La provincia in cui risiede il richiedente o una delle province territorialmente interessate dal transito dello specifico trasporto provvede al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione delle macchine agricole eccezionali e delle macchine operatrici eccezionali, ai sensi degli articoli 104 e 114 del d.lgs. 285/1992. 4. Le autorizzazioni alla circolazione di trasporti e veicoli in condizioni di eccezionalità di cui ai commi 2 e 3 devono essere richieste, secondo le modalità previste dal d. lgs. 285/1992 e dal regolamento di attuazione, alla provincia competente ai sensi dei commi precedenti e previo pagamento dell’eventuale indennizzo convenzionale di cui all’articolo 18 del d.p.r. 495/1992 e delle spese di autorizzazione calcolate secondo le tariffe ivi stabilite dall’articolo 405. 5. L’autorizzazione di cui ai |
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TITOLO V - SISTEMA TARIFFARIO |
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Art. 43 - (Principi generali)1. La Regione promuove la realizzazione e lo sviluppo di un sistema tariffario regionale che garantisca l’osservanza dei seguenti principi generali: a) la definizione di livelli tariffari atti a concorrere, in relazione alle risorse a carico dei bilanci pubblici, l’equilibrio economico-finanziario del sistema, nel rispetto dei principi di efficacia, effici |
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Art. 44 - (Sistema tariffario regionale)1. In coerenza con le politiche tariffarie di cui all’articolo 43, la Giunta regionale, previa consultazione della Conferenza regionale per il trasporto pubblico locale, disciplina con regolamento, previo parere obbligatorio della commissione consiliare competente, da rendersi nel termine di sessanta giorni, trascorsi i quali il parere si intende favorevole, i criteri e le modalità di applicazione ai servizi di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), del nuovo sistema tariffario integrato regionale, caratterizzato dai seguenti elementi: a) l’adozione, ai sensi dell’articolo 7, comma 13, lettera c), di sistemi tariffari di bacino aventi caratteristiche uniformi sul territorio regionale, che prevedano, per ciascuna categoria di titolo di viaggio, integrazioni tariffarie obbligatorie tra i servizi comunali, di area urbana, interurbani e ferroviari; b) l’adozione di una tariffa unica regionale che consenta i collegamenti tra i bacini, salvi gli accordi di cui al comma 2; c) titoli di viaggio integrati che favoriscano l’utilizzo di diversi mezzi di trasporto pubblico situati anche in bacini diversi. 2. La Regione e le agenzie per il trasporto pubblico locale territorialmente competenti possono concordare l’inclusione dei servizi che attraversano il territorio di più bacini nel sistema tariffario di uno dei bacini interessati. |
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Art. 45 - (Agevolazioni per l’utilizzo dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale)1. La Giunta regionale, previa consultazione della Conferenza regionale del trasporto pubblico locale, disciplina, in forma differenziata in relazione alle categorie ed alle tipologie degli utenti beneficiari, nonché sulla base di indicatori di situazione economica e familiare, le a |
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Art. 46 - (Controllo e sanzioni a carico degli utenti e delle aziende dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale)1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono tenuti a munirsi di idoneo e valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del percorso e sino alla fermata di discesa, nonché ad esibirlo a richiesta del personale di vigilanza. L’inosservanza di tali obblighi comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di trenta ad un massimo di cento volte il costo del biglietto ordinario di corsa semplice di classe minima. In caso di reiterazione della violazione entro tre anni, la sanzione è raddoppiata. Qualora l’utente sia sanzionato per mancato possesso di idoneo e valido titolo di viaggio, la sanzione deve essere annullata da parte dell’azienda di trasporto se l’utente dimostra, entro cinque giorni dalla data della sanzione, il possesso di un abbonamento in corso di validità al momento della sanzione. N88 1-bis. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Tale somma è ridotta del trenta per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. N89 1-ter. Le aziende che svolgono servizi di trasporto con obbligo di servizio pubblico in ambito regionale e locale hanno l’obbligo di accettare i titoli integrati regionali di cui alle parti IV e VII del regolamento regionale 10 giugno 2014, n. 4 (Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico) e ai successivi atti amministrativi attuativi. Se l’azienda di trasporto regionale e locale non accetta un titolo integrato emesso da altre aziende di trasporto regionale e locale in conformità alla disciplina regionale o impone condizioni d’uso dei titoli integrati aggiuntive rispetto alla disciplina regionale, l’Ente regolatore per il trasporto pubblico regionale e locale competente applica, nei confronti della medesima azienda, una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 1.500,00 |
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Art. 47 - (Obblighi a carico dei gestori del trasporto pubblico locale)1. In caso di reclami, i gestori hanno l’obbligo di dare risposta entro trenta giorni; tale termine si applica anche in caso di re |
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TITOLO VI - DISPOSIZIONI SUL DEMANIO LACUALE - FLUVIALE E SULLA NAVIGAZIONE INTERNA |
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Art. 48 - (Gestioni associate di bacino lacuale)1. La Regione, allo scopo di garantire un efficace ed efficiente esercizio delle funzioni conferite con la presente legge, adotta strumenti d’incentivazione per favorire la formazione di accordi, anche interregionali, per la gestione in forma associata delle competenze conferite in materia di demanio lacuale. 2. I comuni ricadenti nel medesimo bacino lacuale, il cui perimetro è definito dalla Giunta regionale, possono esercitare in forma associata le funzioni di cui al comma 1 mediante la costituzione di apposita autorità di bacino lacuale cui possono aderire anche le province nel cui territorio ricade il bacino lacuale. 3. Le autorità di bacino lacuale sono enti pubblici non economici, dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile, costituiti per l’esercizio in forma associata delle funzioni degli enti locali in materia di demanio lacuale nei bacini di cui al comma 2; le autorità esercitano, per gli enti locali aderenti e sul territorio di rispettiva competenza, le funzioni di cui agli articoli 4, comma 5, e 6, comma 4, per quanto riferibile al demanio della navigazione interna. Nel rispetto della legge, l’ordinamento e il funzionamento delle autorità sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti. La Giunta regionale adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida per la predisposizione degli statuti al fine di uniformare le modalità di funzionamento e composizione degli organi delle autorità, nonché le relative attribuzioni. Organi delle autorità sono: a) l’assemblea, i cui componenti svolgono la loro attività a titolo onorifico e gratuito e senza alcun rimborso delle spese; b) il consiglio di amministrazione, composto da un massimo di cinque consiglieri; |
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Art. 49 - (Porti lacuali)1. I comuni e le autorità di bacino lacuale riconosciuti ai sensi dell’articolo 48 gestiscono i porti lacuali, salvo che, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, non sia identificabile, nell’ambito dell’iniziativa privata, la capacità di perseguire egualmente gli obiettivi di interesse generale sotto il profilo del miglioramento dei livelli occupazionali e dello s |
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Art. 50 - (Regolamento del demanio della navigazione interna)1. La Regione disciplina, con regolamento, la gestione del demanio della navigazione interna costituito dal demanio lacuale e dal demanio idroviario. Il regolamento, nel rispetto dei principi stabiliti in materia dal Codice della navigazione e dalla presente legge, definisce le procedure |
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Art. 51 - (Disciplina della navigazione e circolazione nautica nelle acque interne)1. La Giunta regionale, nel rispetto dell’articolo 120 della Costituzione, del Codice della navigazione e della presente legge, disciplina con regolamenti la circolazione sulle vie navigabili attraverso: |
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Art. 53 - (Occupazioni abusive o eccedenti il termine di concessione)1. In assenza della prescritta concessione, in caso di denuncia da parte del soggetto occupante, è dovuta per ciascun anno di occupazione una indennità pari: a) al valore del canone concessorio non corrisposto, incrementato di una penale pari al 10 per cento, oltre agli interessi legali, qualora il pagamento di quanto richiesto avvenga entro i termini indicati dall’ente preposto alla gestione del demanio; b) al valore del canone concessorio non corrisposto, incrementato di una penale pari al 20 per cento del medesimo canone, oltre agli interessi legali, qualora il pagamento di quanto richiesto avvenga entro sessanta giorni dai termini indicati dall’ente preposto alla gestione del demanio; c) al valore del canone concessorio non corrisposto, incrementato di una penale pari al 30 per |
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Art. 54 - (Deposito di beni mobili sul demanio ed ormeggi abusivi)1. È vietato abbandonare e depositare unità di navigazione e altri beni mobili e rifiuti sul demanio lacuale e fluviale. Le unità di navigazione e gli altri beni mobili collocati su tali aree demaniali al di fuori degli spazi di ormeggio assegnati o senza concessione sono rimossi, previa semplice constatazione da parte degli agenti addetti alla |
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Art. 55 - (Disposizioni contro l’inquinamento delle acque)1. In tutte le acque interne, nonché sulle banchine, moli, pontili, rive e altre pertinenze è vietato: a) lo svuotamento delle acque di sentina oleose; |
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Art. 56 - (Residenze permanenti e attività commerciali)1. La destinazione permanente a residenza su unità di navigazione e galleggianti è vietata. 2. L’esercizio dell’attività com |
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Art. 57 - (Vigilanza sul demanio e in materia di navigazione interna)1. La vigilanza sul demanio e sulla navigazione interna diretta al rispetto della normativa vigente è effettuata dal personale di vigilanza degli enti preposti alla gestione del demanio. Resta ferma la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ai sensi delle disposizioni contenute nelle leggi statali. Gli enti preposti alla gestione del demanio della navigazione interna esercitano i poteri di vigilanza e controllo, provvedendo, anche attraverso l’emissione di appositi provvedimenti, a garantire la sicurezza della navigazione. |
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Art. 58 - (Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda)1. La Regione disciplina, con regolamento, il demanio lacuale e la navigazione sul lago di Garda, previa intesa con la Regione Venet |
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Art. 59 - (Navigazione sul fiume Po)1. Le funzioni amministrative concernenti la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate, di cui all’articolo 98 del d.p.r. 616/1977, sono e |
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Art. 59-bis - (Gestione del demanio della navigazione sul sistema dei navigli lombardi)1. Fermo restando quanto previsto dall |
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Art. 59-ter - (Attività subacquee e immersioni)1. Fatto salvo la specifica disciplina in vigore sul lago di Garda, nello svolgimento dell’attività di immersione subacquea nell’ambito dei bacini lacuali lombardi, sono rispettati i seguenti obblighi: |
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TITOLO VII - NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 60 - (Costituzione delle agenzie per il trasporto pubblico locale e relative competenze)1. Gli enti locali ricadenti in ciascuno dei bacini di cui alle lettere c) e f) del comma 1 dell’articolo 7 provvedono all’adozione e all’approvazione definitiva dello statuto della rispettiva Agenzia entro il termine massimo di quattro mesi dall’entrata in vigore della legge recante “Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)”. N72 1-bis. Gli enti locali e le Agenzie per il trasporto pubblico locale adottano gli atti necessari per la piena operatività delle medesime Agenzie, procedendo alla nomina degli organi previsti dal comma 6 dell’articolo 7 e approvando gli atti regolamentari fondamentali previsti dallo statuto, ivi inclusa l’approvazione del bilancio, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge recante “Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)”. N11 2. Sino alla costituzione delle agenzie per il trasporto pubblico locale, le relative competenze corrispondenti alle funzioni che gli enti locali devono esercitare in forma associata, ai sensi degli articoli 4 e 6, sono esercitate singolarmente dagli enti locali, i quali continuano anche ad esercitare le funzioni loro attribuite ai sensi della |
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Art. 61 - (Interventi sostitutivi)1. La Giunta regionale, negli ambiti di competenza legislativa della Regione e nel rispetto del principio di leale collaborazione, previa diffida e fissazione di un congruo termine, esercita il po |
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Art. 62 - (Intese)1. La Giunta regionale, ove debba acquisire un’intesa ai sensi della presente legge, indice una conferenza di servizi da svolgersi |
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Art. 63 - (Risorse statali per interventi nel settore dei trasporti)1. Le risorse di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 18 giugno 1998, n. 194 (Interventi nel settore dei trasporti) sono assegnate dalla competente direzione generale alle aziende di trasporto pubbliche e private che, nell’anno 1996, siano state esercenti servizi di trasporto pubblico locale ammesse a contributo di esercizio, ovvero titolari di concessione di impianto o di esercizio, ovvero agli enti locali che avessero att |
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Art. 64 - (Abrogazioni)1. La legge regionale 14 luglio 2009, n. 11 (Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti) è abrogata, salvo quanto previsto dal presente articolo. 2. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 24, comma 1, restano in vigore gli articoli 46, 50, 51, 52, 57, 58 e 59 della l.r. 11/2009. 3. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 28, comma 5, resta in |
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Art. 65 - (Norme transitorie)1. La conservazione dell’ammontare delle contribuzioni di cui all’articolo 138, commi 1, 2 e 3, della l.r. 11/2009 è subordinata alla adesione alla riorganizzazione dell’assetto dell’offerta definita dagli enti concedenti. Nel caso di mancata adesione delle aziende alla riorganizzazione definita dall’ente concedente, la Regione, sulla base di apposita attestazione, procede ad una riduzione sino al massimo del 15 per cento del contributo di esercizio, da destinare allo stesso ente concedente per far fronte a miglioramenti dell’offerta di servizio. 2. Fino all’attuazione del modello regionale di integrazione tariffaria di cui all’articolo 44, restano salvi i contenuti delle integrazioni tariffarie già operanti ai sensi della legge regionale 11 settembre 1989, n. 44 (Nuovo si |
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Art. 66 - (Norme transitorie per l’integrazione tariffaria nell’area milanese)1. In sede di prima attuazione della presente legge, nelle more della costituzione della competente agenzia per il trasporto pubblico locale, per coordinare l’integrazione tariffaria delle reti di trasporto pubblico regionale e locale e per promuovere l’adozione di sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi, la Regione promuove nel territorio delle Province di Milano e di Monza e della Brianza, a tutela dell’utenza, dell’equità e della trasparenza delle regole che governano il mercato e tenuto conto dei progetti dei sistemi di bigliettazione già avviati, le seguenti forme obbligatorie di coordinamento fra i soggetti di seguito indicati: a) la sottoscrizione di una convenzione, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), fra la Regione e gli enti locali territorialmente interessati per l’esercizio delle relative funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo; b) la costituzione di un soggetto unitario fra gli operatori ferroviari e quelli delle altre modalità di trasporto. 2. Gli enti locali convenzionati ai sensi del comma 1, lettera a), fino alla costituzione dell’agenzia, svolgono le segu |
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Art. 67 - (Norma finanziaria)1. Alle spese correnti derivanti dal Titolo II, dal Titolo III, Capo IV, dal Titolo IV, Capo I, e dal Titolo V si provvede annualmente con le risorse stanziate in bilancio all’UPB 3.1.2.123 ‘Integrazione e potenziamento del Trasporto Pubblico Locale’ e all’UPB 4.4.2.232 ‘Federalismo fiscale’. 2. Alle spese correnti derivanti dal Titolo IV, Capo I, si provvede annualmente con le risorse stanziate in bilancio all’UPB 3.1.2.125 ‘Sistema della navigazione interna’. 3. Alle spese correnti derivanti dal Titolo IV, Capi I e III, si provvede annualmente con le risorse stanziate in bilancio all’UPB 3.1.2.120 ‘Servizio Ferroviario Regionale’. 4. Alle spese correnti derivanti dal Titolo IV, Capo IV, si provvede annualmente con le risorse stanziate in bilancio all’UPB 3.1.2.410 ‘Altre azioni per il miglioramento delle infrastrutture di trasporto regionali’ e all’UPB 3.1.2.125 ‘Sistema della navigazione interna’. 5. Alle spese correnti derivanti dal Titolo II e dal Titolo III si provvede annualmente con le risorse stanziate in bilancio alle UPB 3.1.2.120 ‘Servizio Ferroviario Regionale’, 3.1.2.125 ‘Sistema della navigazione interna’ e 4.2.2.186 ‘Studi, ricerche e altri servizi’. 6. Alle spese correnti derivanti dal Titolo VI si provvede annualmente con le risorse stanziate in bilancio all’UPB 3.1.2.125 ‘Sistema della navigazione interna’. 7. Alle spese correnti derivanti dal Titolo VII si provvede annualmente con le risorse stanziate in bilancio alle UPB 3.1.2.123 ‘Integrazione e potenziamento del Trasporto Pubblico Locale’, 3.1.2.125 ‘Sistema della navigazione interna’ e UPB 4.4.2.232 ‘Federalismo fiscale’. 8. Alle spese in conto capitale derivanti dal Titolo IV, Capo I e Capo II, e dal Titolo V si provvede con le risorse stanziate in bilancio all’UPB 3.1.3.122 ‘Integrazione e potenziamento del Trasporto Pubblico Locale’. 9. Alle spese in conto capitale derivanti dal Titolo IV, Capo I, si provvede con le risorse stanziate in bilancio all’UPB 3.1.3.353 ‘Riqualificazione, potenziamento e sviluppo del sistema ferroviario, metro |
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Allegato A - Tabella riepilogativa infrazioni di cui all’art. 24-bis della legge regionale n. 6/20121) Le infrazioni di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 24-bis sono sanzionate da un minimo di euro 500,00 ad un m assimo di euro 3.000,00.
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