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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Lombardia 29/04/2015, n. 3
Regolam. R. Lombardia 29/04/2015, n. 3
Regolam. R. Lombardia 29/04/2015, n. 3
- L.R. 29/12/2015, n. 42
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TITOLO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento1. Ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. a) e b) della L.R. 4 aprile 2012 n. 6 R il presente regolamento disciplina la circolazione nautica sui Navigli lombardi e sulle idrovie collegate di cui all'allegato A allo scopo di promuovere la n |
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Art. 2 - Definizioni1. Nel presente regolamento si intende per: a) autorità competente: i. sui Navigli lombardi, l'autorità preposta alla gestione del demanio della navigazione e all'esercizio, ai sensi dell'art. 57, L.R. 6/2012, dei poteri di vigilanza e controllo, anche al fine di garantire la sicurez |
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Art. 3 - Ambito di applicazione1. Il presente regolamento si applica ai Navigli lombardi e alle idrovie collegate di cui all'allegat |
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TITOLO II - Percorribilità |
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Art. 4 - Tratte navigabili1. I Navigli lombardi e le idrovie collegate sono navigabili stagionalmente, per singole tratte e con limiti specifici in relazione alle tipologie e caratteristiche delle unità di navigazione ammesse come individuate dall'allegato B. 2. Nelle "tratte non adeguatamente strutturate o attrezza |
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Art. 5 - Tipologie e caratteristiche delle unità di navigazione1. Entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento, l'autorità competente stabilisce i limiti dimensionali e di potenza delle unità di navigazione da ammettere sulle tratte di cui all'allegato B. 2. Nelle more dei provvedimenti di cui al comma 1, sulle tratte navigabili la navigazione è consentita con i seguenti limiti massimi, pur sempre derogabili dall'autorità competente: a) unità di navigazione a motore fino a 7,50 metri di lunghezza fuori tutto e 2,50 metri di larghezza massima, con pescaggio massimo fino a 0,50 metri a pieno carico e altezza massima dell'unità dal piano di galleggiamento di 3, |
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Art. 6 - Stagionalità e condizioni per la navigazione1. La navigazione è consentita soltanto nei periodi e nelle tratte non interessati dalle asciutte totali o parziali, a condizione che il battente d'acqua sotto chiglia o appendice di carena: a) con riferimento all'unità di navigazione a motore impiegata, non sia inferiore a 30 centimetri; b) con riferim |
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TITOLO III - Circolazione nautica |
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Art. 7 - Limiti di velocità1. La circolazione delle unità di navigazione a motore deve avvenire nel rispetto dei seguenti limiti di velocità massimi, calcolati con riferimento alla riva: a) contro corrente: i. 5 km/h nei centri abitati; |
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Art. 8 - Modalità di conduzione delle unità di navigazione1. Salvo diversa indicazione risultante dalla segnaletica in loco, le unità di navigazione a motore viaggiano lungo il centro dell'idrovia, mentre le unit&agra |
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Art. 9 - Precedenze1. Nell'effettuazione di manovre, hanno sempre la precedenza sulle altre unità di navigazione, nel seguente ordine: |
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Art. 10 - Incrocio1. Per agevolare la manovra di incrocio, l'unità di navigazione in ascesa modera la velocità e tiene la propria destra. L'unit |
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Art. 11 - Sorpasso1. Il sorpasso è consentito solo in condizioni di adeguata visibilità e se il passo navigabile offre uno spazio sufficiente per una manovra senza risc |
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Art. 12 - Inversione del senso di marcia1. L'inversione del senso di marcia è consentita solo se: |
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Art. 13 - Navigazione notturna1. La navigazione dopo il tramonto e prima del sorgere del sole è consentita esclusivamente sul Naviglio Grande |
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TITOLO IV - Strutture per la navigazione |
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Art. 14 - Aree e strutture per la navigazione1. L'autorità competente individua le aree per l'ormeggio lungo le vie navigabili. La delimitazione di tali aree deve di norma lasciare spazio sufficiente a consentire l'incrocio lungo l'idrovia di due unità di navigazione aventi le caratteristiche dimensionali massime stabilite ai sensi dell'art. 5, comma 1. 2. Lo spazio acqueo può essere eventualmente attrezzato con opere funzionali all'ormeggio, secondo quanto disposto dall'atto di concessione rilasciato dall'autorità competente. Al cessare di ogni occupazione, il titolare della concessione dovrà provvedere a sue spese all |
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TITOLO V - Attività fruitive |
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Art. 15 - Attività ricreative e sportive1. L'attività di pesca deve essere esercitata senza creare intralcio alle unità in navigazione. È vietato esercitare la pesca dalle strutture per |
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Art. 16 - Manifestazioni nautiche1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di manifestazioni nautiche, gli enti a ciò prepos |
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TITOLO VI - Sicurezza, vigilanza e sanzioni |
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Art. 17 - Provvedimenti dell'autorità competente1. L'autorità competente adotta i necessari provvedimenti per dare attuazione al presente regolamento e adotta e manutiene le necessarie misure per garantire la sicurezza di chi naviga. 2. L'autorità competente può adottare provvedimenti più restrittivi delle disposizioni di cui al |
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Art. 18 - Sicurezza1. Ai fini della sicurezza della navigazione è fatto obbligo per tutte le unità di navigazione |
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Art. 19 - Vigilanza e sanzioni amministrative1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento è effettuata da |
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Art. 20 - Pubblicità1. Per garantire una diffusa conoscenza delle regole di circolazione nautica contenute nel presente regolamento e degli ulteriori provvedimenti adottati, l'autorità competente: |
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Art. 21 - Norme transitorie1. Sulle tratte ove è ammessa la navigazione a motore per trasporto passeggeri di cui all'alle |
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Allegato A - Navigli lombardi e idrovie collegateNavigli lombardi Naviglio Grande (Turbigo-Milano) |
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Allegato BParte di provvedimento in formato grafico |
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