1. Alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 R (Disciplina del settore dei trasporti) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla fine del comma 2 dell’articolo 23 sono aggiunte le parole: «, nonché i sistemi di bigliettazione elettronica di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c).»;
b) dopo il comma 2 dell’articolo 25 è inserito il seguente:
«2 bis. L’iscrizione nel ruolo di ciascuna provincia costituisce requisito indispensabile per il rilascio, da parte dei comuni compresi nel territorio della provincia medesima, della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.»;
c) al comma 6 dell’articolo 27 le parole «dalla precedente concessione» sono sostituite dalla parola: «precedenti» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i contributi di cui al comma 3, lett. a), il termine di tre anni decorre dalla data di immatricolazione; per i contributi di cui al comma 3, lettere b), c) e d), il termine di tre anni decorre dalla data di fatturazione del relativo intervento.»;
d) al comma 2 dell’articolo 28: