L. R. Lombardia 02/02/2010, n. 5 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Lombardia 02/02/2010, n. 5

Norme in materia di valutazione di impatto ambientale.
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CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA relative ai progetti di cui agli allegati A e B, di competenza della Regione, delle province e dei comuni. Ogni richiamo al

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Art. 2 - (Autorità competenti)

N26

1. La Regione è autorità competente all’espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA con riferimento ai progetti di cui all’articolo 1, comma 1:

a) per i quali è competente all’approvazione o all’autorizzazione;

b) individuati nella parte I dell’allegato C.

2. La Regione è autorità competente all’espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA con riferimento ai progetti di cui agli allegati A e B:

a) ricompresi in accordi di programma di interesse regionale ai sensi della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale); N10

b) sottoposti alla procedura di intesa Stato-Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale);

c) ricompresi, anche parzialmente, nei seguenti ambiti di rilevanza paesaggistica regionale:

1) ambiti di elevata naturalità ai sensi dell’articolo 17 del piano territoriale paesistico regionale;

2) ambiti di tutela dei grandi laghi insubrici delimitati dalla fascia dei 300 metri dalla battigia ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), compresi i centri abitati e lo specchio

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Art. 3 - (Norme generali di organizzazione e procedura)

1. La Giunta regionale, sentita l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA), disciplina con regolamento le modalità di attuazione e applicazione delle disposizioni in materia di VIA e di assoggettabilità a VIA di cui alla presente legge, vincolanti per le autorità competenti ai sensi dell’articolo 2, con riferimento, in particolare, ai commi 2, 4 e 6 del presente articolo, alla disciplina di cui all’articolo 4, nonché all’articolo 5, comma 1, all’articolo 5-bis, comma 1, all’articolo 6, comma 1, all’articolo 6-bis, comma 1, all’articolo 11 e all’articolo 14, comma 7-ter. N40

2. La Giunta regionale istituisce con regolamento la Commissione istruttoria regionale per la valutazione di impatto ambientale (di seguito denominata Commissione) e ne definisce composizione, compiti e tempi delle relative attività. Fanno parte della Commissione rappresentanti delle direzioni regionali interessate, dell’ARPA, nonché di altre aziende ed enti del sistema regionale, territorialmente competenti, di cui all’allegato A della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione” - Collegato 2007).

2-bis. La Commissione istruttoria regionale si avvale di esperti in materie progettuali ambientali, economiche e giuridiche nominati dalla Giunta regionale e scelti tra liberi professionisti e dipendenti di pubbliche amministrazioni. La deliberazione di conferimento dell’incarico deve essere corredata da idoneo

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Art. 4 - (Norme per la semplificazione dei procedimenti)

N46

1. Il proponente presenta l’istanza per l’avvio del procedimento finalizzato al rilascio, da parte dell’autorità competente, del provvedimento autorizzatorio unico, ai sensi degli articoli 23 e 27-bis del d.lgs. 152/2006, allegando un elenco di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio dell’opera in progetto, nonché la documentazione tecnica e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, per la conseguente pubblicazione della documentazione, a cura dell’autorità competente, sul proprio sito web e per la contestuale comunicazione dell’avvenuta pubblicazione alle amministrazioni e agli enti di cui all’articolo 23, comma 4, del d.lgs. 152/2006. Le pubblicazioni di cui all’articolo 24 e all’articolo 27-bis, comma 4, del d.lgs. 152/2006, sono integrate con un esplicito riferimento alle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio dell’opera in progetto, ivi comprese la richiesta di variazione dello strumento urbanistico di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e all’articolo 97 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), nonché la procedura di valutazione ambientale strategica, ove necessarie alla realizzazione e all’esercizio dell’opera in progetto. N69

2. N47

3. Per l’esame degli interessi pubblici e privati coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi e per l’acquisizione dei titoli autorizzatori e approvativi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio dell’opera in progetto, l’amministrazione procedente di cui all’articolo 2, comma 7 quinquies, contestualm

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CAPO II - LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
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Art. 5 - (Procedura di VIA)

N51

1. La procedura di VIA è svolta dall’autorità competente secondo le modalità previste dal d.lgs. 152/2006, come sp

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Art. 5-bis - (Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico)

N78

1. La fase preliminare finalizzata alla definizione delle informazioni da inserire n

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Art. 6 - (Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA)

N67

1. La procedura di verifica di assoggettabilità a VIA è svolta dall’autorità competente secondo le modalità previste dal d.lgs. 152/2006, come specificate dalla presente leg

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Art. 6-bis - (Procedura di valutazione preliminare)

N66

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Art. 7 - (Attività di informazione)

N51

1. L’autorità competente informa i cittad

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Art. 8 - (Monitoraggio)

1. Il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA contiene:

a) le azioni che il proponente deve svolgere per monitorare la corrispondenza tra gli scenari previsti in sede di studio di impatto ambientale e proposti per la valutazione dell’autorità competente e gli scenari riscontrati a progetto realizzato e in fase di gestione, anche per individuare tempestivamente eventuali impatti negativi imprevisti e consentire al contempo l’adozione delle opportune misure correttive da parte dell’autorità a tal fine individuata nel provvedimento stesso;

b) l’istituzione di un Osservatorio ambientale per particolari situazioni ambientali-territoriali o anche per determinate tipologie progettuali, di volta in volta individuate, con lo scopo di

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Art. 9 - (Controllo e sanzioni)

1. All’autorità competente per la VIA ai sensi della presente legge spetta l’accertamento delle opere e degli interventi riferiti ai relativi progetti, di cui all’articolo 1, comma 1, realizzati senza la previa sottoposizione a procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ovvero a procedimento autorizzatorio unico di cui all’articolo 27-bis del d.lgs. 152/2006, nonché a quelli realizzati in difformità rispetto ai provvedimenti rilasciati in materia di VIA. N32

2. In caso di accertamento delle violazioni di cui al comma 1, l’auto

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Art. 10 - (Intervento sostitutivo)

1. La Regione esercita, secondo le disposizioni di cui ai commi seguenti, il potere di intervento sostitutivo in caso di inattività di comuni e province in ordine alle funzioni loro conferite ai sensi della presente legge.

2. Il soggetto proponente, per a

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Art. 11 - (Espressione del parere regionale nelle procedure di VIA e di verifica di assogget-tabilità a VIA in sede statale)

N76

1. L'espressione del parere della Regione, nell'ambito delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA in sede statale per i progetti da realizzare sul territorio lombardo, è formalizzata secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, nel rispetto dei termini previsti dagli

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CAPO III - NORMA FINANZIARIA E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
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Art. 12 - (Norma finanziaria)

1. Alle spese neces

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Art. 13 - (Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

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Art. 14 - (Disposizioni transitorie e finali)

1. Le procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA avviate prima dell’entrata in vigore della presente legge “e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14, comma 8-bis,” N1 si concludono secondo le disposizioni vigenti al momento del loro avvio.

2. N55

3. N56

4. Per favorire l’applicazione di quanto previsto all’articolo 3, comma 9, N62 l

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Art. 15 - (Disposizioni per i progetti delle opere di EXPO Milano 2015)

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Art. 15-bis - (Disposizioni per i progetti delle opere successive a EXPO Milano 2015)

N63

1. Quando le opere di riassetto o conversione delle aree già destinate alla manifestazione universale EXPO Milano 2015 sono assoggetta

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Allegato A - Progetti sottoposti alla procedura di VIA di cui all’articolo 5 e individuazione, a margine, delle autorità competenti a espletare tale procedura, ai sensi dell’articolo 2

N64

 

Parte II Allegato III d.lgs. 152/2006

Tipologia progettuale

Autorità competente

b)

b1) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al minuto secondo.

Regione

b2) Utilizzo di acque sotterranee, escluse le acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo, comprese le trivellazioni finalizzate alla ricerca per la derivazione delle acque sotterranee sopra tale soglia dimensionale. (Grandi derivazioni di cui al regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2 «Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26)

Regione

b3) Utilizzo di acque sotterranee, escluse le acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo, comprese le trivellazioni finalizzate alla ricerca per la derivazione delle acque sotterranee sopra tale soglia dimensionale. (Piccole derivazioni di cui al r.r. 2/2006)

Provincia (1)

b4) Utilizzo delle acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo. Sono comprese le trivellazioni finalizzate alla ricerca per la derivazione delle acque sotterranee sopra tale soglia dimensionale.

Provincia (1)

c)

 

 

c-bis)

Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW, qualora disposto all’esito della verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 19 del d.lgs. 152/2006;

Provincia (2)

d)

Impianti industriali destinati:

- alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;

- alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno.

Provincia (1)

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Allegato B - Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VIA di cui all’articolo 6 e individuazione, a margine, delle autorità competenti a espletare tale procedura, ai sensi dell’articolo 2

N75

Alle soglie dimensionali delle categorie di opere indicate nella colonna “Tipologia progettuale” deve essere applicata la riduzione del 50 per cento, qualora sussistano le condizioni di cui ai criteri indicati in allegato al decreto ministeriale del 30 marzo 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, dell’11 aprile 2015, n. 84, secondo quanto previsto all’articolo 6, comma 6, lettera d), e all’articolo 19, comma 10, del d.lgs. 152/2006.

 

Provincia: (1) conferimento di competenze trascorsi 60 giorni ai sensi dell’articolo 14, comma 8, lettera a), della presente legge

Provincia: (2) conferimento di competenze trascorsi 180 giorni ai sensi dell’articolo 14, comma 8, lettera b), della presente legge

 

Parte II Allegato IV d.lgs. 152/2006

Tipologia progettuale

Autorità competente

1. Agricoltura

a)

Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ettari.

Comune

b)

– Iniziale forestazione con una superficie superiore a 20 ettari – deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari.

Provincia

c)

Impianti per l’allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all’allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione di oltre 30 kg o 45 posti scrofe, 300 ovicaprini e 50 posti bovini.

Provincia

d)

d1) Progetti di gestione delle risorse idriche per l’agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie dai 300 ai 500 ettari. Provincia

Regione

d2) Progetti di gestione delle risorse idriche per l’agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 500 ettari.

e)

Impianti di piscicoltura intensiva per superficie complessiva oltre 5 ettari.

Comune

f)

Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari.

Provincia

g) N83

Impianti per il trattamento biologico o anche chimico fisico (quali ad esempio digestori per la produzione del biogas, denitrificatori, impianti di strippaggio, etc.) di reflui di allevamenti biomasse e/o altre materie organiche, con una potenzialità di trattamento superiore a 150 tonnellate/giorno di materie complessivamente in ingresso al sistema. Rimangono esclusi dalla verifica di assoggettabilità alla VIA tutti gli impianti che hanno potenzialità di trattamento fino ad un massimo di 500 tonnellate/giorno di matrici che provengano almeno per il 70 per cento da reflui di allevamento zootecnico.

Provincia

2. Industria energetica ed estrattiva

a)

Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all’articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 e successive modificazioni, incluse le relative attività minerarie.

Regione

b)

Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW. Sono comunque esclusi:

– gli impianti solari termici per la produzione di acqua e/o aria calda ancorché accoppiati a macchine per il solar cooling (raffreddamento);

– gli impianti fotovoltaici parzialmente integrati o con integrazione architettonica di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b2) e b3), del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 (Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387);

– gli impianti fotovoltaici posizionati su fabbricati e strutture edilizie a destinazione industriale, produttiva, terziaria e direzionale;

– gli impianti fotovoltaici posizionati su fabbricati e strutture edilizie a destinazione industriale, produttiva, terziaria e direzionale.

Provincia

c)

Impianti industriali per il trasporto del vapore e dell’acqua calda, che alimentano condotte con lunghezza complessiva superiore ai 20 Km.

Regione

d)

Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW.

Provincia

e)

Estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all’articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, mediante dragaggio mari-no e fluviale.

Regione

f)

Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite.

Provincia

g)

Impianti di superficie dell’industria di estrazione di carbon fossile, e di minerali metallici, nonché di scisti bituminose.

Regione

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Allegato C - Autorità competenti in materia di VIA, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), riguardo a progetti già individuati negli allegati A e B

N20

 

PARTE I: Competenze della Regione

 

PROGETTI SOTTOPOSTI A VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

 

Allegato B

Tipologia progettuale

2. Industria energetica ed estrattiva

c)

Impianti industriali per il trasporto del vapore e dell’acqua calda, che alimentano condotte con lunghezza complessiva superiore ai 20 Km.

7. Progetti di infrastrutture

b)

b1) Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari all’esterno del tessuto urbano consolidato così come definito dal piano delle regole, di cui all’articolo 10 della l.r. 12/2005; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all’interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 10 ettari all’interno del tessuto urbano consolidato, così come definito dal piano delle regole, di cui all’articolo 10 della l.r. 12/2005.

 

b2) Costruzione di grandi strutture di vendita di cui all’ art. 4, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’ art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), previsti negli ambiti territoriali montano e lacustre, così come individuati ai sensi delle disposizioni regionali vigenti i

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