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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Lombardia 21/11/2011, n. 5
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Regolam. R. Lombardia 21/11/2011, n. 5
Regolam. R. Lombardia 21/11/2011, n. 5
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[Premessa] |
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Art. 1 (Oggetto)1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 R (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale): a) istituisce la Commissione istruttoria regionale per la valutazione di impatto ambientale (di seguito denominata Commissione), di cui all’articolo 3, comma 2, della l.r. 5/2010, e ne definisce composizione, compiti e tempi delle relative attività; |
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Art. 2 (Procedure per la valutazione di impatto ambientale)1. Le autorità competenti, di cui all’articolo 2 della l.r. 5/2010, assicurano che la procedura diretta alla decisione finale circa la compatibilità ambientale di un determinato progetto sia svolta secondo forme e modi previsti dalla l.r. 5/2010, dal presente regolamento e, per quanto non espressamente disciplinato a livello regionale, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 R (Norme in materia ambientale) e dalle ulteriori disposizioni nazionali e comunitarie vigenti in materia. 2. La procedura di cui al presente articolo è schematizzata in apposito grafo, pubblicato sul sito web di cui all’articolo 7, comma 4, della l.r. 5/2010. Il grafo, al fine di rappresentare a titolo ricognitivo tutte le fasi e i tempi della procedura, è redatto e aggiornato sulla base di quanto previsto dalla l.r. 5/2010, dal presente regolamento, dal d.lgs. 152/2006 e dalle ulteriori disposizioni nazionali e comunitarie vigenti in materia. 3. L’istruttoria della procedura di VIA di competenza regionale, compresa l’adozione del provvedimento finale di valutazione, è svolta dalla struttura regionale competente in materia di VIA, con il supporto tecnico-scientifico della Commissione di cui al successivo articolo 5, secondo le modalità ivi previste. 4. La fase di consultazione con l’autorità competente in materia di VIA, per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale e per la disamina del pro |
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Art. 3 (Procedure per la verifica di assoggettabilità a VIA)1. Le autorità competenti, di cui all’articolo 2 della l.r. 5/2010, assicurano che la procedura diretta alla decisione finale circa la verifica di assoggettabilità a VIA di un determinato progetto sia svolta secondo forme e modi previsti dalla l.r. 5/2010, dal presente regolamento e, per quanto non espressamente disciplinato a livello regionale, dal d.lgs. 152/2006 e dalle ulteriori disposizioni nazionali e comunitarie vigenti in materia. 2. La procedura di cui al presente articolo è schematizzata in apposito grafo pubblicato sul sito web di cui all’articolo 7, comma 4, della l.r. 5/2010. Il grafo, al fine di rappresentare a titolo ricognitivo tutte le fasi e i tempi della procedura, è redatto e aggiornato sulla base di quanto disposto dalla l.r. 5/2010, dal presente regolamento, dal d.lgs. 152/2006 e dalle ulteriori disposizioni nazionali e comunitarie vigenti in materia. 3. Nel caso di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza |
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Art. 4 (Procedure per l’espressione del parere regionale nella VIA statale)1. L’espressione del parere regionale, di cui all’articolo 11 della l.r. 5/2010, è formalizzata con deliberazione della Giunta Regionale a seguito delle seguenti attività: a) individuazione da parte della Struttura regionale competente in materia di VIA, con lettera di invito, degli enti di cui ai |
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Art. 5 (Istituzione della Commissione istruttoria regionale per la VIA e disposizioni relative agli esperti di cui all’art. 3, comma 2 - bis, l.r. 5/2010)1. Per le valutazioni inerenti le procedure in materia di VIA per le quali la Regione è autorità competente ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 5/2010, è istituita la «Commissione istruttoria regionale per la valutazione di impatto ambientale». 2. Sono componenti della Commissione il direttore generale della direzione regionale cui appartiene la struttura competente in materia di VIA, che la presiede, nonché un rappresentante delle direzioni regionali per ciascuno dei seguenti ambiti: a) energia e reti tecnologiche; b) prevenzione dell’inquinamento atmosferico; c) rumore e altri agenti fisici; d) attività estrattive; e) rischi industriali; f) bonifiche; g) risorse idriche; h) pianificazione e programmazione territoriale; i) difesa del suolo e assetto idrogeologico; j) paesaggio. 3. Sono altresì componenti della Commissione un rappresentante per ognuna delle seguenti strutture regionali o enti del sistema regionale, di cui all’Allegato A1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 - Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione - Collegato 2007): a) la/le sedi territoriali regionali (STER) interessate a livello territoriale; b) Arpa Lombardia; |
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Art. 6 (Elenco dei procedimenti di carattere paesistico-ambientale da coordinare)1. Il procedimento di VIA ed il conseguente provvedimento finale assicurano il coordinamento, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2010, con i seguenti provvedimenti amministrativi: a) autorizzazione paesaggistica di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 R (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137); |
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Art. 7 (Procedure di valutazione e di pianificazione territoriale)1. Al fine di assicurare un’azione amministrativa coordinata tra uffici dell’autorità competente in materia di VIA ed uffici competenti al rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione delle opere, si stabilisce quanto segue: |
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Art. 8 (Quantificazione e calcolo degli oneri istruttori)1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della l.r. 5/2010, l’ammontare del valore delle opere in progetto sul quale determinare il contributo istruttorio dovuto dal proponente ai sensi del comma 5 del medesimo articolo è calcolato come da indicazioni esplicative contenute nell’Allegato A del presente regol |
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Art. 9 (Atti amministrativi inapplicabili)1. Per effetto dell’entrata in vigore del presente regolamento, e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14, commi 1 e 8 bis, della l.r. 5/2010, non trovano più applicazione i seguenti atti amministrativi: a) d.g.r. 28 maggio 2008, n.VIII/7366 «Individuazione delle opere e delle attività di gestione dei rifiuti soggette a competenza provinciale in materia di procedure di Verifica di VIA (art. 3, c. 3, l.r. 20/1999) ed integrazione alla d.g.r. 8882/2002 - (a seguito di parere della Commissione Consiliare)»; b) decreto dirigenziale 22 maggio 2008, n. 5307 «Approvazione dell’elenco e dei formati della documentazione tecnico-amministrativa che il proponente è tenuto a presentare |
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Art. 10 (Partecipazione di ARPA Lombardia alle procedure e modalità di avvalimento dell’Agenzia da parte degli enti locali)1. ARPA Lombardia assicura alla Regione, nell’ambito della Commissione, il proprio supporto tecnico-scientifico nelle diverse fasi procedurali di competenza regionale di cui al precedente articolo 5, comma 5, e in particolare: a) supporta l’autorità competente, all’interno dell’istruttoria VIA, nella valutazione del piano di monitoraggio ambientale (PMA); |
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Art. 11 (Controlli)1. I provvedimenti di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA possono contenere prescrizioni che devono essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti di approvazione o autorizzazione del progetto. L’ufficio competente alle successive approvazioni o autorizzazioni del progetto è responsabile del corretto recepimento delle prescrizioni ed è tenuto a vigilare sul loro rispetto, compatibilmente con le competenze ad esso assegnate per legge, anche mediante i soggetti competenti ai contr |
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Art. 12 (Norme transitorie e finali)1. Gli enti locali destinatari del conferimento di competenze, di cui alla l.r. 5/2010, adeguano gli atti di loro competenza a quanto previsto dal presente regolamento entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. 2. La Giunta regionale, sentita l&r |
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ALLEGATO A - Regolamento regionale «Attuazione della legge regionale 2 febbraio 2010, n.5 (Norme in materia di Valutazione di Impatto Ambientale)»I prospetti n. 1 e 2, di seguito riportati esplicano la quantificazione ed il calcolo degli oneri ist |
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Prospetto n. 1
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Prospetto n. 2
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