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Delib. G.R. Lombardia 14/07/2015, n. X/3826

Aggiornamento degli allegati della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 - Norme in materia di valutazione di impatto ambientale - Con contestuale disapplicazione di parte della normativa regionale di riferimento, alla luce dei disposti del d.m. del Ministero dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2015 avente ad oggetto: «Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e provincie autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116» ed in applicazione del principio di corrispondenza ex art. 2, comma 9 della l.r. 5/2010.
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[Premessa]



LA GIUNTA REGIONALE


Vista la seguente normativa comunitaria, statale e regionale:

- direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 «concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati»;

- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale», che nella Parte Seconda disciplina le procedure per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e, in particolare, quanto disposto dagli articoli 5, 6, 19 e 20 attraverso i quali è disciplinato l’ambito di applicazione, le competenze e le modalità di svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale;

- legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di procedimento amministrativo;

- legge 6 agosto 2013, n. 97 «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea», in particolare l’articolo 23 recante disposizioni volte al recepimento della direttiva 2011/92/UE;

- legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 «Norme in materia di valutazione di impatto ambientale»;

- legge 11 agosto 2014, n. 116 di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, che all’art. 15 prevede che per i progetti elencati nell’Allegato IV al d.lgs. 152/2006 sono definiti con apposito decreto ministeriale i criteri e le soglie dimensionali da applicare all’assoggettamento alla procedura di cui all’articolo 20 del medesimo decreto (Verifica di assoggettabilità);

Considerato che:

- a seguito di acquisizione dell’Intesa della Conferenza unificata di cui all’art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 18 dicembre 2014, il Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) ha emanato il d.m. 30 Marzo 2015 avente ad oggetto: Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Provincie Autonome, previsto dall’Articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

- le Linee Guida forniscono criteri e indirizzi per l’espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale ex art. 20 del d.lgs. 152/2006 ai fini di una omogenea applicazione, a parità di tipologia progettuale e di condizioni territoriali e ambientali, della direttiva europea 2011/92/UE su tutto il territorio nazionale, prevedendo l’integrazione dei criteri tecnico-dimensionali e localizzativi per la caratterizzazione delle soglie già definite all’Allegato 4, Parte Seconda, del d.lgs. 152/2006 per le diverse categorie progettuali e individuando ulteriori criteri contenuti all’Allegato V, Parte Seconda, dello stesso decreto legislativo, ritenuti rilevanti ai fini della identificazione dei progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale;

- il suddetto d.m. prevede che le Regioni adeguino, ove necessario, i propri ordinamenti ai criteri delle citate Linee Guida e che le stesse regioni possano chiedere al MATTM, sulla base di specifiche peculiarità ambientali e territoriali e per determinate categorie progettuali di cui all’allegato IV, specifiche deroghe ai disposti generali dettati con le richiamate linee guida ministeriali;

Considerato altresì che:

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Allegato 1

Allegato A - Progetti sottoposti alla procedura di via di cui all’ art. 5 e individuazione a margine delle autorità competenti a espletare tale procedura ai sensi dell’articolo 2 (allegato alla l.r. 5/2010)


Dell’Allegato A vengono modificati i soli punto b2) e b3) secondo le seguenti dizioni


Parte II Allegato IV d.lgs. 152/2006

Tipologia progettuale

Autorità competente

b2)

Utilizzo di acque sotterranee, escluse le acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo, comprese le trivellazioni finalizzate alla ricerca per la derivazione delle acque sotterranee sopra tale soglia dimensionale. (Grandi derivazioni di cui al regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2 «Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26)

Regione

b3)

Utilizzo di acque sotterranee, escluse le acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo, comprese le trivellazioni finalizzate alla ricerca per la derivazione delle acque sotterranee sopra tale soglia dimensionale. (Piccole derivazioni di cui al r.r. 2/2006)

Provincia


Allegato B - Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità a via di cui all’art. 6 e individuazione a margine delle autorità competenti a espletare tale procedura ai sensi dell’articolo 2 (allegato alla l.r. 5/2010)


Parte II Allegato IV d.lgs. 152/2006

Tipologia progettuale

Autorità competente

1. Agricoltura

a)

Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ettari.

Comune

b)

Iniziale forestazione con una superficie superiore a 20 ettari – deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari.

Provincia

c)

Impianti per l’allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all’allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione di oltre 30 kg o 45 posti scrofe, 300 ovicaprini e 50 posti bovini.

Provincia

d)

d1) Progetti di gestione delle risorse idriche per l’agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie dai 300 ai 500 ettari. Provincia

Regione

d2) Progetti di gestione delle risorse idriche per l’agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 500 ettari.

e)

Piscicoltura per superficie complessiva oltre 5 ettari.

Comune

f)

Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari.

Provincia

g)

Impianti per il trattamento biologico o anche chimico fisico (quali ad esempio digestori per la produzione del biogas, denitrificatori, impianti di strippaggio, etc.) direflui di allevamenti, biomasse e/o altre materie organiche, con una potenzialità di trattamento superiore a 150 tonnellate/giorno di materie complessivamente in ingresso al sistema

Provincia

2. Industria energetica ed estrattiva

a)

Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW.

Provincia

b)

Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all’articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 e successive modificazioni, incluse le relative attività minerarie.

Regione

c)

Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW. Sono comunque esclusi:

gli impianti solari termici per la produzione di acqua e/o aria calda ancorché accoppiati a macchine per il solar cooling raffreddamento);

gli impianti fotovoltaici parzialmente integrati o con integrazione architettonica di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b2) e b3), del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 (Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387);

gli impianti fotovoltaici posizionati su fabbricati e strutture edilizie a destinazione industriale, produttiva, terziaria e direzionale.

Provincia

d)

Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell’acqua calda che alimentano condotte con lunghezza complessiva superiore a 20 Km.

Regione

e)

Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento non inclusi in allegato A, lettera c bis), con potenza complessiva superiore a 1 MW.

Provincia

f)

Installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO2ai fini dello stoccaggio geologico superiori ai 20 Km.

Provincia

h)

Estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all’articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, mediante dragaggio marino e fluviale.

Regione

i)

Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite.

Provincia

l)

Impianti di superficie dell’industria di estrazione di carbon fossile, e di minerali metallici, nonché di scisti bituminose.

Regione

m)

m1) Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all’articolo 166 del presente decreto ed all’articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 159 del 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW.

Regione per le grandi derivazioni ex

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