Articolo abrogato dall'art. 12, comma 2, della L.R. 28/10/2008, n. 39, nella sua formulazione originaria (commi da 1 a 4).

L’art. 25, comma 1, della L.R. 24/02/2014, n. 1 ha abrogato la L.R. 28/10/2008, n. 39 confermando, al comma 3, l’abrogazione del presente articolo nella sua formulazione originaria e facendo salvo il comma 4-bis.

I commi da 1 a 4, così recitavano:

“1. L’Osservatorio permanente dei corpi idrici, istituito con legge 16 agosto 1995 n. 43 (norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall’inquinamento) è realizzato in collaborazione con le Province, i Comuni, le Autorità di Bacino e i soggetti preposti alla gestione e controllo delle acque e si compone di un centro regionale di raccolta ed elaborazione dati e di centri di monitoraggio negli ambiti territoriali delle province, collegati al centro regionale.

2. Esso è costituito da un sistema di monitoraggio della qualità delle acque superficiali e sotterranee, delle portate dei corpi idrici, dei parametri meteorologici che agiscono direttamente sul regime di deflusso degli stessi corpi idrici.

3. L’Osservatorio è gestito dall’ARPAL. I costi dell’Osservatorio sono posti a carico della tariffa dell’Autorità d’Ambito. La Regione, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, può contribuire al finanziamento dell’Osservatorio, integrando le quote a carico del sistema tariffario.

4. L’attività dell’Osservatorio dei corpi idrici si avvale anche dei dati rilevati dall’Osservatorio Meteoidrologico della Regione Liguria (OMIRL), gestito dal CFMI-PC.”

Il comma 4-bis è stato aggiunto dall'art. 9, comma 4-bis, della L.R. 28/10/2008, n. 39; modificato dall'articolo 22, comma 2, della L.R. 23/12/2013, n. 40; dall'art. 4, comma 1, della L.R. 05/08/2019, n. 17; dall'art. 3, comma 1, della L.R. 13/07/2020, n. 16 e, successivamente, sostituito dall’art. 34, comma 1, della L.R. 29/12/2021, n. 22.

Il comma 4-ter è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1, della L.R. 05/08/2019, n. 17.

In seguito, il presente articolo è stato abrogato dall’art. 55, comma 13, della L.R. 28/12/2023, n. 20, così recitava:

“Art. 34 - (Osservatorio permanente dei corpi idrici)

1. Abrogato

2. Abrogato

3. Abrogato

4. Abrogato

4-bis. Per le attività inerenti il controllo e la vigilanza dell'ambiente marino e costiero e delle acque interne ARPAL può avvalersi dell'Osservatorio Ligure marino per la Pesca e l'Ambiente (OLPA) anche, previo assenso della Giunta regionale, attraverso una compartecipazione al medesimo Osservatorio.

4-ter. Gli oneri derivanti dalla partecipazione di ARPAL all’Osservatorio di cui al comma 4-bis sono a carico del bilancio dell’Agenzia. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma non derivano oneri a carico del bilancio regionale.”

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