Articolo abrogato dalla L.R. del 27/12/2011 n. 38. L’articolo 6 così recitava: “Art. 6 - (Interconfronti con laboratori) - 1. La fornitura dei dati ed i controlli posti a carico dei soggetti proponenti interventi in materia di dragaggi, ripascimenti, bonifiche o, comunque, con riflessi sul territorio, soggetti a procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) o ad autorizzazioni ambientali, può essere fornita tramite analisi effettuate da ARPAL o da laboratori privati o universitari.

2. Qualora i soggetti proponenti si rivolgano a laboratori privati o universitari, l’ARPAL provvede ad effettuare, con tali laboratori, interconfronti preventivi e controlli a campione in una percentuale da definire, in relazione alla complessità ed alla natura degli interventi, in sede di procedure di VIA o di autorizzazione. I costi di tali operazioni sono posti a carico dei soggetti proponenti sulla base del tariffario dell’ARPAL.”

Dalla redazione

  • Appalti e contratti pubblici

La programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi pubblici

A cura di:
  • Emanuela Greco
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica