D.L. 04/12/1993, n. 496 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D.L. 04/12/1993, n. 496

Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.
(Testo coordinato)
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[Premessa]

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988. n. 400

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Art. 01. - Attività tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente

1. Ai fini del presente decreto, le attività tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente consistono:

a) nella promozione, nei confronti degli enti preposti, della ricerca di base e applicata sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio, sulle forme di tutela degli ecosistemi;

b) nella raccolta sistematica, anche informatizzata, e nella integrale pubblicazione di tutti i dati sulla situazione ambientale, anche attraverso la realizzazione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale in raccordo con i Servizi tecnici nazionali;

c) nella elab

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Art. 02. - Funzioni amministrative delle provincie

1. Le regioni nell'esercizio della potestà legislativa prevista dall'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'organica ricomposizione in capo alle provincie delle funzioni amministrative in materia ambientale di cui all'articolo 14 della stessa legge .

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Art. 03. - Agenzie regionali e delle province autonome

1. Per lo svolgimento delle attività di interesse regionale di cui all'articolo 01 e delle ulteriori attività tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale, eventualmente individuale dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le medesime regioni e province autonome con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituiscono rispettivamente Agenzie regionali e provinciali, attribuendo ad esse o alle loro articolazioni territoriali le funzioni, il personale, i beni mobili e immobili, le attrezzature e la dotazione finanziaria dei presidi multizonali di prevenzione, nonché il personale, l'attrezzatura e la dotazione finanziaria dei servizi delle unità sanitarie locali adibiti alle attività di cui all'articolo 01. Le Agenzie regionali e provinciali hanno autono

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Art. 1. - Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente

1. É istituita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), che svolge:

a) le attività tecnico-scientifiche di cui all'articolo 01, comma 1, di interesse nazionale;

b) le attività di indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti delle Agenzie di cui all'articolo 03 allo scopo di rendere omogenee sul piano nazionale le metodologie operative per l'esercizio delle competenze ad esse spettanti;

c) le attività di consulenza

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Art. 1/bis. -Disposizioni concernenti organismi operanti nel settore ambientale

1. In sede di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, da effettuare entro il 31 dicembre 1994, si provvede anche al riordino delle commissioni e dei comitati tecnico-scientifici operanti presso il medesimo Ministero tenendo conto delle competenze attribuite all'ANPA ai sensi del presente decreto e provvedendo altresì al conseguente trasferimento all'Agenzia del personale non più impiegato presso le suddette commissioni e i suddetti comitati e delle corrispondenti risorse finanziarie.

2. I componenti delle commissioni e dei comitati di cui al comma 1, trasferiti all'ANPA ai sensi del medesimo comma, continuano a prestare la propria attività nell'ambito dell'Agenzia in analoga posizione e con analoghe funzioni

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Art. 1-ter. - Ordinamento dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente

1. L'ANPA ha personalità giuridica, é sottoposta al controllo della Corte dei conti e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Essa é posta sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente.

2. Sono organi dell'ANPA:

a) il consiglio di amministrazione, composto di tre membri aventi comprovata competenza e adeguata esperienza nei settori attribuiti all'Agenzi

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Art. 2. - Disposizioni concernenti il personale dell'ANPA

1. Alla copertura dell'organico dell'ANPA si provvede, nell'ordine:

a) mediante l'inquadramento del personale trasferito ai sensi dell'articolo 1-bis, commi 1 e 5, del comma 3 del presente articolo;

b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

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Art. 2/bis - Disposizioni sul personale ispettivo

1. Nell'espletamento delle funzioni di controllo e di vigilanza di cui al presente decreto, il person

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Art. 2/ter - Norme regolamentari

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento governativo, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dell'istruttoria per la prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 01 del presente decreto relativamente alle attività produttive di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175

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Art. 3. -

Soppresso dalla legge di conversione

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Art. 4. -

Soppresso dalla legge di conversione

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Art. 5. - Norma transitoria

1. Al fine di assicurare la continuità di esercizio delle funzioni di tutela ambientale, i presidi

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Art. 6. - Disposizioni finanziarie

1. Per le spese di gestione e di funzionamento dell'ANPA e per l'esercizio delle competenze ad essa attribui

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Art. 7. - Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle provinc

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Art. 8. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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