N54 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 6, comma 1, della L.R. 14/08/2023, n. 10, così recitava:

“Art. 19 - (Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile)

1. È istituita, ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto e nel rispetto delle norme di cui alla legge regionale 1 febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti) e successive modifiche, l’Agenzia regionale di protezione civile, di seguito denominata Agenzia.

2. L’Agenzia è un’unità amministrativa dotata di autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile, nei limiti delle risorse disponibili ed in conformità agli atti regionali di definizione delle politiche e degli obiettivi programmatici, degli indirizzi e delle direttive ed è sottoposta ai poteri di vigilanza della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.”

Dalla redazione