N11 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall’art. 1, comma 1, della L.R. 07/08/2020, n. 8 e, successivamente, abrogato dall’art. 6, comma 1, della L.R. 14/08/2023, n. 10, così recitava:

“Art. 24 - (Programmazione dell’attività dell’Agenzia)

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, adotta il programma triennale di attività dell’Agenzia, ai sensi dell’articolo 2, comma 3 della l.r. 1/2008, in conformità a quanto stabilito dal Programma regionale ove adottato.

2. Il direttore, sulla base del programma triennale, predispone la proposta del programma annuale di attività previsto dall’articolo 6 della l.r. 1/2008, contenente gli obiettivi e le relative priorità ed i progetti da realizzare nel periodo cui si riferisce il bilancio annuale regionale nonché le necessarie risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali.

3. La proposta del programma annuale è trasmessa dal direttore dell’Agenzia, entro il 30 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento del programma, all’assessore regionale competente in materia di protezione civile.

4. Il programma annuale è adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 1/2008, sentita la commissione consiliare competente, e costituisce atto di indirizzo e di direttiva nei confronti del direttore dell’Agenzia per l’attività amministrativa e gestionale, nonché il riferimento per l’esercizio del controllo strategico.”

Dalla redazione