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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lazio 07/08/2020, n. 8
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- L.R. 14/08/2023, n. 10
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Art. 1 - Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 "Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile" e successive modifiche1. Alla L.R. 2/2014 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell'articolo 1: 1) le parole: "della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile) e successive modifiche e del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 (Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile) convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 e successive modifiche, " sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile) e successive modifiche, "; 2) le parole: "l'integrità della vita, i beni, ivi compresi quelli del patrimonio culturale e artistico, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi" sono sostituite dalle seguenti: "la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo"; b) il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente: "1. Ai fini della ripartizione delle attività e dei compiti di protezione civile tra i diversi livelli di governo, gli eventi emergenziali si distinguono in: a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo; c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione devono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 1/2018 e successive modifiche."; c) all'articolo 3: 1) dopo la lettera b) del comma 1 è inserita la seguente: b-bis) nell'ambito delle attività di cui alla lettera b), la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento, previa intesa, delle istituzioni scolastiche, allo scopo di diffondere l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte degli studenti e del personale docente;"; 2) al comma 2 le parole: "all'articolo 15, comma 3-bis, della L. 225/1992 e successive modifiche" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 18, comma 3, del D.Lgs. 1/2018 e successive modifiche"; d) al comma 2 dell'articolo 4 le parole: "di cui all'articolo 11 della L. 225/1992" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 1/2018 e successive modifiche"; e) al comma 1 dell'articolo 5: 1) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) l'approvazione e l'attuazione del Piano regionale di protezione civile che prevede criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza e che individua nel rispetto dei criteri generali definiti ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del D.Lgs. 1/2018, gli ambiti territoriali ottimali e connessi criteri organizzativi;"; 2) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) l'adozione degli indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile di ambito e comunali, nonché per la revisione e valutazione periodica dei medesimi piani;"; 3) la lettera f) è sostituita dalla seguente: "f) il coordinamento degli interventi previsti nei piani di protezione civile di ambito e comunali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 1/2018 e successive modifiche;"; 4) alla lettera o) le parole: "in conformità agli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334" sono sostituite dalle seguenti: "in conformità agli articoli 21 e 25 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose)"; f) l'articolo 6 è sostituito dal seguente: "Art. 6 - (Individuazione e funzioni degli ambiti territoriali ottimali) 1. Gli ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni di protezione civile sono individuati nel Piano regionale di protezione civile ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, lettera b), che stabilisce, altresì, i criteri organizzativi, le relative funzioni e la governance. 2. Agli ambiti territoriali ottimali, in coerenza con le indicazioni di cui all'articolo 18 del D.Lgs. 1/2018, sono affidate le funzioni di raccordo nell'attuazione delle pianificazioni comunali nonché le funzioni di supporto logistico e operativo nella gestione delle emergenze."; g |
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Art. 2 - Disposizioni transitorie relative alla L.R. 2/20141. In sede di prima attuazione: a) la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva il primo Programma triennale di attività dell'Agenzia regionale di protezione civile entro tre mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso il quale individua misure di potenziamento della colonna mobile regionale di cui all' |
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Art. 3 - Abrogazione1. Il comma 13-bis dell'articolo 5 della legge regionale 30 dicem |
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Art. 4 - Disposizioni finanziarie1. Per gli anni 2021 e 2022, alla realizzazione del Programma regionale di previsione e prevenzione in materia di protezione civile di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), si provvede mediante l'incremento del programma 01 "Sistema di protezione civile" della missione 11 "Soccorso civile", rispettivamente, di 100.000,00 euro per l'anno 2021 e di 150.000,00 euro per l'anno 2022, in riferimento al titolo 1 "Spese correnti" e di 1.500.000,00 euro per l'anno 2021 e 2.000.000,00 di euro per l'anno 2022, in rife |
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Art. 5 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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