Articolo abrogato dall’art. 6, comma 1, della L.R. 14/08/2023, n. 10, così recitava:

“Art. 25 - (Vigilanza e controllo)

1. Ai sensi dell’articolo 2 della l.r. 1/2008 la Giunta regionale esercita il controllo e la vigilanza nei confronti dell’Agenzia. A tal fine la Giunta regionale nonché i consiglieri regionali possono acquisire dall’Agenzia provvedimenti, atti e qualsiasi informazione utile e disporre ispezioni e controlli. In particolare la Giunta regionale:

a) esercita il potere sostitutivo nei confronti del direttore in caso di inerzia, ritardo o grave inosservanza degli indirizzi e delle direttive, tali da determinare pregiudizio per l’interesse pubblico, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni ed a seguito dell’inutile decorso del termine stesso, attraverso la nomina di un commissario ad acta;

b) esercita il potere di annullamento degli atti del direttore, esclusivamente per motivi di legittimità, previa diffida a provvedere entro trenta giorni ed a seguito dell’inutile decorso del termine stesso.

2. Nei casi previsti alle lettere a) e b) del comma 1, l’assessore competente in materia riferisce al Consiglio regionale.”

Dalla redazione