Articolo abrogato dall’art. 6, comma 1, della L.R. 14/08/2023, n. 10, così recitava:

“Art. 36 - (Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione:

a) la Giunta regionale approva, sentita la commissione consiliare competente, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della l.r. 1/2008, il primo Programma triennale di attività dell’Agenzia entro sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) la Giunta regionale nomina il direttore dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 21 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) il direttore predispone la proposta di regolamento organizzativo entro trenta giorni dalla data di nomina. In caso di inutile decorso del termine, il regolamento di organizzazione è adottato dalla Giunta regionale.

2. A decorrere dalla data di esecutività del regolamento di organizzazione di cui al comma 1, lettera c), la struttura organizzativa regionale della protezione civile è soppressa e le relative funzioni sono esercitate dall’Agenzia.

3. Il personale in servizio presso le strutture regionali competenti in materia di protezione civile è collocato, anche su richiesta dello stesso, presso l’Agenzia, a decorrere dalla data di esecutività del regolamento di organizzazione di cui al comma 2 e conserva la posizione giuridica ed economica in godimento.”

Dalla redazione