N61 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 6, comma 1, della L.R. 14/08/2023, n. 10, così recitava:

“Art. 22 - (Organizzazione e personale dell’Agenzia)

1. L’organizzazione dell’Agenzia è disciplinata con il regolamento di organizzazione ai sensi dell’articolo 5, della l.r. 1/2008 che indica, oltre a quanto previsto dallo stesso articolo, in particolare:

a) il sistema organizzativo dell’Agenzia in coerenza con le previsioni dell’articolo 11 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche e del titolo III, capo I, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche;

b) il contingente complessivo del personale attribuito all’Agenzia e la relativa dislocazione nell’ambito delle strutture organizzative di cui al comma 2;

c) le modalità per lo svolgimento delle attività di protezione civile anche nell’interesse di enti locali e di altri enti pubblici regionali ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 1/2008;

d) le caratteristiche grafiche e le modalità di utilizzo del logo dell’Agenzia, in uso esclusivo della stessa.

2. Il sistema organizzativo dell’Agenzia di cui al comma 1, lettera a) è costituito da una struttura organizzativa, articolata in strutture organizzative di base equiparate alle aree, all’interno delle quali è possibile, con il regolamento di organizzazione, prevedere ulteriori articolazioni.

3. L’Agenzia si avvale del personale dipendente della Regione e del personale alla stessa assegnato su comando o distacco da altra amministrazione pubblica. L’Agenzia non può assumere personale esterno con contratto a tempo indeterminato. Per le assunzioni di personale con contratto a tempo determinato si applicano i limiti previsti dalle leggi nazionali e regionali sulle amministrazioni regionali che svolgono funzioni di gestione amministrativa.

4. Il direttore provvede, secondo quanto disposto dal regolamento di organizzazione, al conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti già facenti parte del ruolo dei dirigenti dell’amministrazione regionale, nonché alla ripartizione del personale non dirigenziale nell’ambito delle strutture di cui al comma 2, in conformità alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.

5. Relativamente ad ogni altro aspetto dell’organizzazione non espressamente previsto nel presente articolo nonché al personale dell’Agenzia, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5 della l.r. 1/2008.”

Dalla redazione