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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 31/05/2012, n. 12
L. R. Friuli Venezia Giulia 31/05/2012, n. 12
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- L.R. 05/04/2024, n. 2
- L.R. 09/06/2022, n. 8
- L.R. 21/07/2017, n. 29
- L.R. 09/08/2012, n. 16
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CAPO I - PRINCIPI GENERALI
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Art. 1 - Principi generali e finalità1. La presente legge, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché in attuazione del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e tra |
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Art. 2 - Attribuzioni della Regione1. Fatte salve le funzioni mantenute in capo allo Stato, in relazione alle esigenze di unitarietà, di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 111/2004, la Regione esercita le funzioni pianificatorie, programmatorie e amministrative per l’organizzazione e il funzionamento del Porto di Monfalcone e di Porto Nogaro, secondo le modalità indicate ai commi 2 e 3. 2. Alla Giunta regionale sono attribuite le scelte di politica portuale da assumere con la partecipazione più ampia delle istituzioni e degli enti locali. La Giunta regionale, in particolare: |
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Art. 3 - Attribuzioni del Comune1. Per le finalità della |
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CAPO II - AMBITO PORTUALE E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE
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Art. 5 - Ambito portuale1. L’ambito portuale è delimitato dal Piano regolatore portuale, che individua la destinazione funzionale delle aree e definisce l’assetto complessivo del porto |
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Art. 6 - Piano regolatore portuale1. La formazione del Piano regolatore portuale avviene in conformità alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, e alle successive norme interne di recepimento. N6 2. Il progetto di Piano regolatore portuale è predisposto sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2. 3. Il Piano regolatore portuale è costituito da: a) una relazione illustrativa che descrive gli obiettivi e le scelte operate e i criteri seguiti nella pianificazione delle aree portuali; b) rappresentazioni grafiche in |
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Art. 7 - Piano operativo triennale1. Il Piano operativo trie |
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CAPO III - FUNZIONI CONSULTIVE E DI SUPPORTO ALLA REGIONE
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Art. 8 - Comitato consultivo1. È istituito per ciascun porto di competenza regionale un Comitato consultivo, composto dall'Assessore regionale competente per materia che lo presiede o suo delegato, dal Direttore centrale della struttura regionale competente in materia, da un rappresentante designato, rispettivamente, dal Comune, dagli operatori portuali, dalle imprese industriali, dai prestatori di servizi di interesse generale e tecnico-nautici, dai lavoratori delle imprese operanti nel porto ai sensi dell'articolo 11 e dalle organizzazioni sindacali di settore, dagli spedizionieri e dagli agenti raccomandatari marittimi, dagli operatori ferroviari e dagli autotrasportatori operanti in porto, nonché, per Porto Nogaro, dal Consorzio di sviluppo economico del Friuli. Ai lavori del Comitato è invitata l'Autorità marittima che partecipa con diritto di voto. N3 1-bis. Qualora le designazioni da parte dei vari enti interes |
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Art. 9 - Collaborazioni istituzionali1. Al fine di assicurare il più elevato grado di efficacia nello svolgimento dei propri compiti l’Amministrazione regionale è autorizzata a: |
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CAPO IV - ATTIVITÀ PORTUALI
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Art. 10 - Attività d’impresa1. L’Amminist |
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Art. 11 - Autorizzazioni per operazioni e servizi portuali1. Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell’ambito portuale. Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali, individuati con provvedimento del Direttore centrale competente, sentito il Comitato consultivo. 2. Il Servizio regionale competente disciplina e vigila sull’espletamento delle operazioni portuali e dei servizi portuali, nonché sull’applicazione delle tariffe indicate da ciascuna impresa. |
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Art. 12 - Concessioni1. L’Amministrazione regionale, fatta salva la necessità di riservare nell’ambito portuale spazi operativi per lo svolgimento delle operazioni portuali da parte di imprese non concessionarie, può concedere ai soggetti autorizzati allo svolgimento di attività d’impresa o alla fornitura di servizi di interesse generale aventi rilevanza economica l’occupazione e l’uso, anche esclusivo, di aree demaniali e banchine mediante procedure a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza. 2. L’Amministrazione regionale procede, di norma, mediante avviso da pubblicarsi per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia e sull’Albo pretorio del Comune, con cui informa dell’intendimento di affidare in concessione un’area demaniale marittima invitando i candidati a presentare entro un termine non inferiore a venti giorni né superiore a novanta giorni la propria miglior offerta, nel rispetto delle strategie indicate nel Piano operativo triennale. |
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Art. 13 - Partenariato pubblico/privato - finanza di progetto1. L’Amministrazione regionale può stipulare convenzioni che, utilizzando lo strumento della concessione demaniale marittima di cui agli articoli 36 e seguenti del codice della navigazione, attuino modelli di partenariato pubblico/privato o di finanza di progetto al fine di consentire la realizzazione di opere e/o infrastrutture non altrimenti conseguibile. Tali convenzioni, ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e dell’ |
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Art. 14 - Approvazione dei progetti1. I progetti sono soggetti alla disciplina regionale in materia di lavori pubblici di competenza della Regione. |
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Art. 15 - Risorse per lo sviluppo della portualità1. Sono destinate allo sviluppo della portualità regionale le entrate a titolo di: a) canoni di concessione di beni del demanio marittimo e del mare territoriale compresi nel |
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CAPO V - NORME FINALI
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Art. 16 - Norme transitorie e finali1. Le autorizzazioni e le concessioni rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge, rimangono vigenti fino alla scadenza prevista dal titolo e i relativi canoni, fermo restando l’adeguamento annuale in base agli indici Istat, sono introitati dall’Amministrazione regionale, ai sensi dell’ |
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Art. 17 - Norme finanziarie1. Le entrate derivanti dai canoni e dai proventi di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a), b) e c), sono accertate e riscosse sull’unità di bilancio 3.1.104 e sul capitolo 1865 di nuova istituzione per memoria nello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale |
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