Ai sensi dell'Avviso della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio 28/01/2019 le domande di contributo, redatte in carta legale, dovranno essere presentate prima dell’avvio del servizio e comunque entro il 31 marzo del rispettivo anno di competenza, al Servizio trasporto pubblico regionale e locale della Direzione centrale infrastrutture e territorio, via Carducci 6 - 34122 Trieste.

In seguito, il presente articolo è stato abrogato dall’art. 2, comma 1, della L.R. 01/07/2022, n. 9, così recitava:

“Art. 9 - (Servizio intermodale ferroviario di trasporto di bramme di ferro)

1. L'Amministrazione regionale, in base agli orientamenti comunitari volti a favorire il sostegno dei trasporti intermodali, ai sensi della direttiva 92/106/CEE del Consiglio del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri, recepita dallo Stato italiano con decreto ministeriale del 15 febbraio 2001, nonché del regolamento (CE) n. 1382 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari destinati a migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci ("programma Marco Polo"), e del regolamento (CE) n. 923 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1692/2006 che istituisce il secondo programma Marco Polo relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari per migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci (Marco Polo II) (Testo rilevante ai fini del SEE), riferiti ai contributi finanziari comunitari per il miglioramento delle prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci, è autorizzata a sostenere un servizio intermodale ferroviario di trasporto di bramme di ferro tra i porti della regione e le aziende utilizzatrici situate nelle zone industriali di interesse regionale, finalizzato alla riduzione del traffico su strada e all'incremento della connessa sicurezza.

2. I contributi sono concessi all'impresa logistica che realizza il servizio sulla tratta ferroviaria del trasporto intermodale combinato tra mare e ferrovia.

3. La misura massima dell'aiuto è fissata in 54 euro per ogni bramma trasportata su vagone ferroviario, a condizione che l'importo complessivo dell'aiuto non superi il 30 per cento dei costi totali per l'effettuazione del servizio di trasporto ferroviario.

4. L'impresa logistica beneficiaria, come definita dalla direttiva 92/106/CEE, è individuata tramite manifestazione di interesse pubblico.

5. In conformità alla normativa europea in materia, il regime di aiuto previsto ha una durata triennale e può essere ridotto progressivamente, con apposito provvedimento della Giunta regionale nel suo periodo di applicazione, qualora le condizioni più favorevoli di mercato lo dovessero consentire.

6. Il regime di aiuto viene sottoposto a notifica preventiva presso la competente struttura della Commissione europea e diviene efficace soltanto dopo l'ottenimento del parere positivo da parte della stessa.”

Dalla redazione